Cos’è l’udienza preliminare, a cosa serve e cosa può succedere

Ilena D’Errico

29 Luglio 2025 - 22:47

Tutto quello che c’è da sapere sull’udienza preliminare. Ecco a cosa serve, come funziona e soprattutto che cosa può succedere.

Cos’è l’udienza preliminare, a cosa serve e cosa può succedere

Quando si parla dei casi giudiziari spesso si sente citare l’udienza preliminare, una fase che pochi conoscono. L’esito di questa udienza, peraltro, può contribuire ad alimentare la confusione perché non fornisce alcuna indicazione precisa sulla responsabilità dell’imputato. Un meccanismo che per il cittadino che non si occupa di diritto appare contorto e bizzarro, ma fondamentale per salvaguardare gli interessi e i diritti di tutti. L’udienza preliminare viene infatti prevista, in alcuni casi, proprio per tutelare l’imputato e garantirgli un processo equo (oltre che per non sperperare il denaro pubblico con accuse infondate o comunque vacillanti). Ecco come funziona e cosa c’è da sapere.

Cos’è l’udienza preliminare e a cosa serve

L’udienza preliminare è uno step fondamentale del procedimento penale, almeno per alcuni reati. Il nome non è affatto fuorviante, trattandosi a tutti gli effetti di un’udienza che avviene prima del processo vero e proprio. In particolare, l’udienza preliminare viene fissata quando il Pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio dell’indagato in base alla conclusione delle indagini preliminari. Semplificando, questo vuol dire che l’accusa ritiene di avere sufficienti prove per dimostrare il coinvolgimento del soggetto indagato nel reato in questione.

Il Pm che chiede un rinvio a giudizio crede infatti di aver trovato l’autore - o uno degli autori - del reato e soprattutto di aver raccolto le prove necessarie a sostenere la colpevolezza nella fase dibattimentale. Per capire se ciò è possibile, tuttavia, la decisione non spetta alla pubblica accusa, bensì al Giudice dell’udienza preliminare (Gup). Quest’ultimo deve infatti valutare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio, operando come una sorta di filtro prima del processo penale. Questo non significa, ovviamente, che si decide già se l’indagato è colpevole o meno del reato di cui viene accusato.

Semplicemente, il Gup è chiamato a ponderare la coerenza e la verosimiglianza dell’accusa, per comprendere se può reggere nella fase dibattimentale o se quest’ultima si rivela già inutile. Questa fase non viene prevista per tutti i reati, in quanto alcuni prevedono la citazione diretta a giudizio, ovvero contravvenzioni e delitti puniti con multa e/o detenzione massima di 4 anni. L’udienza preliminare, inoltre, non si tiene nei casi di giudizio direttissimo (in sintesi nelle ipotesi di arresto in flagranza e confessione durante l’interrogatorio). Non c’è udienza preliminare neanche quando il Pm ritiene di avere già prove concludenti e chiede un giudizio diretto, avendo concesso all’imputato la possibilità di essere interrogato, se il giudice accoglie la richiesta.

Come funziona l’udienza preliminare

L’udienza preliminare vede la partecipazione del Gup, del Pm, dell’eventuale parte civile e dell’imputato (dalla formalizzazione della richiesta di rinvio a giudizio non si tratta più di un semplice indagato). L’interessato può partecipare o astenersi, depositando l’atto di rinuncia in cancelleria almeno 3 giorni prima la data dell’udienza, ma è obbligatoria la presenza dell’avvocato. In caso di assenza della difesa, infatti, il legale viene sostituito da qualsiasi altro avvocato immediatamente reperibile. L’udienza preliminare si svolge nel contraddittorio tra le parti, per consentire al Gup di valutare entrambe le tesi e la procedibilità.

Cosa può succedere

Dopo l’udienza preliminare, il Gup può disporre il rinvio a giudizio dell’imputato, ritenendo che la tesi della pubblica accusa meriti approfondimento in sede dibattimentale o emettere sentenza di non luogo a procedere. Quest’ultima non implica l’estraneità dell’imputato ai fatti, bensì la presenza di condizioni di non procedibilità (come l’assenza di querela in un reato non procedibile d’ufficio) o in generale la mancanza di prove che sostengano la tesi del Pm.

In quest’ultimo caso il Gup può anche disporre un’integrazione delle indagini, con un termine preciso, o un’integrazione probatoria. Queste decisioni consentono, rispettivamente, di compiere altre indagini o acquisire prove altrimenti destinate alla fase dibattimentale. L’udienza preliminare può inoltre concludere il processo per l’imputato che chiede il giudizio abbreviato, rinunciando al dibattimento. Il patteggiamento, invece, viene richiesto durante le indagini preliminari e fa di fatto saltare l’udienza preliminare.

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