Per essere un finanziamento a tasso zero reale, sia il TAN che il TAEG devono essere pari allo 0%; tuttavia, anche in tal caso si potrebbe nascondere un “inganno” ai danni del cliente
Credere che in un finanziamento a tasso zero non ci siano costi da pagare oltre al prezzo del prodotto acquistato è un grande errore che tuttavia molti consumatori ancora oggi fanno.
Con il finanziamento a tasso zero viene permesso al consumatore finale di acquistare un bene - o anche di usufruire di un servizio - pagando l’importo dovuto in rate mensili, con il vantaggio che la somma non viene maggiorata dagli interessi. Detto altrimenti: se finanzi 10.000 euro, la somma di tutte le rate dovrebbe tornare esattamente a 10.000 euro.
Questo però non significa che sul prezzo finale che andrete a pagare durante il finanziamento non incidano altri fattori; d’altronde ogni pratica di finanziamento per essere aperta richiede dei costi aggiuntivi, come ad esempio quelli di istruttoria o le commissioni per l’incasso delle rate. In molte offerte, infatti, il TAN è azzerato ma compaiono spese, commissioni e servizi accessori che rendono l’operazione tutt’altro che gratuita: “zero interessi” non coincide automaticamente con zero costi.
Come verificare quindi che un finanziamento sia veramente a tasso zero? Se non lo è, quali sono i costi da aggiungere al prezzo del prodotto o del servizio? E cosa cambia con le nuove regole entrate in vigore nel 2026? Ecco tutte le informazioni utili.
Finanziamento: cosa sono TAN e TAEG?
Ogni finanziamento è composto da due elementi, il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAEG Tasso Annuo Effettivo Globale d’interesse; più la percentuale di questi due elementi è alta, quindi, e maggiore sarà l’importo di ogni singola rata.
Nel dettaglio, il TAN è il tasso di interesse annuo “puro” che si applica sul finanziamento, il quale viene ripartito su ogni rata in scadenza. Se il TAN è pari a 0%, significa che gli interessi sul capitale sono azzerati.
Il TAEG, invece, rappresenta il costo totale del credito su base annua e non si applica direttamente al calcolo delle singole rate, dal momento che comprende tutte quelle spese necessarie e obbligatorie ai fini dell’apertura e della gestione della pratica di finanziamento. È proprio per questo che il TAEG serve a rendere confrontabili le diverse offerte: incorpora non solo gli interessi, ma tutte le spese che il consumatore deve sostenere per ottenere il credito. Su questo punto la Banca d’Italia è molto chiara nelle sue guide per i consumatori.
Quindi, più le percentuali di TAN e TAEG sono basse e più conveniente sarà per voi la tipologia di finanziamento, visto che in ogni singola rata pagherete solamente una piccola quota di interessi sulla quota capitale del prestito.
Per tale motivo quando si sente parlare di finanziamento a tasso zero - opportunità che spesso viene data a chi acquista un elettrodomestico o un’automobile - si pensa che non ci siano affatto costi da pagare, cosa che in realtà quasi mai succede veramente. Un’offerta, infatti, può essere pubblicizzata come “tasso zero” (TAN 0%) e avere comunque un TAEG maggiore di zero: non vi caricano interessi, ma vi caricano costi.
Quando un finanziamento è veramente a tasso zero, quindi?
Date le premesse, per essere realmente a tasso zero è necessario che, guardando i documenti, si ritrovino tutte insieme queste condizioni.
- TAN pari allo 0%.
- TAEG pari allo 0% (o comunque nullo nel contratto e nella documentazione informativa), ovvero che il negozio - o l’esercente - al quale vi rivolgete si faccia carico di tutte le spese accessorie necessarie per l’apertura della pratica.
- Assenza di spese obbligatorie di istruttoria, apertura pratica, incasso rata e gestione.
- Nessun servizio “obbligatorio” che sposti costi sul cliente, ad esempio polizze o pacchetti imposti per ottenere quel tasso.
- Prezzo del bene rateizzato non più alto rispetto al pagamento in un’unica soluzione (o rispetto a un’offerta equivalente senza finanziamento).
In tal caso si parla di finanziamenti a tasso zero reali, poiché viene specificato chiaramente che sia il TAN che il TAEG sono pari allo 0%. Se invece anche solo una di queste voci salta, l’etichetta “tasso zero” rischia di essere promozionale più che sostanziale.
Se è il cliente a farsi carico dei costi di istruttoria, delle commissioni per l’incasso delle rate e di tutte le altre spese accessorie, allora su ogni rata ci sarà un extra da pagare che si aggiunge alla quota capitale. Nel TAEG poi potrebbe essere compreso il costo per l’assicurazione sul finanziamento, così da mettersi al riparo in caso di insolvenza.
Esempio pratico: lo “zero” che non è zero
Un esempio rende il meccanismo evidente. Immaginate questo caso:
- prezzo del bene: 1.000 euro;
- 10 rate da 100 euro (totale rate: 1.000 euro);
- spesa di istruttoria di 60 euro e 2 euro di incasso per ogni rata (20 euro complessivi).
Risultato: voi restituite 1.080 euro. Il TAN può anche essere 0%, ma il costo complessivo non lo è. L’esempio sembra banale, eppure è esattamente il meccanismo con cui molte offerte “a tasso zero” rientrano dei costi: non sugli interessi, ma sulle spese accessorie.
Perché esistono davvero le offerte a tasso zero
Non è magia, e non è sempre un trucco. Il tasso zero è spesso un’operazione commerciale: il venditore - o la casa produttrice - può decidere di farsi carico del costo del credito pur di vendere di più e più velocemente, sperando che questi costi vengano compensati grazie all’incremento delle vendite.
Detto in modo diretto: qualcuno quel finanziamento lo paga. A volte lo paga il commerciante, con accordi con la finanziaria; altre volte lo paga il cliente in modo meno evidente, attraverso il mancato sconto sul prezzo, i servizi accessori o condizioni che rendono l’offerta meno flessibile.
Attenti ai commercianti poco onesti
Come anticipato ci sono dei casi in cui i negozi propongono dei finanziamenti a tasso zero reali - quindi con TAN e TAEG allo 0% - così da incentivare gli acquisti; tuttavia è molto difficile che ciò accada, anche perché ogni finanziamento richiede dei costi per l’apertura e la gestione della pratica e quindi qualcuno dovrà pur farsene carico.
Nel dettaglio, nei finanziamenti a tasso zero reale è il commerciante solitamente che si fa carico di questi costi accessori, sperando che vengano compensati dall’aumento del venduto.
Tuttavia potrebbe accadere che i commercianti carichino queste spese sul prezzo del prodotto, facendo credere al cliente che non ci saranno costi aggiuntivi sul finanziamento quando questi in realtà sono già stati aggiunti. Ecco perché prima di avviare qualsiasi pratica di finanziamento vi consigliamo di fare una comparazione tra i vari negozi, così da verificare che il prezzo di acquisto di quel determinato prodotto sia veramente in linea con quello di mercato.
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Dove guardare nei documenti: il SECCI e il totale dovuto
Per non farsi guidare dalla pubblicità, fatevi consegnare e leggete con calma la documentazione precontrattuale. Nel credito ai consumatori il riferimento è il SECCI - Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC) - un modulo standardizzato che deve riportare, nello stesso ordine e con la stessa grafica per tutti gli istituti, le condizioni chiave: identità del finanziatore, caratteristiche del prodotto, TAN, TAEG, importo totale dovuto, spese connesse (istruttoria, incasso rata, comunicazioni, imposte), eventuali polizze e i diritti di recesso ed estinzione anticipata.
Se avete poco tempo, concentrate l’attenzione su tre righe:
- TAEG;
- Importo totale dovuto;
- elenco delle spese e degli obblighi (costi di pratica, incasso rata, eventuali assicurazioni richieste).
È il modo più rapido per capire se siete davanti a un vero “costo zero” o soltanto a un “interessi zero”.
Cosa cambia nel 2026: la nuova direttiva CCD2
Il quadro normativo è stato riformato in profondità. Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026 - l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori (cosiddetta Consumer Credit Directive 2, o CCD2), che abroga la precedente direttiva 2008/48/CE. Il decreto interviene sul Testo unico bancario (TUB), sul Codice del consumo e sul D.Lgs. 141/2010.
Va chiarita subito la tempistica, perché è decisiva: le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a partire dal 20 novembre 2026, mentre ai contratti di credito già in corso a quella data continua ad applicarsi la vecchia disciplina fino al loro termine.
Le novità che riguardano da vicino chi valuta un finanziamento - anche a tasso zero - sono diverse:
- ambito di applicazione più ampio: la tutela viene estesa anche ai contratti di importo inferiore a 200 euro (eliminata la precedente soglia minima) e la soglia massima sale a 100.000 euro (prima 75.000);
- regole specifiche per il Buy Now Pay Later e per le altre forme di credito digitale e frammentato;
- valutazione del merito creditizio rafforzata: il finanziatore deve consultare i Sistemi di Informazioni Creditizie e valutare reddito, spese ed esposizioni già in essere; se il credito non risulta sostenibile, la concessione va bloccata;
- diritto del consumatore di chiedere e ottenere l’intervento umano quando la valutazione si fonda, anche solo in parte, su sistemi automatizzati di trattamento dei dati personali;
- obblighi informativi più stringenti nella fase pubblicitaria e precontrattuale, in particolare sui canali digitali, oltre a misure su educazione finanziaria e consulenza sul debito per i consumatori in difficoltà.
La direzione è chiara: prevenire il sovraindebitamento e garantire che ogni finanziamento sia sostenibile e trasparente (e facilmente valutabile). Motivo in più per leggere i documenti prima di firmare, tasso zero o meno.