Cosa prevede il decreto fiscale 2026? Tutte le novità

Patrizia Del Pidio

30 Marzo 2026 - 09:05

Il decreto fiscale 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo. Cosa contiene? Ecco tutte le misure.

Cosa prevede il decreto fiscale 2026? Tutte le novità

Il decreto fiscale, che rappresenta il primo tassello per la riapertura del cantiere fiscale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026. Le misure contenute nel decreto n. 38/2026 erano già state ampiamente anticipate nei giorni scorsi, e molte non rappresentano una novità, come ad esempio la cancellazione della clausola per l’iperammortamento prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

Vediamo, però, quali sono tutte le misure contenute nel provvedimento.

Le quattro cardine del decreto fiscale

Le misure cardine del decreto fiscale sono quelle anticipate nei due comunicati del 27 febbraio e del 12 marzo 2026, ovvero:

  • tassa sui pacchi;
  • Iva;
  • iperammortamento;
  • ritenute per le agenzie di viaggio.

Vediamo nello specifico cosa cambia.

Stop alla tassa sui pacchi

La tassa sui pacchi per spedizioni da Paesi extra UE di valore inferiore a 150 euro, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, è rinviata al 30 giugno 2026.

Il differimento è stato necessario per consentire all’Agenzia delle Dogane di adeguare i sistemi informatici. L’Adm ha sospeso la contabilizzazione della riscossione della tassa fino al 1° luglio 2026.

Da tenere presente, tra le altre cose, che dal 1° luglio 2026 dovrebbe entrare in vigore il dazio previsto dall’Europa per i piccoli pacchi extra Ue e questo renderebbe assai difficoltoso gestire un prelievo, sugli stessi pacchi, anche a livello nazionale. Molti analisti prevedono che la tassa nazionale potrebbe essere assorbita o coordinata con la nuova barriera doganale comunitaria.

Iva sulle permute

Il decreto fiscale fornisce un importante chiarimento sull’applicazione delle norme della Legge di Bilancio 2026 che stabiliscono come determinare l’imponibile Iva per le permute. Nel testo viene precisato che le nuove regole presumono l’assunzione, quale base imponibile Iva nelle operazioni di permuta l’ammontare complessivo dei costi. Le nuove norme si applicano per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Per quelli stipulati precedentemente, invece, si applicherà il vecchio criterio. In questo modo si salvaguardano i contratti definiti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

Iperammortamento

L’intervento del decreto fiscale nell’iperammortamento era stato ampiamente annunciato da Maurizio Leo e prevede l’eliminazione della clausola che limita il beneficio ai soli acquisti di beni che sono stati prodotti in Europa o in Paesi che aderiscono all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Con quanto previsto nel decreto fiscale il limite imposto dal Made in Ue viene superato consentendo alle imprese di accedere al beneficio indipendentemente da dove hanno acquistato i beni. Le possibilità di investimento, in questo modo, si ampliano consentendo alle imprese di acquistare anche al di fuori del mercato europeo potendo scegliere soluzioni tecnologiche che possono essere più competitive mantenendo la possibilità di avere il beneficio fiscale.

L’Iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, ma si attende la modifica per sbloccare il decreto attuativo atteso dai ministeri competenti. Il ritardo nella pubblicazione del decreto attuativo, infatti, sta rallentando gli investimenti delle imprese lasciando le aziende nell’incertezza.

Ritenute per le agenzie di viaggio

Nel decreto fiscale trova posto anche lo slittamento al 1° maggio 2026 dell’applicazione della ritenuta del 23% sulle provvigioni che riguardano commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite da:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La Legge di Bilancio 2026 aveva previsto l’applicazione della ritenuta a partire dal 1° marzo 2026, ma per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, l’entrata in vigore slitta di due mesi, al 1° maggio 2026. Il congelamento della norma si è reso necessario perché la base imponibile su cui calcolare la ritenuta varia in base alla struttura dell’agenzia stessa:

  • in assenza di specifiche dichiarazioni si applica al 50% della provvigione;
  • se l’agenzia dichiara di avvalersi di dipendenti e collaboratori la base imponibile scende al 20%.

Le altre misure contenute nel decreto

Oltre alle quattro misure cardine, il decreto contiene anche altri provvedimenti che, nello specifico, illustriamo di seguito.

Credito di imposta per le imprese

Il decreto introduce un nuovo credito di imposta rivolto alle impese. Si tratta di un contributo del 35% dell’importo richiesto per le imprese che hanno presentato la comunicazione degli investimenti. L’ipotesi è quella di prevedere, in sede di conversione in legge del decreto, coperture aggiuntive per coprire più richieste possibile (che saranno valutate in base all’ordine di arrivo).

Cessione di azienda

Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali in cessioni di aziende, si stabilisce che la differenza negativa tra il corrispettivo e il reale valore dei beni concorre alla formazione del reddito in quote costanti, dall’esercizio in corso e per i quattro anni successivi.

Interessi obbligazioni

Gli interessi che derivano da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall’imposta sostitutiva fino al 31 dicembre 2028.

Esenzione premi dilettanti

Per gli atleti dilettanti i premi erogati fino al 31 dicembre 2026 sono esclusi dalla ritenuta alla fonte fino a una soglia di 300 euro complessivi.

Imposta di bollo

Aumenta l’imposta di bollo per i soggetti diversi dalle persone fisiche e passa da 100 a 118 euro l’anno.

Carta europea della disabilità

Si autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro per garantire la continuità dell’emissione della carta europea della disabilità per il 2026.

PEX

Viene ripristinato il vecchio regime di esclusione dei dividendi e della participation exemption per correggere quanto previsto dalla manovra che aveva modificato l’esenzione delle plusvalenze per la cessione di partecipazioni (con l’esclusione del 95% per l’Ires solo se la partecipazione raggiunge almeno il 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500 mila euro).

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