I cittadini in tribunale, fatte salve le eccezioni, devono essere rappresentati da un avvocato con la procura alle liti. Ecco cos’è e come funziona.
Quando ci si rivolge a un avvocato è assai probabile che il professionista richieda la sottoscrizione della procura alle liti. Chi ne ha la necessità per la prima volta ha comprensibilmente dei dubbi in merito, visto che ha già conferito il mandato, soprattutto se era già capitato di incaricare un avvocato e quest’ultimo non aveva palesato la necessità della procura alle liti. Quest’ultima è fondamentale per essere validamente rappresentati dal legale in giudizio, per ogni tipo di processo e grado, sia come attore che convenuto. Cerchiamo quindi di capire di cosa si tratta.
Cos’è la procura alle liti
Per essere assistiti da un avvocato è necessario conferire il mandato al professionista, in altre parole assegnargli l’incarico. Il contratto di mandato, preceduto da una rapida analisi dei bisogni del cliente e soprattutto dal preventivo scritto reso dal professionista, può concludersi in forma scritta, verbale o per fatti concludenti. Con il conferimento del mandato il cliente è obbligato al pagamento della parcella, mentre l’avvocato è tenuto a svolgere l’attività professionale. Per molte situazioni tanto è sufficiente, ma quando l’avvocato deve rappresentare il cliente in un processo allora serve anche una procura alle liti. Quest’ultima è infatti l’atto con cui si concede all’avvocato il potere di rappresentanza in giudizio per la tutela dei propri interessi. In altre parole, grazie alla procura l’avvocato presenzia alle udienze in tribunale per conto dell’assistito, sul quale si applicano gli effetti della sentenza. Ecco perché in alcuni casi l’assistenza dell’avvocato non richiede la sottoscrizione della procura, in quanto non sempre si va in causa.
Procura generale e procura speciale
La procura alle liti può essere di due tipologie diverse. Si ha la procura generale, detta anche procura ad lites, che permette al legale di rappresentare l’assistito in tutti i processi in cui è o sarà coinvolto, fatta eccezione per i casi in cui la legge pretende la procura speciale. Quest’ultima, invece, permette all’avvocato di rappresentare cliente in un determinato atto o procedimento, con limitazioni ben precise. Si parla in proposito anche di procura ad litem, proprio perché è circoscritta a un’unica lite. La procura alle liti può inoltre essere conferita anche al praticante avvocato, quando la legge gli permette di rappresentare i clienti in giudizio, e può riguardare più professionisti. Insieme alla rappresentanza tecnica, la procura permette al cittadino anche di eleggere il domicilio presso lo studio legale, che riceverà tutte le notifiche riguardanti il giudizio (o i giudizi). È inoltre possibile prevedere che l’avvocato possa trovare un accordo per risolvere la causa o riscuotere somme di denaro per conto del cliente, ma questi poteri devono essere espressamente indicati nell’atto. La procura può però essere revocata con una semplice lettera, ma l’avvocato avrà il dovere di difendere l’assistito fino alla nomina di un nuovo legale.
Come si fa una procura alle liti
La procura alle liti è un atto unilaterale, con cui il cittadino conferisce all’avvocato potere di rappresentanza in uno o più giudizi che lo riguardano. Quanto alla forma, il Codice civile prevede che la procura all’avvocato possa essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (che esclusivamente in questo caso può essere autenticata direttamente dall’avvocato, con una firma sotto). La procura speciale può invece essere apposta a calce o a margine del primo atto (come la citazione e il ricorso), su un foglio separato congiunto all’atto e anche su un foglio elettronico sottoscritto con firma digitale. In ogni caso, la procura contiene i dati identificativi del cliente e dell’avvocato e nel caso della procura speciale del procedimento per cui si conferisce rappresentanza. Se non specificato, la procura speciale si intende circoscritta a un solo grado del processo. La procura speciale è inoltre sempre indispensabile per alcune circostanze definite dalla legge, come il ricorso in Cassazione. Il documento da firmare è fornito dall’avvocato, che dovrà fornire al cliente tutte le informazioni necessarie.