Controlli fiscali, contraddittorio preventivo dal 1° luglio 2020: novità e chiarimenti AdE

Anna Maria D’Andrea

22/06/2020

12/04/2021 - 17:27

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Controlli fiscali, obbligo di contraddittorio preventivo dal 1° luglio 2020: nella circolare n. 17/E del 22 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate illustra le novità e spiega cosa cambia.

Controlli fiscali, contraddittorio preventivo dal 1° luglio 2020: novità e chiarimenti AdE

Controlli fiscali, dal 1° luglio 2020 entra in vigore l’obbligo di contraddittorio preventivo.

La circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate fa il punto delle novità in arrivo, fornendo tutti i chiarimenti sul nuovo strumento che si applicherà ad alcune tipologie di controlli.

È stato il decreto legge n. 34/2019 ad introdurre l’obbligo di contraddittorio preventivo, a decorrere da luglio 2020, prima dell’emissione di avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, contributi, ritenute, IVIE e IVAFE.

Si tratta di una novità pensata per rendere maggiormente efficienti i controlli fiscali, ma anche per consentire al contribuente di partecipare alla fase di analisi di dati ed informazioni raccolte dall’ufficio, con una sorta di confronto preventivo utile, tra l’altro, a migliorare la compliance fiscale.

Una novità importante, analizzata punto per punto nella circolare n. 17/E pubblicata il 22 giugno 2020.

Controlli fiscali, contraddittorio preventivo dal 1° luglio 2020: novità e chiarimenti AdE

È stato il decreto Crescita ad introdurre l’obbligo di contraddittorio preventivo nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. La novità debutterà dal 1° luglio 2020.

L’invito al contraddittorio riguarderà specifiche tipologie di controlli fiscali, ma non è l’unica novità al debutto. Il decreto n. 34 ha previsto:

  • una proroga “automatica” di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell’invito di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e quella di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario previsto dagli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • la preclusione, per il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento, della possibilità di presentare l’istanza di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 con la quale richiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, qualora l’avviso notificato sia stato preceduto da un invito al contraddittorio obbligatorio di cui al nuovo articolo 5-ter.

Due norme di coordinamento nell’ambito della nuova procedura di collaborazione tra Agenzia delle Entrate e contribuente nell’ambito dei controlli fiscali.

L’invito emesso dal Fisco dovrà contenere le seguenti informazioni

  • i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  • il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
  • le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
  • i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.

Ci sarà il confronto alla base dei nuovi controlli fiscali, con la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione prima dell’avvio della fase di accertamento vera e propria.

Sono questi alcuni dei punti evidenziati dalla nuova circolare n. 17/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 22 giugno 2020, che alleghiamo di seguito:

Agenzia delle Entrate - circolare n. 17/E del 22 giugno 2020
Obbligo di invito al contraddittorio. Art. 4-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Chiarimenti.

Controlli fiscali, contraddittorio preventivo ad ampio raggio: dall’Irpef fino all’IVA

La ratio dell’obbligare l’Agenzia delle Entrate ad invitare il contribuente al contraddittorio preventivo è di stimolare l’adempimento spontaneo, cercando tra l’altro di velocizzare i tempi per il recupero delle somme contestate.

La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e anche in caso di mancata risposta all’invito dell’Agenzia delle Entrate non si applicheranno sanzioni.

Al contrario, nel caso di partecipazione al contraddittorio preventivo, gli elementi forniti dal contribuente e le ragioni emerse durante il contraddittorio dovranno essere valutate dall’Ufficio di riferimento.

La circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate dedica ampio spazio all’individuazione delle tipologie di controlli fiscali per le quali si applicherà l’obbligo di contraddittorio preventivo dal 1° luglio 2020.

La novità è applicabile esclusivamente alla definizione di accertamenti relativi a:

  • imposte sui redditi ed addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • IRAP;
  • IVIE e IVAFE.

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo nel caso in cui, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

L’obbligo lascia in ogni caso fuori gli atti urgenti, ovvero quelli per i quali si ravvisi un pericolo per la riscossione o i casi legati a circostanze imprevedibili e sopravvenute che comportano l’adozione di tempi celeri da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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