Contributi INPS artigiani e commercianti, scadenza il 16 novembre 2020 senza proroga

Anna Maria D’Andrea

13/11/2020

18/06/2021 - 11:01

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Contributi INPS artigiani e commercianti, non c’è la proroga della scadenza per il versamento, che dovrà avvenire entro il 16 novembre 2020. Il termine riguarda la terza rata dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito.

Contributi INPS artigiani e commercianti, scadenza il 16 novembre 2020 senza proroga

Contributi INPS artigiani e commercianti, la scadenza è il 16 novembre 2020. Non c’è la proroga del termine per pagare la terza rata dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito.

A spazzare via i dubbi sorti dopo la pubblicazione del decreto Ristori bis è la circolare pubblicata dall’INPS il 12 novembre 2020, che individua come beneficiari della proroga al 16 marzo 2021 esclusivamente i datori di lavoro privati.

Restano quindi fuori dal rinvio i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. La scadenza del 16 novembre 2020 non subisce modifiche nelle zone gialle, arancioni così come nelle zone rosse.

Contributi INPS artigiani e commercianti, scadenza il 16 novembre 2020 senza proroga (per ora)

Gli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti pagano i contributi fissi in quattro rate. Salvo proroghe, i quattro appuntamenti dell’anno con il versamento della quota minima dei contributi previdenziali sono così determinati:

  • prima rata entro il 16 maggio;
  • seconda rata entro il 20 agosto;
  • terza rata entro il 16 novembre;
  • quarta ed ultima rata entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

L’emergenza economica, diretta conseguenza delle restrizioni imposte per ridurre i contagi da Covid-19, ha portato alla proroga della prima rata. Per quel che riguarda la scadenza ormai alle porte, quella del 16 novembre 2020, non sono previsti ad oggi rinvii.

Sulla scadenza della terza rata dei contributi fissi si è creata non poca confusione in seguito all’emanazione del decreto Ristori e poi del decreto Ristori bis.

L’articolo 13 del decreto legge n. 137/2020 prevede la sospensione dei versamenti contributivi di novembre 2020, per le partite IVA che esercitano attività incluse nell’elenco dei codici ATECO allegato, ma esclusivamente in favore dei sostituti d’imposta ed in relazione ai versamenti dovuti in favore dei lavoratori dipendenti. Il chiarimento definitivo è arrivato dall’INPS, con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020.

Coordinando la misura con quanto previsto dal Ristori-bis, la proroga si applica sia nelle zone gialle e arancioni che nelle zone rosse.

La proroga porta il termine di ripresa dei versamenti al 31 marzo 2021.

Cosa prevede invece il decreto Ristori-bis? Il decreto legge n. 147 del 9 novembre 2020 amplia la platea dei beneficiari della sospensione, ma non cita espressamente artigiani e commercianti.

Proroga contributi INPS, artigiani e commercianti esclusi

La sospensione dei contributi previdenziali prevista dal decreto Ristori-bis ricalca il modello previsto dal decreto n. 137.

L’articolo 11, al comma 2, stabilisce che:

“È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto [..] appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto.”

Per le zone rosse, in sintesi, si amplia l’elenco dei beneficiari della proroga dei contributi. Non c’è quindi un esplicito riferimento alla scadenza dei contributi dovuti da artigiani e commercianti.

Se si guarda alla relazione tecnica di accompagnamento al decreto Ristori-bis, si evince inoltre che la stima degli importi sospesi è stata effettuata estraendo i dati relativi agli UNIEMENS di ottobre 2020, per la quota di contributi a carico dei datori di lavoro.

Il caos dei contributi INPS: proroga o no per il secondo acconto del 30 novembre 2020?

Ai contributi fissi di artigiani e commercianti del 16 novembre 2020 ed ai versamenti dovuti da tutti i sostituti d’imposta entro la medesima data, si aggiunge la scadenza del secondo acconto, fissata al 30 novembre.

Per i contributi eccedenti il minimale c’è la proroga o no? Una risposta ufficiale alla domanda ancora non c’è, e le opinioni degli addetti ai lavori divergono notevolmente.

L’articolo 98 del decreto legge n. 104/2020 prevede che, in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente:

“per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.”

Il decreto Ristori ha previsto la possibilità di applicare la proroga senza verifica della perdita subita per le partite IVA che operano nelle zone rosse.

In ambedue i casi si fa però riferimento in maniera esplicita alle imposte sui redditi e all’Irap. Non sembra rientrare nel rinvio anche la scadenza del secondo acconto dei contributi INPS eccedenti il minimale.

Considerando però che le scadenze delle imposte sui redditi e dei contributi INPS vanno di pari passo, è però lecito chiedersi se la proroga al 2021 sia o meno onnicomprensiva. Sul punto è necessario che l’IINPS e l’Agenzia delle Entrate forniscano chiarimenti al più presto.

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