Il conto termico 3.0 sarà effettivamente operativo nel 2026, nuovi incentivi anche per i privati con vantaggi fiscali rafforzati
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica finalmente si conosce l’assetto definitivo del nuovo conto termico 3.0.
Le prime domande giunte nella nostra redazione riguardano le eventuali chance di cumulo tra conto termico 3.0 e altre agevolazioni quali ad esempio la detrazione per interventi di risparmio energetico o per lavori di ristrutturazione.
Vediamo nello specifico cosa prevedono in merito le nuove regole sul conto termico 3.0
Il conto termico 3.0
Il Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, che aggiorna la disciplina del Conto Termico, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025.
Secondo l’articolo 31 del decreto, la nuova disciplina entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, ossia il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Il nuovo provvedimento amplia la platea dei beneficiari, includendo anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e gli Enti del Terzo Settore, oltre alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati.
Gli incentivi copriranno fino al 65% delle spese ammissibili, con un plafond complessivo di 900 milioni di euro annui, suddiviso tra 400 milioni per le PA e 500 milioni per privati e imprese.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dovrà approvare le regole applicative per l’accesso agli incentivi e aggiornare la piattaforma PortalTermico. Pertanto, la piena operatività del Conto Termico 3.0 è prevista per febbraio 2026.
Regole e divieti di cumulo
Circa l’eventuale cumulo tra conto termico 3.0 e detrazioni per risparmio energetico l’art.17 del decreto sul conto termico 3.0prevede espressamente che:
Gli
incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano
concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Inoltre, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo, l’ENEA e l’Agenzia delle entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi o responsabili di interventi ai sensi del citato decreto.
Il GSE, su richiesta di ENEA o dell’Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all’intervento incentivato.
Nei fatti, per lo stesso intervento non è possibile cumulare più incentivi e potrebbero scattare specifici controlli.
Non è però esclusa la possibilità di combinare le agevolazioni nel senso che:
- per un intervento di risparmio energetico il contribuente può sfruttare il conto termico 3.0;
- per altri interventi ricorrere invece alla detrazione per risparmio energetico o al bonus ristrutturazione.
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