Pubblicato in GU il decreto Conto Termico 3.0. Vediamo cosa cambia, chi sono i beneficiari, gli interventi agevolati e i limiti previsti.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Conto Termico 3.0 che entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione (il 25 dicembre 2025). Il nuovo decreto amplia la platea di coloro che possono beneficiare del contributo in conto capitale erogato per i piccoli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica deve approvare le regole per accedere alle misure che saranno, quindi, pienamente operative non prima del febbraio 2026.
Conto Termico 3.0. i beneficiari
Potranno beneficiare del contributo sugli interventi di efficientamento energetico sia le amministrazioni pubbliche, sia i soggetti privati. Il contributo potrà essere richiesto dai proprietari o dai titolari di altro diritto reale i personale di godimento sull’immobile.
Una delle novità portate dal nuovo decreto è che i soggetti privati potranno accedere anche attraverso le Comunità energetiche rinnovabili o le configurazioni di autoconsumo collettivo.
Sono esclusi dal Conto Termico 3.0:
- i soggetti richiedenti che incorrono in una causa di esclusione da un appalto pubblico;
- le imprese in difficoltà;
- le imprese per le quali esiste un ordine di recupero di incentivi precedentemente fruiti pendente.
Conto Termico 3.0 pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazione per accedere agli incentivi possono avvalersi di:
- una ESCO (in questo caso è necessaria una obbligazione solidale tra le parti);
- un altro soggetto pubblico che si occupa della gestione degli immobili;
- un soggetto privato in caso di partenariato pubblico-privato con la PA;
- Comunità energetiche rinnovabili.
Soggetti privati e Conto Termico 3.0
I soggetti privati possono richiedere l’accesso al Conto Termico 3.0 per edifici e unità immobiliari ad uso terziario ( categoria catastale A/10, B, C con esclusione di C/6 e C/7, D con esclusione di D/9, E con esclusione di E/2, E4 ed E/6).
La richiesta può avvenire anche per edifici a uso residenziale rientranti nella categoria catastale A con l’esclusione di A/8, A/9 e A/10 ma solo per impianti termici da FER ovvero sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore, sistemi ibridi, caldaie a biomassa, installazione di pannelli solari termici, sostituzione di scaldacqua con modelli a pompe di calore. Per le abitazioni non sono ammessi all’incentivo cappotto termico, infissi e fotovoltaico.
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Come si ottiene l’incentivo?
La domanda va presentata sul portale del GSE entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi e si ottiene il rimborso fino al 65% della spesa sostenuta per l’intervento. Il rimborso avviene in un’unica rata, entro 60 giorni, se l’importo dell’incentivo è fino a 15.000 euro, con rate costanti annuali in 2 o 5 anni se l’importo è superiore.
Per interventi su uffici, negozi e capannoni l’agevolazione è prevista per tutti gli interventi. In questo caso l’incentivo copre dal 25% al 45% della spesa sostenuta in base all’intervento realizzato e le tempistiche dei rimborsi sono identiche a quelle previste per le abitazioni.
Nella tabella seguente riassumiamo tutte le tipologie di interventi e la percentuale di beneficio riconosciuta.
BENEFICIARIO | IMMOBILI AMMESSI | INTRVENTI AMMESSI | PERCENTUALE DEL BENEFICIO |
Pubbliche amministrazioni | -Efficienza energetica: isolamento termico, infissi, illuminazione, fotovoltaico abbinato a pompe di calore, colonnine di ricarica;
- Produzione energia termica da FER: pompe di calore, caldaie a biomassa, solare termico; - Diagnosi energetica e APE |
-fino al 65% come regola generale;
- fino al 100% per interventi effettuati su edifici ubicati in Comuni fino a 15.000 abitanti; - 100% spese per diagnosi energetica e APE. | |
Persone fisiche, condomini, imprese | edifici residenziali | sostituzione impianti di climatizzazione con pompe di calore, sistemi ibridi, caldaie a biomassa, installazione pannelli solari termici, sostituzione scaldacqua elettrici con modelli a pompa di calore | fino al 65% della spesa sostenuta in base all’intervento realizzato |
Persone fisiche | immobili non residenziali come uffici, negozi, capannoni | tutti gli interventi previsti dall’articolo 5 | dal 25% al 45% a seconda dell’intervento |
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