Congedo parentale, attenzione a questo dettaglio che potrebbe creare problemi con i dipendenti

Paolo Ballanti

11 Novembre 2024 - 15:59

La Manovra 2024 ha introdotto una deroga all’indennità per congedo parentale pari al 30% della retribuzione. La novità normativa impone alle aziende particolare attenzione a un dettaglio. Ecco quale

Congedo parentale, attenzione a questo dettaglio che potrebbe creare problemi con i dipendenti

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (in sigla Inps) ha l’obiettivo di garantire un sostegno economico ai dipendenti costretti ad assentarsi dal lavoro (senza pertanto ricevere la retribuzione) per una serie di motivi considerati dalla legge come meritevoli di tutela.

Tra gli eventi tutelati dall’Inps figura la nascita del figlio e il conseguente bisogno dei genitori di assentarsi per garantire le naturali esigenze di cura e tutela del figlio stesso.

Nel rispetto di determinati requisiti e limiti imposti dalla normativa (in particolare in termini di durata dell’assenza) l’Inps assicura, sino al compimento dei dodici anni di età del figlio, un’indennità economica ai lavoratori (di norma anticipata in busta paga dall’azienda), a titolo di congedo parentale, calcolata in misura percentuale rispetto alla retribuzione.

Una volta esaurita la possibilità di assentarsi con la copertura economica Inps, resta aperta la porta, per i dipendenti, di sfruttare comunque il congedo parentale non indennizzato (sempre entro un certo limite di durata). In queste situazioni, quindi, non viene garantita alcuna retribuzione tanto dal datore di lavoro quanto dall’Istituto.

Per sfruttare il congedo parentale (indennizzato o meno) i dipendenti presentano la domanda in via telematica all’Inps, collegandosi all’apposita piattaforma dell’Istituto disponibile all’indirizzo «inps.it - Lavoro - Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti».

Una volta effettuato l’accesso, tramite le credenziali SPID, CIE o CNS, l’utente ha la possibilità di selezionare i seguenti servizi:

  • Acquisizione domanda;
  • Annullamento domanda;
  • Consultazione domande;
  • Consultazione pratiche.

Selezionando la voce «Acquisizione domanda» è possibile scegliere il tipo di prestazione richiesta che, per quanto di nostro interesse, è rappresentata da, in alternativa:

  • Congedo parentale;
  • Congedo parentale su base oraria.

In alternativa all’invio telematico (in autonomia) è possibile trasmettere l’istanza:

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Avvalendosi dei servizi di enti di patronato e intermediari Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Una volta presentata la domanda il sistema rilascia al dipendente, in formato pdf, una ricevuta di presentazione e il dettaglio dell’istanza.

All’interno di quest’ultima risultano:

  • Dettagli della domanda presentata, come numero di protocollo, data di presentazione, tipo di domanda, tipo di evento, periodo richiesto;
  • Dati del richiedente;
  • Dati dell’evento come, ad esempio, la data effettiva del parto;
  • Situazione lavorativa del richiedente recuperata dagli archivi dell’Inps;
  • Dati dell’altro genitore;
  • Dati lavorativi dell’altro genitore;
  • Dati del minore per il quale si richiede la prestazione;
  • Dichiarazioni dell’istante.

Tra le dichiarazioni rese dal lavoratore può risultare la seguente frase: «Dichiaro [...] di voler chiedere l’indennità con aliquota maggiorata».

Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione alla presenza o meno della frase descritta all’interno del riepilogo, al fine di evitare problemi con il dipendente. Analizziamo in dettaglio perché.

Il congedo parentale

A norma dell’articolo 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 i lavoratori con figli di età fino a dodici anni hanno diritto di assentarsi in congedo parentale per i seguenti limiti di durata, considerati per ciascun figlio:

  • Sei mesi, in caso di fruizione da parte della sola madre;
  • Sette mesi, in caso di fruizione da parte del padre;
  • Undici mesi, in caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (undici mesi totali, nel rispetto dei limiti massimi individuali di sei - sette mesi descritti per madre e padre);
  • Undici mesi in caso di genitore solo;
  • Dieci mesi (elevati a undici mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi) in caso di genitore solo, con successivo ingresso del secondo.

A determinate condizioni reddituali e di durata i periodi di assenza per congedo parentale sono economicamente coperti dall’Inps con un’apposita indennità.

L’indennità Inps per congedo parentale

Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 stabilisce (all’articolo 34, comma 1, primo periodo) che i periodi di assenza per congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, sono destinatari di un’apposita prestazione Inps, pari al 30% della retribuzione.

Il sussidio, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro (salvo poi essere recuperato dallo stesso nei confronti dell’Inps, con una corrispondente riduzione delle somme dovute all’Istituto) è riservato a ciascun genitore lavoratore dipendente per un periodo di tre mesi, non trasferibili.

Lo stesso articolo 34 (comma 1, secondo periodo) riconosce ai genitori, in alternativa tra loro, altri tre mesi aggiuntivi di congedo parentale, anch’essi economicamente a carico dell’Inps, in misura pari al 30% della retribuzione.

In presenza, tuttavia, di un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità Inps (sempre pari al 30% della retribuzione) per un periodo massimo di nove mesi (articolo 34, comma 1, terzo periodo).

Da ultimo, la normativa (sempre l’articolo 34, comma 3) riserva ulteriori periodi di congedo (sino al limite massimo di durata di dieci - undici mesi complessivi tra i genitori, ovvero per i periodi massimi individuali), che si sommano a quelli sopra descritti, per i quali:

  • E’ garantita un’indennità economica, sempre pari al 30% della retribuzione;
  • L’indennità economica spetta fino al dodicesimo anno di vita del bambino e a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (il reddito individuale da assumere a riferimento è quello assoggettabile ad Irpef, esclusa l’indennità per congedo parentale, percepito dal genitore richiedente nell’anno in cui inizia la prestazione o la frazione della stessa).

I periodi con indennità maggiorata

La Manovra 2024 (approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213), pur senza riconoscere ulteriori periodi di assenza ai lavoratori, prevede, in deroga all’indennità calcolata in misura pari al 30% della retribuzione, un’aliquota maggiorata a:

  • 80% della retribuzione, limitatamente a un mese di congedo parentale e in alternativa tra i genitori, da fruire entro i sei anni di vita del bambino ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione / affidamento;
  • 60% della retribuzione (80% della retribuzione per il solo anno 2024), limitatamente a un mese di congedo parentale e in alternativa tra i genitori, da fruire entro i sei anni di vita del bambino ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione / affidamento.

Le aliquote maggiorate per i due mesi descritti sono riservate ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità / paternità dopo il 31 dicembre 2023.

Come accedere all’indennità maggiorata?

A seguito dell’aggiornamento dei sistemi informatici Inps, comunicato con apposito Messaggio dell’Istituto del 23 luglio 2024 numero 2704, ad oggi non è più necessario, per ottenere l’indennità maggiorata al 60-80%, che il dipendente presenti al datore di lavoro, unitamente a copia della domanda di congedo parentale, un’apposita autocertificazione in cui dichiara di aver diritto alla medesima indennità maggiorata.

Grazie all’adeguamento della piattaforma Inps, in sede di presentazione della domanda di congedo all’Istituto, l’interessato ha la possibilità di dichiarare di «voler chiedere l’indennità con aliquota maggiorata».

Attenzione a cos’è scritto nel riepilogo della domanda Inps

Alla luce del fatto che:

  • L’indennità Inps per congedo parentale è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Inps;
  • La dichiarazione per ottenere l’aliquota maggiorata al 60-80% è inserita attualmente in sede di domanda all’Istituto;

il datore di lavoro, al momento dell’elaborazione del cedolino, è chiamato a prestare particolare attenzione a quanto dichiarato dal lavoratore in sede di domanda all’Inps.

In questo modo si rischia di riconoscere l’indennità al 30% della retribuzione quando invece il lavoratore ha espressamente richiesto l’aliquota maggiorata.

Il datore di lavoro che, in assenza dell’autocertificazione cartacea del dipendente (in quanto non più dovuta), non si rende conto che nella domanda di congedo trasmessa all’Inps è presente la dichiarazione relativa all’indennità al 60-80% della retribuzione può essere chiamato dal lavoratore a rielaborare il cedolino paga, riconoscendo la prestazione effettivamente spettante.

Alla rielaborazione del cedolino si accompagnano, oltre a possibili contrasti con il dipendente, anche una serie di attività non preventivate, come:

  • Invio di un flusso UniEmens rettificativo del precedente;
  • Rielaborazione delle imposte dovute all’Erario e dei costi del personale.