Condono fiscale 2026 con ravvedimento, pronto il modello. Istruzioni

Nadia Pascale

22 Settembre 2025 - 08:45

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento con le istruzioni per l’adesione al ravvedimento speciale: il condono fiscale 2026 riservato a chi aderisce al concordato preventivo biennale.

Condono fiscale 2026 con ravvedimento, pronto il modello. Istruzioni

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il Provvedimento del 19 settembre con le istruzioni per aderire al ravvedimento speciale, misura che consente un vero e proprio condono fiscale 2026 per gli anni di imposta 2019-2023. Pubblicate anche le istruzioni per compilare il modello.

Il ravvedimento speciale è disciplinato articolo 12-ter del decreto fiscale (Dl 84/2025), si tratta di un vero e proprio condono fiscale riservato a coloro che aderiscono entro il 30 settembre 2025 al concordato preventivo biennale. Chi aderisce, solo soggetti ISA, può sanare per i singoli anni di imposta dal 2019 al 2023 le imposte sui redditi, imposte sostitutive sui redditi e Irap. Non è necessario aderire al ravvedimento speciale per tutti gli anni di imposta.

Ecco le istruzioni per aderire al condono fiscale 2026 con il ravvedimento speciale del CPB 2025-2026.

Ravvedimento speciale, termini e beneficiari

L’opzione per il ravvedimento speciale può essere esercitata per fatti concludenti dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026 presentando, per ogni annualità, il modello F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.

Precisa il provvedimento che una successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo, ne deriva che non possono essere utilizzati quelli istituiti l’anno scorso sempre il ravvedimento speciale correlato al concordato preventivo biennale.

Come precisa l’Agenzia delle Entrate nel delineare l’ambito di applicazione, possono esercitare l’opzione le imprese che abbiano ALTERNATIVAMENTE tali condizioni;

  • applicato gli Isa;
  • dichiarato cause di esclusione legate alla pandemia da Covid-19;
  • indicato condizioni di non normale svolgimento dell’attività (articolo 9-bis, comma 6, lettera a), Dl 50/2017);
  • dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Nell’allegato 1, che qui è possibile scaricare, sono indicate le modalità di compilazione del modello per il ravvedimento speciale.

Allegato 1 istruzioni compilazione
Istruzioni per compilare il modello

L’opzione per il ravvedimento si realizza con il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24, da effettuare tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. È possibile rateizzare il pagamento in un massimo di dieci rate mensili, con interessi calcolati al tasso legale a partire dal 15 marzo 2026.
Nel Cassetto fiscale i contribuenti potenzialmente interessati trovano a disposizione una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il CPB 2025/2026, che comprende una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale.

Per ogni annualità, il contribuente deve indicare:

  • l’anno di riferimento
  • in caso di rateazione, il numero della rata in pagamento e quello totale
  • i codici tributo corrispondenti alle imposte sostitutive, che saranno istituiti con apposita risoluzione.

In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Provvedimento ravvedimento speciale
Provvedimento Agenzia delle Entrate 19 settembre 2025

Modalità di calcolo degli importi dovuti con il condono 2026

Per le modalità di calcolo degli importi da versare per ciascun anno, si applicano le regole previste già nel 2024.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5% per chi ha un indice di affidabilità fiscale pari a 10;
  • 10% per chi ha un indice tra 8 e 10 ed è quindi ritenuto “affidabile” dalle Entrate;
  • 20% in caso di Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per Isa tra 4 e 6;
  • 40% se l’Isa è inferiore a 4;
  • 50% con Isa sotto il 3.

A tale incremento di reddito si applica un’aliquota anch’essa dipendente dal punteggio Isa:

  • 15% per chi ha un’affidabilità fiscale inferiore a 6;
  • 12% per un punteggio Isa tra 6 e 8;
  • 10% per chi ha un punteggio Isa tra 8 e 10%.

Per l’Irap l’aliquota è al 3,9%.

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