Concorso Polizia di Stato, chi ha un tatuaggio può partecipare? Le ultime sentenze

Antonio Cosenza

2 Febbraio 2020 - 12:30

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Concorso Polizia di Stato per allievi agenti: chi ha un tatuaggio può partecipare solo ad alcune condizioni.

Concorso Polizia di Stato, chi ha un tatuaggio può partecipare? Le ultime sentenze

È stato appena bandito un nuovo concorso per la Polizia di Stato per il reclutamento di 1.650 allievi agenti. Un concorso molto atteso in quanto aperto anche ai civili (purché con meno di 26 anni di età e con un diploma di maturità).

Mentre per i requisiti del concorso per agenti della Polizia di Stato vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento, qui vogliamo concentrarci sulla questione riguardante l’esclusione dalla procedura per coloro che hanno un tatuaggio.

Come noto ci sono delle regole molto severe riguardo alla compatibilità tra tatuaggi e divisa; da tempo però questa questione è oggetto di controversia, tant’è che sono diverse le pronunce della giurisprudenza che fanno chiarezza sulla questione. A tal proposito, vediamo quali sono le regole da seguire e quando un tatuaggio comporta la mancata idoneità al ruolo di allievo agente della Polizia di Stato.

Concorso Polizia di Stato: quando il tatuaggio comporta l’esclusione

Come noto, generalmente la regola vuole che in un concorso per il reclutamento allievi della Polizia di Stato, così come per qualsiasi altro corpo delle Forze Armate e di Polizia, il tatuaggio integra una causa di esclusione quando è collocato nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme (divisa estiva). Ultimamente questo principio è stato ribadito dalla sentenza 6640/2019 del Consiglio di Stato, quindi non sembrano esserci più dubbi a riguardo.

La presenza di un tatuaggio in una zona visibile, quindi, è sufficiente per giustificare l’esclusione del candidato dal concorso, indipendentemente dal soggetto e dalle dimensioni dell’immagine. Tatuaggi sui polsi, ma anche sulle braccia in zone non copribili con la divisa estiva a maniche corte, sono quindi causa di esclusione: questo perché possono rappresentare un “segno di riconoscimento” con tutte le dovute controindicazioni per l’espletamento dei “variegati e delicati compiti istituzionali che un appartenente al Corpo di Polizia è chiamato a svolgere”. Lo stesso vale per un tatuaggio che una candidata donna potrebbe avere sul polpaccio, in quanto non copribile dalla gonna della divisa.

A questo principio si aggiunge quello per cui il tatuaggio costituisce esclusione dal concorso quando le dimensioni o i contenuti possono essere considerati come “elementi rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando il tatuaggio sia oggettivamente deturpante della figura o comunque incompatibile con il possesso della divisa” (TAR del Lazio, sezione 1073/2019).

Concorso Polizia di Stato: come risolvere il problema del tatuaggio

Un tatuaggio, però, può anche non essere per sempre.

Sono sempre più all’avanguardia, infatti, le tecniche che ne comportano la rimozione. In merito a ciò è intervenuto il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 2386 del 2019, nella quale si legge che per poter evitare l’esclusione dal concorso per un tatuaggio “fuori posto” o lesivo dell’immagine delle Forze dell’Ordine il candidato deve dimostrare che al momento dell’accertamento sia stata ultimata la procedura di rimozione del tatuaggio. Per evitare l’esclusione, quindi, è necessario sia stata eliminata del tutto la percepibilità visiva del tatuaggio; in caso contrario ci sarebbe un difetto dei requisiti psico-fisici per l’assunzione nella Polizia di Stato.

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