Concorsi Polizia e Forze Armate: quali requisiti fisici sono vietati dalla Corte Europea

Simone Micocci

19 Ottobre 2017 - 10:48

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I requisiti e le prove fisiche per i concorsi in Polizia e nelle Forze Armate sono legittimi: ecco cosa ha risposto la Corte di Giustizia Europea.

Concorsi Polizia e Forze Armate: quali requisiti fisici sono vietati dalla Corte Europea

Concorsi Polizia di Stato e Forze Armate: la Corte di Giustizia Europea - con la sentenza del 18 ottobre 2017 - è tornata a parlare della legittimità dei requisiti fisici.

Quello dei requisiti fisici per l’accesso ai ruoli di Polizia e delle Forze Armate è un tema da sempre molto dibattuto: c’è chi ritiene ad esempio che prevedere un limite di massa grassa - o di altezza - nei concorsi vada contro al principio di non discriminazione previsto sia dalla CEDU (articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) che dall’articolo 21 della Carta di Nizza.

Secondo la Corte di Giustizia Europea l’accesso ai concorsi delle Forze Armate e di tutta la Pubblica Amministrazione non deve dipendere dai requisiti fisici del candidato. Ed in effetti ci sono dei requisiti fisici che già sono stati eliminati dalla normativa italiana: ad esempio la legge n°2 del 12 gennaio 2015 ha modificato l’articolo 635 del Codice dell’ordinamento militare, eliminando il requisito dell’altezza minima (1,65 per gli uomini, 1,61 per le donne) ai fini dell’accesso alla carriera militare.

Tuttavia ci sono delle selezioni per le quali sono richiesti dei requisiti fisici ben precisi: ad esempio al concorso per la Polizia Penitenziaria possono partecipare solo gli uomini con una massa grassa compresa tra il 7% e il 22%, mentre per le donne va dal 12% al 30%.

Prevedere un limite per la massa grassa, però, potrebbe non essere legittimo secondo i parametri dettati dalla Corte di Giustizia Europea, la quale potrebbe lamentare una violazione del principio di non discriminazione.

Questo significa che l’accesso a tutti i concorsi pubblici non deve essere condizionato dai requisiti fisici? Non proprio, perché la sentenza della Corte di Giustizia Europea prevede una “scappatoia” per i singoli Stati sovrani, vediamo quale.

I requisiti fisici nei concorsi sono illegittimi?

Con la sentenza pubblicata il 18 ottobre 2017, la prima sezione della Corte di Giustizia Europea ha ribadito che consiste in una violazione del principio di non discriminazione il prevedere un limite di altezza - o di massa grassa - nei concorsi per l’accesso alle Forze Armate e di Polizia. Questo vale specialmente per quelle selezioni dove per uomini e donne sono richiesti gli stessi parametri fisici. D’altronde la direttiva UE n°76/207 vieta qualsiasi “discriminazione diretta o indiretta” per quanto riguarda le “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro”.

Del tutto legittime invece le prove fisiche; scrive la Corte di Giustizia, infatti, che l’obiettivo che lo Stato vorrebbe raggiungere inserendo il limite di altezza per l’accesso ai concorsi pubblici potrebbe essere conseguito “con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola per agenti e per ufficiali della polizia fondata su prove specifiche che consentano di verificare le loro capacità fisiche”.

Ecco perché il limite di altezza è da considerarsi come un requisito vietato dall’Unione Europea ed è giusto che ogni singolo Stato membro si allinei a quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Poco da dire sull’Italia che nel 2015 ha eliminato il requisito dell’altezza minima dai parametri richiesti per l’accesso alle Forze Armate e di Polizia.

Ci sono però dei casi - come per il recente concorso della Penitenziaria o per entrare nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato - dove nel bando sono indicati dei requisiti fisici ben precisi. Attenzione però a non parlare subito di “illegittimità” del concorso: è la stessa Corte di Giustizia Europea, infatti, a lasciare un margine di discrezionalità ai singoli Stati.

Concorsi Polizia e Forze Armate: quando i requisiti fisici sono legittimi?

La direttiva UE 76/207/CEE lascia comunque un margine di discrezionalità per lo Stato, il quale può prevedere dei limiti fisici per l’accesso al ruolo qualora ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Specialmente per le Forze Armate quindi alcuni requisiti fisici sono del tutto giustificati dalla modalità dell’impiego che si andrà a ricoprire una volta in servizio. D’altronde il dover assicurare il buon funzionamento del carattere operativo dei servizi di Polizia va considerato come un “obiettivo legittimo”, il quale giustifica la presenza di determinati requisiti fisici nel bando per l’accesso al ruolo.

L’importante è che le misure previste non vadano oltre “quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo legittimo”.

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