Comunicazioni liquidazioni Iva trimestrali, Lipe 2022: sanzioni e ravvedimento

Redazione Fisco - Nadia Pascale

7 Giugno 2022 - 11:27

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Sanzioni comunicazioni liquidazioni Iva 2022 e ravvedimento operoso: ecco le regole da applicare per l’invio delle Lipe oltre il termine di scadenza, importi e modalità di calcolo.

Comunicazioni liquidazioni Iva trimestrali, Lipe 2022: sanzioni e ravvedimento

Lipe 2022, quali sanzioni per le comunicazioni liquidazioni Iva trimestrali 2022?

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) deve essere effettuata trimestralmente da parte dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, di conseguenza l’obbligo sussiste anche per gli enti pubblici che svolgono attività commerciale.

Si ricorda che non tutti i titolari di partita Iva devono inviare la dichiarazione Iva, sono ad esempio esclusi coloro che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e sempre che non siano nel frattempo venute meno le condizioni per l’esonero. L’obbligo cade anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non siano state compiute operazioni né attive, né passive, mentre sussiste nel caso in cui non siano state compiute operazioni ma debba essere riportato nel quadro VP del modello di comunicazione Lipe un credito proveniente dal trimestre precedente.

Non sono inoltre tenuti alla presentazione della comunicazione Lipe i soggetti che hanno optato per il regime forfettario, si trovano nel regime dei minimi, hanno scelto un regime fiscale di vantaggio che non prevede l’obbligo di tali comunicazioni. Sono esonerati i produttori agricoli e i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici o piante officinali.

Le comunicazioni Lipe sono trimestrali anche per i contribuenti che per comodità (soprattutto quelli che eseguono molte operazioni) hanno scelto la liquidazione Iva mensile.

Nonostante la rigida disciplina, anche nel caso di invio tardivo delle Lipe è possibile beneficiare del ravvedimento operoso. Il calcolo dell’importo dovuto è effettuato in considerazione del ritardo nel pagamento e nella regolarizzazione della comunicazione omessa o incompleta.

Il ravvedimento operoso: quando si applica

La prima cosa da chiarire è cos’è il ravvedimento operoso introdotto con l’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. Le regole previste sono però state in parte modificate in senso maggiormente favorevole al contribuente con la legge di Stabilità 2015 e con il decreto legge 193 del 2016.

Si tratta di una possibilità di pentimento data al contribuente che ha omesso di dichiarare delle entrate, oppure si accorge di aver commesso degli errori e quindi decide di ravvedersi pagando il maggiore importo dovuto con una piccola sanzione, la stessa è però ridotta. L’aggettivo “operoso” è dovuto al fatto che il contribuente deve attivarsi per correggere tale errore.

La normativa previgente (cioè introdotta con il decreto legislativo 472 del 1997) richiedeva che, affinché ci si potesse realmente pentire e usare questo istituto, non doveva esservi stato già un avviso di accertamento, insomma il contribuente doveva pentirsi prima di essere scoperto. Questa parte è stata modificata, di conseguenza è possibile operare il ravvedimento operoso anche nel caso in cui ci sia già stata la constatazione della violazione tranne nel caso in cui la violazione rientri in casi specifici.

I casi di esclusione del ravvedimento operoso dopo la constatazione della violazione sono:

  • articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 471 del 1997: mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali, documenti di trasporto o emissione di tali documenti per importi inferiori;
  • articolo 11 comma 5 del decreto legislativo 471 del 1997: mancata installazione di strumenti per l’emissione di scontrini.

Nel frattempo è necessario registrare che l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori chiarimenti e precisato che in alcuni casi è possibile avvalersi del ravvedimento operoso anche in caso di condotte fraudolente.

La riduzione della sanzione è una sorta di premio, ma ha anche la funzione di stimolo. L’Agenzia delle Entrate in questo modo ha una più facile riscossione degli importi e soprattutto una riscossione meno onerosa rispetto a quella che si avrebbe “rincorrendo” il contribuente, questi invece può risparmiare interessi e sanzioni.

Il ravvedimento operoso è un istituto applicabile alle violazioni di carattere tributario, ora anche locale, che non può essere applicato solo in caso di esplicito divieto. Non essendoci tale divieto, il ravvedimento operoso con la riduzione degli importi delle sanzioni è applicabile anche alle comunicazioni trimestrali Iva delle liquidazioni, le cosiddette Lipe.

Se inizialmente erano stati avanzati dubbi sulla possibilità di applicare il ravvedimento operoso sulle sanzioni in caso di ritardi o errori nell’invio delle Lipe trimestrali 2022, è più volte stato chiarito come si tratti di una possibilità concessa anche ai nuovi adempimenti Iva.

Per comprendere come si calcola il ravvedimento operoso sulle sanzioni nel caso delle Lipe trimestrali occorre quindi sempre fare riferimento al decreto legislativo numero 472/1997.

Ecco di seguito tutte le regole su sanzioni e ravvedimento operoso per le comunicazioni delle liquidazioni Iva trimestrali 2022.

Sanzioni comunicazioni Iva trimestrali, Lipe 2022, e ravvedimento operoso: regole e importi

La sanzione ordinaria prevista nel caso di invio delle Lipe tardivo, omesso o incompleto, va dai 500 euro ai 2.000 euro. Nel caso di regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza l’importo della sanzione è ridotto a metà.

Sono queste alcune delle regole alla base della comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali.

L’importo della sanzione ordinaria si riduce in considerazione del ritardo entro il quale è effettuato l’adempimento. È in questo modo incentivata la regolarizzazione tempestiva.

Lipe, sanzioni comunicazioni Iva trimestrali e ravvedimento operoso: tabella e calcolo importi 2022

Ricordiamo le date per gli invii delle comunicazioni Lipe 2022:

  • 31 maggio 2022 per il primo trimestre;
  • 16 settembre 2022 per il secondo trimestre;
  • 30 novembre 2022 per il terzo trimestre;
  • 28 febbraio 2023 per la comunicazione Lipe relativa al quarto trimestre e per la dichiarazione annuale. Si ricorda che questi due adempimenti possono essere effettuati contestualmente, avvalendosi del modello della dichiarazione annuale in cui viene compilato anche il quadro della comunicazione trimestrale dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Data trasmissione tardiva LipeSanzione
Comunicazione trimestrale Iva liquidazioni periodiche inviata in ritardo ma entro 15 giorni sanzioni pari a 1/10 del minimo per un importo complessivo pari a 25 euro (1/9 di 250 euro)
Comunicazione trimestrale Iva liquidazioni periodiche inviata in ritardo ma entro 90 giorni 55,56 euro (1/9 sanzione ordinaria di 500 euro)
Comunicazione trimestrale Iva liquidazioni periodiche inviata in ritardo ma entro un anno dalla data dell’omissione o errore 62,50 euro (1/8 sanzione ordinaria di 500 euro)
Comunicazione trimestrale Iva liquidazioni periodiche inviata in ritardo ma entro due anni dalla data dell’omissione o errore 71,43 euro (1/7 sanzione ordinaria di 500 euro)
Comunicazione trimestrale Iva liquidazioni periodiche inviata in ritardo oltre due anni dalla data dell’omissione o errore 83,33 euro (1/6 sanzione ordinaria di 500 euro)
Comunicazione trimestrale Iva liquidazioni periodiche inviata dopo la constatazione della violazione 100 euro (1/5 sanzione ordinaria di 500 euro)
Comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva in ritardo ma entro il termine di scadenza la seconda inviata sostituisce la prima e non sono dovute sanzioni per la correzione

Nello specifico, la norma di riferimento è l’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 che riportiamo per completezza:

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

Codice tributo modello F24 per le sanzioni delle comunicazioni trimestrali Iva

Si ricorda, infine, che le sanzioni per le violazioni relative alle comunicazioni Iva trimestrali delle liquidazioni devono essere versate utilizzando il modello F24 con codice tributo 8911.

Sanzioni Lipe omesse, incomplete e con errori: regolarizzazione anche in dichiarazione Iva

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati sarà possibile regolarizzarsi inviando una nuova comunicazione della liquidazione Iva del trimestre di riferimento e applicando la sanzione prevista, sanabile come abbiamo visto beneficiando del ravvedimento operoso.

Tuttavia non sempre è obbligatorio inviare la Lipe corretta: qualora la regolarizzazione degli errori, ovvero l’invio dei dati omessi, sia effettuata con la dichiarazione Iva, l’obbligo comunicativo viene meno.

In sostanza, la possibilità di correzione di dati omessi o errati relativi alle liquidazioni Iva trimestrali potrà esser effettuato in due diverse modalità:

  • invio della comunicazione della liquidazione Iva omessa o errata;
  • correzione dei dati in dichiarazione Iva, compilando il quadro VH e senza obbligo di invio della Lipe.

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata.

L’obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione.

In sostanza, qualora gli errori non vengano corretti in sede di presentazione della dichiarazione Iva, sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa, versando in questo caso anche la sanzione per infedele dichiarazione (eventualmente ridotta con ravvedimento).

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