Comunicazione Superbonus 110%, istruzioni aggiornate. Novità dalle Entrate

Rosaria Imparato

21/07/2021

25/10/2022 - 12:14

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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni relative per la comunicazione degli interventi del superbonus 110%: ecco le novità.

Comunicazione Superbonus 110%, istruzioni aggiornate. Novità dalle Entrate

Ci sono novità nelle istruzioni per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sugli interventi per il Superbonus 110%.

Sono state aggiornate le istruzioni, e di conseguenza le specifiche tecniche, per la comunicazione delle opzioni relativi alla riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, rimozione delle barriere architettoniche, realizzazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L’aggiornamento consente anche di comunicare l’opzione anche per le detrazioni spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al superbonus 110%. Le nuove istruzioni sono valide dal 21 luglio 2021.

Comunicazione Superbonus 110%, istruzioni aggiornate. Novità dalle Entrate

L’aggiornamento delle istruzioni per compilare la comunicazione degli interventi del superbonus si è reso necessario in seguito:

  • all’estensione dell’agevolazione al 110% anche a opere di rimozione delle barriere architettoniche se eseguiti insieme a lavori trainanti;
  • ai nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Le novità, approvate col provvedimento del 20 luglio e valide dal giorno successivo, sono le seguenti:

  • a pagina 3: diventa facoltativo, nel caso in cui siano state barrate le caselle Superbonus o Sismabonus, per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione “Asseverazione efficienza energetica” (se l’intervento trainante riguarda il Sismabonus). Rimane necessario il visto di conformità;
  • ancora a pagina 3: nel quadro A “Intervento”, all’espressione “colonnine di ricarica” sono aggiunte le parole “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche”;
  • a pagina 4: nella tabella degli interventi è inserito il n. 28, “Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)”;
  • il quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” è stato modificato in modo da accogliere alcuni limiti di spesa diversi (+50%) stabiliti per determinati interventi realizzati su fabbricati danneggiati da eventi sismici.
Provvedimento AdE del 20 luglio 2021
Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

Comunicazione superbonus 110%: chi deve farla e come

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, tramite:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione è inviata direttamente dal beneficiario della detrazione, che può anche avvalersi di un intermediario abilitato.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In quest’ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite per un intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio è inviata dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

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