Commercianti e professionisti possono recuperare le commissioni pagate per il POS con il Bonus POS. Ecco come si ottiene, come usarlo per compensare le imposte e come esporlo in dichiarazione.
Si possono recuperare le commissioni POS? Commercianti e professionisti obbligati ad accettare i pagamenti con POS lamentano costantemente i costi delle commissioni pagate per le transazioni che, soprattutto quando gli importi della transazione sono bassi vanno a erodere in modo importante il guadagno. Il Bonus POS equilibra in parte i costi.
La classica tazzina di caffè al bar pagata con carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altri strumenti digitali di pagamento, può risultare un problema. Al fine di mitigare il disagio, è prevista la possibilità di recuperare in parte il costo delle commissioni POS.
Ecco come recuperare le commissioni per il pagamento con carta con il Bonus POS, come utilizzarlo in compensazione come inserire gli importi in dichiarazione Redditi.
Bonus POS, importi della compensazione delle commissioni per pagamenti con carta
I pagamenti digitali con carta di credito, debito o altri strumenti, sono fortemente voluti dal legislatore, il motivo è semplice, consentono di tracciare i pagamenti e, quindi, sono uno strumento di contrasto all’evasione fiscale.
La centralità del POS in questa lotta all’evasore è dimostrata anche dall’obbligo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 di collegare il POS al registratore di cassa. Per commercianti, professionisti e partite IVA in genere si tratta di un costo che può diventare rilevante e a parte alcune eccezioni previste per pochi acquisti presso il tabacchino, tutti sono obbligati ad accettare i pagamenti con carta.
Il credito di imposta per le commissioni POS è riconosciuto dall’articolo 22 del Decreto Legge 124 del 2019 ed è in vigore dal 1° luglio 2020. A parte il periodo Covid in cui il bonus POS è stato riconosciuto al 100%, ora il credito di imposta a bonus POS è riconosciuto al 30%.
Sono previsti dei limiti, infatti, il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che, nell’anno d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Adempimenti per chi fornisce POS
Coloro che mettono a disposizione dei titolari di partita IVA (commercianti professionisti…) i servizi di pagamento con POS, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 20 del mese successivo rispetto a quello delle operazioni, ad esempio entro il 20 novembre per le operazioni di ottobre, i dati circa le transazioni effettuate. I dati da comunicare sono:
- codice fiscale dell’esercente;
- mese e anno di addebito;
- numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
La comunicazione deve essere effettuata anche agli esercenti e professionisti che in questo modo possono conoscere gli importi utilizzabili.
Come usare il credito di imposta per le commissioni POS in F24
Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Deve essere utilizzato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 6916.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” e nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Credito di imposta POS in dichiarazione Redditi
Le somme devono poi essere indicate in dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello Redditi nei Quadri RU ed RS.
- al rigo RU1, colonna 1, inserire il codice “H3”;
- al rigo RU5, colonna 3, si inserisce l’ammontare del contributo maturato in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione;
- rigo RU6, si indica l’ammontare del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- rigo RU12, si indica il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi e ottenuto dalla differenza tra l’importo spettante e quello compensato con modello F24.
Il credito deve essere esposto anche nel rigo RS401 con il “codice aiuto 58”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis” e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore alla produzione ai fini IRAP. Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.
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