Segnalazione di errori nella comunicazione di aiuti di Stato e contributi de minimis, ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di errori nella comunicazione degli aiuti di Stato e aiuti de minimis nelle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 2021, l’Agenzia delle Entrate rifiuta l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA.
Per evitare questo inconveniente è possibile correggere gli errori e a dettare le modalità per la correzione è l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 5 giugno 2025.
Vediamo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per correggere gli errori nella comunicazione di aiuti di Stato e contributi de minimis.
Registrazione aiuti di Stato e de minimis, comunicazione errori
La normativa italiana prevede che le imprese che ricevono aiuti di Stato e in regime de minimis, indichino gli stessi con le dichiarazioni Redditi, Irap e 770. In seguito a questo adempimento, gli aiuti percepiti sono inseriti nei registri:
- Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- Sian (Sistema informativo agricolo nazionale);
- Sipa (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).
In caso di errori la registrazione è rifiutata e per sanare tale anomalia è necessario seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Istruzioni operative per correggere gli errori nella comunicazione di aiuti di Stato e de minimis
Nel Provvedimento del 5 giugno, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il contribuente riceve una comunicazione presso il domicilio digitale dall’Agenzia con indicazione di:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione RNA, SIAN e SIPA;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.
La stessa comunicazione può essere prelevata dal cassetto fiscale del contribuente, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo con CIE, SPID o CNS.
Il provvedimento delinea quindi come correggere gli errori mettendo a disposizione la casistica.
L’AdE ricorda che il codice aiuto 999 può essere utilizzato solo in caso di aiuti (di Stato o de minimis) di natura fiscale. Nel caso in cui sia stato erroneamente utilizzato, il contribuente è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.
Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.
In seguito alla regolarizzazione degli errori, gli aiuti sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
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