Come richiedere asilo politico: requisiti e procedura

Marco Montanari

13 Febbraio 2022 - 14:06

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Come richiedere asilo politico in Italia: ecco i principali requisiti e la procedura da seguire per ottenere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale.

Come richiedere asilo politico: requisiti e procedura

È recente la notizia del gruppo di cittadini italiani che ha presentato richiesta di asilo politico presso l’Ambasciata di Svezia, sul presupposto della presunta lesione di alcuni diritti fondamentali da parte dello Stato italiano.

In Italia, come sappiamo, la tematica è sempre attuale, visto il gran numero di richieste di asilo politico che, soprattutto negli ultimi anni, provengono dai migranti in fuga dai conflitti bellici in atto nei rispettivi Paesi d’origine o perché perseguitati per motivi religiosi, etnici o politici.

Ma quali requisiti bisogna avere per ottenere asilo politico e qual è la procedura da seguire per il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia?

Il diritto di asilo

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art. 10, comma 3 della Costituzione, secondo cui:

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Ciò significa che è compito del legislatore quello di approvare leggi che garantiscano la protezione dello straniero al quale, nel proprio Paese d’origine, vengano negati i diritti umani fondamentali o l’esercizio delle libertà democratiche riconosciute dalla Costituzione ai cittadini italiani.

In quest’ottica, lo Stato italiano ha aderito, con Legge n. 722/1954, alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, mentre, con Legge n. 95/1970, al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Anche l’Unione Europea ha aderito agli stessi atti attraverso il richiamo contenuto nell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Ma come funziona il diritto di asilo politico? Esaminiamo i principali passaggi da seguire per ottenere protezione internazionale in Italia.

La richiesta di protezione internazionale

Il primo passo da compiere per lo straniero che entra in Italia è presentare richiesta di protezione internazionale allo Stato italiano.

Al momento dell’arrivo in Italia la domanda va indirizzata alla Polizia di Frontiera o, nel caso in cui ci si trovi già in Italia, presso la Questura più vicina.

Dopo una prima identificazione del richiedente, la vera e propria richiesta di protezione internazionale si effettua tramite la compilazione di un apposito modulo (Modello C3) da parte del funzionario di Polizia, il quale provvederà a inserire le informazioni sull’identità e sulla condizione personale del richiedente.

In questa fase, la Polizia chiederà all’interessato di fornire informazioni sulla propria famiglia e sui motivi che lo hanno costretto a fuggire e a richiedere protezione internazionale. Inoltre, se dovesse mostrarsi necessario, lo straniero avrà diritto a essere assistito da un interprete.

Il richiedente, infine, dovrà consegnare alla Polizia tutti i documenti utili in suo possesso. La domanda sarà esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente, che adotterà una decisione.

Nei casi più delicati quando lo straniero ha subito gravi violenze fisiche o psicologiche, questo potrebbe avere diritto a:

  • essere ospitato in strutture dedicate;
  • essere seguito e aiutato da personale esperto di supporto;
  • ottenere un esame prioritario della domanda.

Una volta presentata la domanda di protezione internazionale, lo straniero diventa ufficialmente «richiedente asilo».

Ciò implica la nascita di alcuni suoi diritti e doveri.

In particolare, egli avrà diritto a:

  • essere informato sui propri diritti e doveri in ogni fase della procedura;
  • soggiornare sul territorio italiano fino al completamento della procedura;
  • ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido anche come documento di identità;
  • ottenere assistenza sanitaria gratuita;
  • ottenere l’accesso all’istruzione;
  • iniziare un’attività lavorativa (decorsi due mesi dalla presentazione della domanda);
  • ottenere accoglienza presso un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.), se privo di mezzi di sussistenza propri.

Quanto ai doveri, il richiedente asilo deve:

  • cooperare con le Autorità, fornendo documenti e informazioni necessarie alla procedura di protezione internazionale;
  • comunicare alla Questura ogni cambio di residenza o di domicilio;
  • permanere sul territorio italiano durante l’intera procedura;
  • rispettare le leggi italiane;
  • presentarsi al colloquio con la Commissione Territoriale che deciderà se accogliere o meno la domanda.

La Commissione Territoriale, infatti, dopo un’apposita audizione dello straniero, deciderà se concedere o meno la protezione internazionale in una delle seguenti forme:

  • l’asilo politico, che comporta lo status di rifugiato;
  • la protezione sussidiaria;
  • la protezione speciale.

Vediamole nel dettaglio.

Lo status di rifugiato e l’asilo politico

Sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951 è considerato rifugiato chiunque abbia fondato timore di essere perseguitato, nel proprio Paese di origine, per motivi di razza, religione, nazionalità,
opinione politica o appartenenza a un gruppo sociale e non può ricevere protezione dal proprio Paese.

Per gli apolidi, ovvero per coloro che non hanno cittadinanza, è considerato Paese di origine quello in cui hanno vissuto abitualmente.

Con il termine «persecuzione» può intendersi:

  • ogni violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale;
  • atti diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia;
  • provvedimenti giudiziari o amministrativi discriminatori o sproporzionati;
  • in generale, ogni violazione grave e ripetuta dei diritti umani fondamentali.

In particolare, è considerato rifugiato colui che si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino (o dove vive abitualmente) e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di tale Paese.

Accertata la presenza di tali presupposti, la Commissione Territoriale accoglierà la domanda di protezione internazionale riconoscendo lo status di rifugiato allo straniero.

Per effetto di questo riconoscimento, infine, il rifugiato otterrà asilo politico.
Il che implica:

  • il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico, della durata di 5 anni rinnovabili;
  • la possibilità di svolgere attività lavorativa;
  • diritto di essere iscritto all’anagrafe dei cittadini residenti;
  • accesso all’assistenza sanitaria pubblica;
  • accesso alle prestazioni erogate dall’Inps;
  • diritto all’istruzione;
  • diritto all’assegnazione di alloggi pubblici;
  • documento di viaggio equipollente al passaporto;
  • diritto al ricongiungimento familiare in Italia con i propri familiari rimasti all’estero;
  • diritto di richiedere la Cittadinanza italiana decorsi 5 anni anziché i normali 10 anni.

La protezione sussidiaria

In tutti gli altri casi in cui non è possibile riconoscere allo straniero lo status di rifugiato (perché manca il requisito della persecuzione per motivi religiosi, politici, etnici, ecc.), questi ha comunque diritto alla protezione sussidiaria se dimostra che, tornando nel proprio Paese d’origine, subirebbe un danno grave.

Si pensi, ad esempio, allo straniero che, tornando in patria, rischierebbe seriamente di essere condannato a morte o di essere sottoposto a tortura oppure, ancora, se la sua vita fosse messa a rischio a causa di un conflitto bellico.

In questi casi egli potrà ottenere un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 5 anni rinnovabili.

Tale permesso di soggiorno comporta:

  • il diritto di accesso allo studio;
  • il diritto di svolgere un’attività lavorativa;
  • il diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
  • il diritto di accesso alle prestazione erogate dall’Inps;
  • il diritto al ricongiungimento familiare.

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può inoltre essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

A differenza del permesso di soggiorno per asilo politico, chi gode di protezione sussidiaria non ha automaticamente diritto a un documento di viaggio equipollente al passaporto: la Questura potrà, eventualmente, rilasciare un apposito titolo di viaggio quando sussistono fondate ragioni che non consentono allo straniero di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del proprio Paese di cittadinanza.

La protezione speciale

Il permesso di soggiorno per protezione speciale sostituisce il precedente permesso per protezione umanitaria, ormai abrogato, che veniva rilasciato nei casi in cui non sussistevano i requisiti per la concessione del permesso di asilo politico o di protezione sussidiaria.

Esso può essere rilasciato dalla Commissione Territoriale quando non viene riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma risulta comunque impossibile allontanare lo straniero perché rischierebbe, nel proprio Paese di origine, di subire torture o trattamenti inumani o degradanti, comportanti il divieto di espulsione e respingimento.

La sua durata è tuttavia più limitata: è di un anno e può essere rinnovato solo su decisione della stessa Commissione Territoriale che verificherà, di volta in volta, la presenza delle condizioni necessarie.

Consente di accedere alle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale nonché l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente, poi, allo straniero di prestare lavoro in Italia, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Esso, inoltre, permette di ottenere un titolo di viaggio in presenza delle stesse condizioni previste per la protezione sussidiaria.

Infine, è utile sapere che, in caso di esito negativo della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, è sempre possibile fare ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale (entro 30 o 15 giorni, a seconda dei casi) avvalendosi dell’assistenza di un avvocato.

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