Il passaggio da una società di persone a una società di capitali è un’operazione di trasformazione in un tipo societario più evoluto. Ecco cosa dice la legge.
Con la trasformazione la società muta la propria veste giuridica, pur restando lo stesso soggetto di diritto. Il fenomeno, pertanto, è retto dal principio di continuità, cosicché l’ente trasformato conserva i diritti, gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione (cfr. art. 2498 c.c.).
Ciò ha una rilevanza per quanto riguarda, ad esempio, il contenuto dell’atto di trasformazione: non dovranno necessariamente inserirsi le menzioni che la legge impone quando si trasferiscono diritti reali su beni immobili. Infatti, trattandosi dello stesso soggetto, qualora la società sia titolare di un bene immobile non avverrà un trasferimento, ma solo un aggiornamento dell’intestazione del bene.
Uno degli aspetti più rilevanti del passaggio a una società di capitali, però, è il mutamento del regime di responsabilità: i soci, all’esito dell’operazione, potranno proseguire l’attività d’impresa mediante un ente più evoluto, godendo della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, salvo quanto si dirà in seguito.
Come passare da una società di persone a una società di capitali
Trasformazione di società di persone: cosa dice la legge
Per la trasformazione di società di persone in società di capitali gli articoli di riferimento è il 2500-ter ss. c.c. Ebbene, si precisa che:
- Salvo diversa previsione del contratto sociale, la trasformazione è decisa con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. La disposizione costituisce una novità della riforma del diritto societario del 2003. In base alla precedente disciplina, infatti, era necessaria l’unanimità dei consensi;
- Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso;
- Il capitale della società che risulta dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da una relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 (o 2465 se trattasi di trasformazione in S.r.l.). Il fondamento va ravvisato nel rispetto del principio dell’effettività del capitale sociale. Nella S.p.a., ad esempio, il capitale sociale (che deve ammontare a un minimo di 50.000 euro) deve essere effettivo, per cui la cifra riportata deve corrispondere a risorse realmente esistenti. Se così non fosse (perdite superiori al terzo rispetto al valore del capitale), la società dovrebbe prendere provvedimenti (cfr. artt. 2446 e 2447 c.c.). La relazione di stima del patrimonio, allora, serve proprio ad accertare che il capitale venga determinato sulla base di un patrimonio realmente esistente. La stessa norma, tuttavia, consente di derogare alla necessità di una relazione di stima qualora sia utilizzabile la documentazione di cui all’art. 2343 ter. c.c.
Trasformazione e assegnazione di azioni o quote
Abbiamo parlato della disciplina sostanziale della trasformazione di società di persone in società di capitali. L’art. 2500-quater c.c. si occupa dell’assegnazione di azioni o quote della “nuova” società ai soci della società di persone che si trasforma. Ebbene, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni (se la società di arrivo è un S.p.a.) o di una quota (se la società di arrivo è una S.r.l.) proporzionale alla sua partecipazione.
Qualora vi sia un socio d’opera (ossia un socio che si è obbligato a prestare la propria opera a titolo di conferimento), questi ha diritto a che gli venga assegnato un numero di azioni o una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva prima della trasformazione. Nel silenzio di tale ultima indicazione, sarà l’accordo dei soci a determinare la sua partecipazione (in difetto di accordo ci penserà il giudice).
In sostanza, il legislatore della riforma del diritto societario (2003) ha riprodotto la normativa previgente per quanto riguarda la ripartizione del capitale, prevedendo però anche l’assegnazione di azioni o quote al socio d’opera, il che comporta evidentemente una riduzione proporzionale delle partecipazioni degli altri soci. Ciò sicuramente nella società per azioni, in cui la figura del socio d’opera non è ammessa, cosicché questi dovrà diventare socio di capitale, e gli altri soci dovranno “fargli spazio” nella ripartizione del capitale sociale.
La responsabilità dei soci post trasformazione
Nelle società di persone il regime di responsabilità è il seguente: per le obbligazioni contratte dalla società, che è soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci, risponde bensì soltanto questa, ma i creditori sociali, qualora abbiano escusso infruttuosamente il patrimonio sociale, potranno in seconda battuta aggredire anche quello personale dei soci per soddisfare i propri diritti.
Ciò non avviene nelle società di capitali, in cui, oltre alla soggettività giuridica, c’è la personalità giuridica, fonte di autonomia patrimoniale perfetta, quindi di separazione dei patrimoni. Orbene, i soci possono voler passare da una società di persone a una di capitali proprio per modificare tale regime di responsabilità.
Tuttavia, l’art. 2500 quinquies, al fine di non pregiudicare i creditori sociali, prevede che la trasformazione non liberi i soci a responsabilità illimitata (tutti nella s.s. e nella S.n.c.; solo gli accomandatari nella S.a.s.) dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dall’art. 2500, 3° comma c.c., se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione.
Ciò nonostante, il consenso si presume se i creditori, ai quali la decisione (improprio il legislatore che si esprime col termine “delibera”, non essendovi l’assemblea dei soci) di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
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