Come ottenere un risarcimento per incidente senza testimoni?

Giorgia Dumitrascu

2 Luglio 2025 - 15:37

Come si dimostrano le proprie ragioni se nessuno ha assistito all’incidente? Quali sono le procedure e le tempistiche da rispettare con l’assicurazione?

Come ottenere un risarcimento per incidente senza testimoni?

Succede tutto in pochi istanti: una frenata brusca, il suono del metallo e nessuno ha visto niente. Una percentuale rilevante di sinistri stradali avviene senza la presenza di testimoni. In questi casi, la ricostruzione della dinamica è complessa e il riconoscimento del risarcimento dipende dalla capacità di fornire prove oggettive e coerenti. Vediamo come stanno le cose.

Incidente senza testimoni: come faccio a dimostrare il mio diritto al risarcimento?

Se un sinistro stradale avviene senza la presenza di testimoni, il primo ostacolo per chi richiede il risarcimento è l’onere della prova.
L’art. 2054 c.c. stabilisce che:

“Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.”

Si tratta di una norma che attribuisce al conducente l’onere di dimostrare la propria assenza di colpa e prevede una presunzione di responsabilità a carico di chi non sia in grado di fornire tale prova.
In concreto, la giurisprudenza interpreta questo principio nel senso che, in caso di incidente tra due veicoli, si applica la cosiddetta presunzione di pari responsabilità:

“Nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”

Ciò significa che, in mancanza di elementi che attestino in modo chiaro le rispettive condotte, ciascuna parte risponde per il 50% del danno, salvo che riesca a provare la colpa esclusiva dell’altro.

In questo quadro è intuibile come l’assenza di testimoni valorizzi ogni altra fonte di prova tecnica. Pertanto, se due veicoli entrano in collisione a un incrocio e non ci sono testimoni oculari, potrebbero essere dirimenti le riprese da una dash-cam o dati estratti dalla telematica di bordo. Se tali elementi vengono messi subito a disposizione degli organi di polizia o acquisiti in fase di accertamento tecnico preventivo (ATP) o consulenza tecnica d’ufficio (CTU), possono costituire la prova necessaria a superare la presunzione legale e ottenere il risarcimento.

Che prove servono se non ho testimoni all’incidente?

In mancanza di testimoni oculari, come detto, il successo di una richiesta di risarcimento per incidente stradale si gioca sull’accuratezza e la tempestività della raccolta delle prove documentali e tecniche. Il diritto vigente, impone di ricostruire la dinamica attraverso tutti gli elementi oggettivi disponibili.

Il valore della constatazione amichevole (CID)

Il modulo di constatazione amichevole di incidente, previsto dall’art. 143 Codice delle Assicurazioni Private, è lo strumento più immediato per cristallizzare la versione dei fatti. Il CID, quando sottoscritto da entrambi i conducenti, agevola la procedura di risarcimento diretto ed è un elemento privilegiato per la ricostruzione dei fatti ai fini stragiudiziali e per la liquidazione assicurativa. Tuttavia:

“Il CID non vincola il giudice, che può valutare liberamente il contenuto del modulo, il quale ha valore di scrittura privata e non costituisce piena prova della dinamica, ma un importante indizio da valutare insieme alle altre prove (Cass.sent. n. 3241/2019; art. 2702 c.c.)”

Se, invece, manca la firma di una delle parti, il CID mantiene valore di dichiarazione unilaterale, che dovrà però essere integrata con ulteriori elementi oggettivi.

Rilievi ufficiali e verbale delle forze dell’ordine

In assenza di accordo tra i conducenti o quando la dinamica non è chiara, occorre richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il verbale redatto dagli agenti, insieme ai rilievi effettuati sul luogo del sinistro, assume un valore probatorio primario perché contiene la descrizione delle posizioni dei veicoli, delle tracce lasciate sull’asfalto e delle condizioni ambientali rilevate nell’immediatezza del fatto. Questi elementi sono per l’assicurazione e per il giudice una fonte attendibile perché redatta da terzi imparziali.

Prove fotografiche e video

Anche la documentazione fotografica e video ha acquisito un ruolo centrale nella prassi liquidativa. Immagini scattate subito dopo l’incidente, riprese da più angolazioni e accompagnate da foto panoramiche dell’area, consentono di offrire una rappresentazione oggettiva della scena, facilitando la ricostruzione dei fatti sia in ambito stragiudiziale che giudiziale. La giurisprudenza riconosce valore anche alle immagini provenienti da dash-cam, se prodotte nel rispetto delle regole di acquisizione della prova.

Dati telematici, scatola nera e videosorveglianza urbana

Sempre più spesso, la dinamica dell’incidente viene integrata dai dati telematici estratti dalla scatola nera installata sul veicolo, così come dalle registrazioni acquisite da telecamere di videosorveglianza (CCTV), pubbliche o private, poste nei pressi dell’accaduto. Tali dati, ove tempestivamente richiesti e conservati secondo la normativa sulla privacy, sono una prova oggettiva delle condotte di guida e possono rivelarsi risolutivi sia per le compagnie assicurative sia in un eventuale giudizio.

Incidente senza testimoni: posso rivolgermi all’assicurazione?

Anche in assenza di testimoni, il danneggiato ha pieno diritto di rivolgersi alla propria compagnia assicurativa per chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Notifica tempestiva e compilazione del CID

Il primo adempimento è la tempestiva comunicazione del sinistro all’assicurazione, preferibilmente entro 3 giorni dall’evento come previsto dall’art. 1913 c.c. e dall’art. 143 CAP. La notifica va accompagnata dal modulo di constatazione amichevole di incidente (CID), che può essere compilato anche unilateralmente se l’altra parte non collabora. La consegna del CID, firmato o meno da entrambi i conducenti, serve a fissare la versione dei fatti e ad avviare formalmente la pratica di liquidazione.

Richiesta formale e messa in mora

Quando non vi è accordo tra i conducenti o in presenza di responsabilità contestate, è opportuno trasmettere all’assicurazione una lettera formale di richiesta risarcitoria e messa in mora, preferibilmente tramite raccomandata A/R o PEC. In questo documento devono essere indicati i dati anagrafici, la descrizione della dinamica, la targa dei veicoli coinvolti, l’indicazione dei danni subiti e l’ammontare richiesto a titolo di risarcimento. L’assenza di testimoni non preclude l’accesso alla procedura di risarcimento diretto (art. 149 CAP), che consente di agire direttamente contro la propria compagnia.

Il ruolo del perito assicurativo

Dopo la ricezione della richiesta:

“La compagnia nomina un perito per verificare la coerenza tra la versione dei fatti, i danni rilevati e la documentazione prodotta.”

È in questa fase che si rivela preziosa la produzione di fotografie dettagliate, video, dati telematici (come quelli della scatola nera) e relazioni tecniche di parte, poiché ogni elemento può rafforzare la posizione del danneggiato e accelerare la liquidazione.

Normativa di riferimento e tempi di liquidazione

La legge impone alle assicurazioni termini precisi per la risposta e la liquidazione: se il CID è firmato da entrambi i conducenti, la compagnia deve formulare l’offerta o motivare il diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa (art. 148 e 149 CAP); se invece la documentazione è unilaterale o incompleta, il termine sale a 60 giorni.

Quando serve andare in giudizio per un incidente senza testimoni?

La decisione di avviare una causa dopo un incidente stradale privo di testimoni non può essere automatica. Infatti, in assenza di testimoni, la scriminante per agire in giudizio è la disponibilità di elementi oggettivi capaci di superare la presunzione di corresponsabilità. In caso di denuncia incompleta o istruttoria lacunosa, il rischio è quello del rigetto della domanda con condanna alle spese. Per tale motivo, l’avvocato deve valutare non solo la fondatezza della domanda, ma anche la concreta possibilità di supportarla con elementi tecnici che reggano al vaglio del CTU e del giudice.

Inoltre, occorre sottolineare che prima del giudizio, bisogna esperire la negoziazione assistita, oggi obbligatoria per le domande di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti sino a 50.000 euro art. 3 D. l. n.132/2014. Solo se la negoziazione si conclude senza accordo (oppure se la parte invitata non aderisce) si può procedere con l’azione giudiziale. Restano escluse dall’obbligo di negoziazione le controversie per importi superiori o in presenza di procedimenti penali pendenti.

Cosa devo fare subito dopo un incidente senza testimoni?

La gestione dei primi minuti dopo un incidente può fare la differenza tra un risarcimento ottenuto rapidamente e mesi di eccezioni. Anzitutto è importante non affidarsi alla memoria, ogni dettaglio va documentato subito, perché ciò che non viene fotografato o annotato potrebbe andare perso.

Oltre alle fotografie e video può essere utile anche registrare una breve nota vocale dove si racconta la dinamica a caldo. Spesso, i dettagli ricordati nell’immediato vengono dimenticati nelle ore successive e una ricostruzione spontanea, anche solo per uso interno, potrà essere preziosa in caso di giudizio.

E’ opportuno, chiamare le forze dell’ordine anche se la controparte sembra collaborativa: il verbale con i rilievi oggettivi e le dichiarazioni acquisite sul posto è molto più utile di un accordo informale o di versioni discordanti raccolte a distanza di giorni. Se ci sono telecamere nelle vicinanze (negozi, incroci, banche) è possibile chiedere la conservazione delle immagini: spesso, la memoria dei sistemi di videosorveglianza si cancella in 24 o 48 ore.

La migliore tutela è quella di affidarsi a un legale di fiducia che possa valutare subito se la documentazione raccolta è già sufficiente o se occorrono ulteriori integrazioni, evitando errori che possono compromettere tutta la pratica.

Iscriviti a Money.it