Come modificare la data delle dimissioni telematiche

Claudio Garau

3 Aprile 2023 - 13:31

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Le dimissioni telematiche sono state introdotte da qualche anno e ad esse si applicano regole specifiche. Ecco alcuni chiarimenti sull’ipotesi della modifica della data del recesso unilaterale.

Come modificare la data delle dimissioni telematiche

I rapporti di lavoro, come si sa, possono terminare anche senza il licenziamento. Nel caso il lavoratore decida di non proseguire la sua esperienza in azienda, potrà liberamente scegliere la via delle dimissioni, rispettando però alcune regole fissate dalla legge. In verità, a seguito dell’introduzione delle dimissioni telematiche, i dubbi dei dipendenti in tema di dimissioni non sono oggi pochi: la normativa infatti è assai articolata ed orientarsi tra le varie regole può non essere facile.

In particolare nel corso di questo articolo intendiamo occuparci di una specifica questione in tema di dimissioni e rispondere alla seguente domanda: come si può modificare la data delle dimissioni? Ovvero quali accorgimenti adottare? Lo scopriremo di seguito, non prima però di aver ricordato alcuni punti chiave sul meccanismo delle dimissioni, tra cui il rispetto del cosiddetto preavviso. Essi ci torneranno utili per aver chiaro il contesto di riferimento e dunque comprendere appieno i contenuti della risposta al rilevante quesito pratico che ci siamo appena posti. I dettagli.

Cosa sono le dimissioni?

Le dimissioni altro non sono che l’atto con il quale un lavoratore subordinato recede in modo unilaterale dal contratto che lo vincola al datore di lavoro. Con il d. lgs. n. 151 del 2015, in attuazione del Jobs Act, è stata introdotta la procedura telematica di dimissioni (e della risoluzione consensuale del contratto di lavoro), e questo nella volontà di contrastare con forza il fenomeno illecito delle cosiddette “dimissioni in bianco”. Queste ultime sono le dimissioni che venivano fatte firmare dal datore di lavoro al momento dell’assunzione, e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore o lavoratrice è più debole, per essere usate all’occorrenza per mandarlo via in una data futura.

Perciò dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie dei lavoratori e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite un’apposita procedura online dal sito www.cliclavoro.gov.it. L’accesso all’area riservata è consentito con le proprie credenziali SPID o CIE e con essa sarà possibile compilare il form di dimissioni online ed inviare poi il modulo compilato (che sarà peraltro inoltrato d’ufficio anche alla PEC del datore di lavoro).

Attenzione però, perché contrariamente a quanto si potrebbe pensare, detta innovazione non vale per tutti i lavoratori ed anzi, se non si rientra tra i lavoratori obbligati all’iter online, il solo modo di recedere dal rapporto di lavoro resta il presentare la lettera di dimissioni al datore. Tra i lavoratori esonerati abbiamo importanti categorie quali ad es. i dipendenti pubblici, i lavoratori marittimi e quelli domestici. Tuttavia nulla vieta, ai soggetti obbligati alla procedura online, di presentare anche una classica lettera di dimissioni.

Dopo aver rassegnato le dimissioni, il lavoratore avrà comunque diritto di incassare le eventuali retribuzioni differite non conseguite nei periodi anteriori (ad es. ferie e permessi non goduti o TFR).

Il rispetto del periodo di preavviso

Il lavoratore può dare le dimissioni senza che sussistano specifici motivi o vincoli (tranne il caso che il Ccnl di settore oppure il contratto di lavoro individuale dispongano in modo differente), e senza che sia necessario il consenso dell’azienda o datore di lavoro. Tuttavia varrà il rispetto del periodo di preavviso fissato dal contratto collettivo, o anche individuale qualora sia stato sottoscritto il cosiddetto patto di stabilità.

Per rispondere alla domanda che ci siamo posti in partenza, dobbiamo prima ricordare che il periodo di preavviso altro non è che quel lasso di tempo che intercorre tra la comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno di lavoro in azienda. Esso, variabile in base al Ccnl applicato, al livello di inquadramento, all’anzianità di servizio e alla qualifica, serve a dare il tempo necessario al datore di lavoro per organizzarsi in vista dell’addio del lavoratore all’azienda, e perciò per individuare, assumere e formare un nuovo dipendente che prenderà posto e mansioni del dimissionario.

Attenzione anche a distinguere la cosiddetta data di decorrenza delle dimissioni volontarie (da indicare peraltro nel modello di dimissioni telematiche), ovvero quella a partire da cui - decorso il periodo di preavviso - il rapporto di lavoro termina. Di conseguenza, la data di decorrenza dimissioni da indicare sarà quella del giorno posteriore all’ultimo giorno di lavoro.

Non dimentichiamo inoltre che se un lavoratore ha difficoltà o qualche dubbio per ciò che attiene all’articolazione del percorso di dimissioni online, potrà sempre fare riferimento a un intermediario, come un consulente del lavoro, un sindacato o patronato, ad esempio.

Invio della comunicazione di cessazione e revoca dimissioni: alcuni chiarimenti

Ricordiamo altresì che l’invio delle dimissioni telematiche, da parte del dipendente, non fa venir meno il dovere di inviare la comunicazione di cessazione ai servizi per l’impiego, o Unilav cessazione. Pertanto l’azienda o datore deve sempre ricordare di inviarla, entro 5 giorni dalla data effettiva nella quale il rapporto è terminato.

Il lavoratore può scegliere di cambiare idea e, attraverso la stessa procedura prevista per l’invio delle dimissioni, può dunque effettuare la revoca dimissioni - entro 7 giorni dall’inoltro della comunicazione originaria. Per farlo dovrà servirsi di un modulo ad hoc di revoca, all’interno del portale Clic Lavoro (la sezione di riferimento è sempre quella delle Dimissioni telematiche). Inoltre, se le dimissioni sono revocate il datore di lavoro dovrà annullare l’Unilav cessazione. Per ulteriori dettagli sulla revoca rimandiamo alla nostra guida completa.

Modifica della data di dimissioni: come fare?

Potrebbe presentarsi il caso per cui, dopo la presentazione delle dimissioni via web, dipendente e datore di lavoro si mettano d’accordo per una data di cessazione differente da quella comunicata in origine: ebbene, non è necessario revocare le dimissioni e fare una nuova comunicazione sul sito internet. Si tratta di quei casi ad esempio nei quali il lavoratore è esonerato dal preavviso - di riferimento è la richiesta del dimissionario, in base alla quale il datore può rinunciare al preavviso, facendo cessare subito il rapporto - o di quello in cui è stata indicata una decorrenza sbagliata.

Non è necessaria la revoca e fare una nuova comunicazione online perché l’iter telematico attiene alla mera manifestazione dell’intenzione di dare le dimissioni da parte del dipendente ed infatti, come ricordato sopra, sostituisce la vecchia lettera di recesso unilaterale. Anzi la modifica della data può essere fatta al di là del termine di 7 giorni fissato per l’eventuale revoca.

Quel che deve essere ben chiaro, dunque, è che le parti del rapporto di lavoro che si avvia alla conclusione, possono liberamente accordarsi per modificare la data di decorrenza, e perciò anche la durata del preavviso, senza intervenire sulle dimissioni online. In ogni caso, la data di effettiva chiusura del rapporto di lavoro sarà rilevata dal datore di lavoro.

Il rilievo della circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 2016

A chiarire i contenuti della risposta circa il quesito del spostamento della data, vi è in particolare una circolare ad hoc, la n. 12 del 2016 del Ministero del Lavoro. Ebbene, se il dipendente e il datore di lavoro si accordano per apporre una modifica al periodo di preavviso, spostando dunque la data indicata dal modello telematico di dimissioni, essi potranno farlo tenendo conto del fatto che la procedura online non incide sulle disposizioni in tema di preavviso - lasciando così alle parti la libertà di trovare degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni (o della risoluzione consensuale).

Concludendo, ribadiamo però che sarà compito del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nella data di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il dipendente debba revocare le dimissioni trasmesse online (e questo ben si comprende anche pensando che la revoca può essere fatta entro 7 giorni dall’inoltro della comunicazione online originaria).

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