Come funziona l’Iva per le vendite all’estero

Caterina Gastaldi

19/07/2022

19/07/2022 - 18:00

condividi

Quando e come si deve applicare l’Iva per le vendite e la cessione di beni a soggetti esteri? Ecco qualche spiegazione.

Come funziona l’Iva per le vendite all’estero

Quando si lavora con soggetti esteri, in che modo funziona l’applicazione dell’Iva sulla vendita di prodotti a terzi? Cambia a seconda che ci si trovi in Europa oppure si abbiano affari con soggetti extra-Ue? Quale percentuale di Iva è necessario utilizzare e ci sono delle situazioni in cui questa non va applicata?

Quando si parla di Iva le cose diventano facilmente molto complesse, soprattutto quando si tratta di, per esempio, e-commerce che si trovano a collaborare con soggetti oltre i confini nazionali e vanno quindi a vendere prodotti a persone o realtà che non vivono in Italia.

Le regole di cui tenere conto sono diverse a seconda delle situazioni che si incontrano ed è quindi necessario essere consapevoli in quale categoria specifica si ricade. Non è sempre facile, ma le spiegazioni seguenti possono essere d’aiuto per capire come muoversi e, nel caso si avessero dei dubbi, cosa andare a chiedere a un commercialista o un esperto del settore.

Iva all’estero: di cosa tenere conto

Nel momento in cui, per esempio, il proprietario di un e-commerce si trova a fare affari e quindi vendere prodotti in tutta Europa, o anche in tutto il mondo, ci si trova chiaramente a dover anche gestire l’Iva (imposta di valore aggiunto), chiedendosi se debba essere applicata, in quale percentuale, e in quali situazioni.

Gli obblighi relativi al pagamento dell’Iva, che chi possiede e-commerce avviati saprà già come andare a risolvere, non sono così intuitivi soprattutto per chi si affaccia per la prima volta a problematiche del genere.

Per comprendere quando va applicata l’imposta in questione, e quando invece questo non accade, è necessario prima di tutto avere tutte le informazioni relative a diversi fattori riguardanti il committente.

Prima di tutto bisogna conoscere il luogo di residenza del soggetto committente, che può essere sia all’interno dell’Unione Europea, oppure extra-Ue. A seconda della situazione le regole riguardanti l’applicazione dell’imposta di valore aggiunto andranno anche a cambiare di conseguenza.

Un’altra cosa di cui è necessario essere consapevoli è anche la natura del soggetto committente. Questo significa, in pratica, sapere se il soggetto in questione è in possesso di partita Iva, oppure no e sia quindi da considerarsi un “privato”.

Una volta che si conoscono queste informazioni, si potrà proseguire a capire in che modo applicare l’Iva, o anche se sia necessario farlo.

Vendite all’estero, dove si paga l’Iva

Le regole riguardanti l’Iva possono rivelarsi anche estremamente complicate, ma è importante applicarle nel modo corretto per evitare problematiche o anche sanzioni. Nel caso in cui si avessero dei dubbi, è sempre una buona idea affidarsi al supporto di un commercialista esperto in materia.

La prima regola da rispettare è questa: l’Iva va applicata seguendo le percentuali riguardanti il paese di destinazione della merce che si va a inviare, indipendentemente dal fatto che il cliente sia un privato, quindi un soggetto privo di partita Iva nel paese di residenza, oppure un’azienda.

Questo significa che nel momento in cui si va a fare una vendita a un soggetto estero, che parte da un e-commerce Italiano e arriva in Germania, ma è stata richiesta da un’azienda spagnola, si dovrà andare ad applicare al prezzo finale la percentuale d’Iva richiesta in Germania.

Non si dovrà infatti né applicare l’imposta richiesta in Italia (ovvero il luogo in cui è presente l’e-commerce), e nemmeno la percentuale imposta in Germania (luogo d’origine dell’azienda che ha fatto l’ordine).

L’Iva infatti si può definire una tassa “sul consumo”, quindi va applicata nel luogo in cui il bene venduto e inviato viene consumato, ovvero il paese in cui la merce viene inviata.

Per questo alcuni servizi online come per esempio Patreon, la piattaforma per creators dove gli interessati possono abbonarsi ai servizi offerti dai creatori in questione, applica l’Iva in aggiunta al prezzo finale degli abbonamenti, e la calcola in base al paese di provenienza dell’abbonato.

Come funziona per i paesi Ue

Nel momento in cui ci si occupa di vendite online indirette è necessario, quando si va a parlare dell’imposta di valore aggiunto, fare un ulteriore distinguo tra i paesi extra-Ue e quelli facenti parte dell’Unione Europea, proprio perché seguono regole differenti tra di loro.

Nel momento in cui si fanno cessioni intracomunitarie di beni, seguendo le regole decise dall’articolo 41, comma 1, lettera A, del D.L. 331/1993, l’Iva non sarà applicabile nel momento in cui la cessione viene fatta verso soggetti non considerati “privati”. In pratica non si va ad applicare l’Iva sul prezzo finale nel momento in cui si fanno cessioni di beni a soggetti dotati di partita Iva nel paese d’origine.

Al contrario, nel caso in cui si andassero a vendere prodotti a soggetti non dotati di partita Iva (e quindi definiti privati), bisognerà andare ad aggiungere al prezzo finale anche l’Iva stessa. In questa situazione però sarà fondamentale ricordarsi che la percentuale da aggiungere non è quella italiana, bensì quella del paese europeo d’origine del compratore.

In pratica se si vende un prodotto a un privato, quindi sprovvisto di partita Iva, residente in Francia, bisognerà andare ad applicare l’Iva richiesta dalla Francia e non quella italiana, ovviamente sempre nel caso in cui il cliente si faccia inviare il prodotto in Francia.

A questo punto una volta che si incassa l’Iva dal cliente straniero europeo, bisognerà poi andare a versarla allo stato di provenienza del cliente, nel caso dell’esempio la Francia, seguendo il corretto procedimento.

Come funziona per i paesi extra-Ue

Il funzionamento dell’applicazione dell’Iva nei paesi extra-europei è differente e, per i venditori, può essere considerato più semplice. Infatti in questo caso le vendite sono esenti dall’Iva, secondo quanto deciso dall’articolo 8 del D.P.R. 633/1972.

Sarà poi cura del compratore, una volta arrivato il prodotto nel paese di destinazione, andare a fare gli aggiustamenti necessari, pagando alla dogana l’Iva e gli eventuali dazi dovuti.

Il venditore italiano non deve quindi né incassare, né versare l’Iva, che viene risolta dal compratore direttamente all’arrivo del prodotto.

Argomenti

# IVA

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO