Come chiedere l’inabilitazione di un genitore anziano (e differenze con l’interdizione)

Ilena D’Errico

26/11/2023

26/11/2023 - 20:39

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Ecco come chiedere l’inabilitazione di un genitore anziano, quando è possibile, a cosa serve e quali sono le differenze con l’interdizione.

Come chiedere l’inabilitazione di un genitore anziano (e differenze con l’interdizione)

La legge prevede delle procedure di tutela, come l’inabilitazione, per tutti coloro che, per vari motivi, non sono più in grado di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni e interessi, o per lo meno non completamente. Gli anziani possono spesso rientrare in questa categoria di persone, quando con l’avanzare dell’età e delle patologie perdono la capacità di discernimento necessaria ad agire sempre in modo autonomo.

Capitano momenti di non lucidità, confusione, perdite di memoria. Tanto più questi episodi sono frequenti tanto più cresce la preoccupazione dei familiari, che cercano di proteggere i propri cari e di tutelarne gli interessi economici e quelli non patrimoniali. Quando il soggetto ha ancora una parziale autonomia, tuttavia, non è pensabile di sottrargliela. Bisogna, invece, rispettare le sue possibilità e affiancarlo dove necessario. Questa è proprio la funzione dell’inabilitazione che, a dispetto del termine un po’ ostico, è più lieve di altre misure, soprattutto dell’interdizione.

Vediamo quindi come chiedere l’inabilitazione di un genitore anziano, quando e quali sono le differenze con l’interdizione.

Cos’è l’inabilitazione e differenze con l’interdizione

L’inabilitazione è una procedura di tutela volta alle persone che non sono in grado da sole (e non in modo per loro conveniente) di prendere decisioni sugli atti di straordinaria amministrazione. L’inabilitazione, infatti, non toglie autonomia al soggetto, che può compiere da solo tutti gli atti straordinari, ma gli affianca un curatore per quelli straordinari, come:

  • Compravendite immobiliari;
  • donazioni di immobili o di ingente valore;
  • acquisto e vendita di beni mobili di considerevole valore;
  • accettazione e rinuncia dell’eredità.

Attenzione, però: il curatore non sostituisce il soggetto nel compimento di questi atti, ma lo affianca nel rispetto della sua volontà per assicurarsi che la decisione presa combaci con i suoi interessi. In ogni caso, è il giudice a valutare le condizioni e le capacità del soggetto, permettendogli anche di compiere alcuni atti straordinari determinati in modo autonomo laddove possibile.

Al contrario, l’interdizione è una misura ben più drastica, volta ai soggetti in cui l’incapacità è totale. In questi casi, viene nominato un tutore che sostituisce completamente il soggetto rappresentato sia negli atti di straordinaria amministrazione che in quelli ordinari. La notevole differenza tra interdizione e inabilitazione si esprime in modo evidente nella disciplina sul consenso informato per i trattamenti sanitari.

Il tutore esprime il consenso per conto del soggetto interdetto, tenendo conto quando possibile delle sue volontà. L’inabilitato, invece, esprime il suo consenso personalmente e autonoma mente.

L’inabilitazione, infatti, può essere richiesta soltanto quando l’incapacità è parziale, il genitore è ancora in grado di gestire i suoi affari ma non ha più sufficiente consapevolezza per atti più importanti, che possono portare a uno sperpero del patrimonio non coerente con i suoi stessi interessi e bisogni.

Come chiedere l’inabilitazione di un genitore anziano

I figli possono chiedere l’inabilitazione dei genitori, ma non si tratta degli unici soggetti legittimati a intraprendere quest’azione. L’inabilitazione può anche essere richiesta dalle seguenti persone:

  • Il soggetto stesso;
  • il coniuge o convivente stabile;
  • i parenti fino al 4° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti, bisnonni, pronipoti e zii);
  • gli affini entro il secondo grado (tra cui suoceri, cognati e nipoti abiatici del coniuge);
  • il pubblico ministero.

La procedura è relativamente semplice, bisogna incaricare un avvocato affinché presenti il ricorso presso il tribunale di residenza o domicilio effettivi del genitore, corredando la domanda con le motivazioni e un’esposizione dei fatti utile a una prima valutazione.

La domanda può essere respinta già in questa fase oppure procedere l’iter verso il processo, con la fissazione di un’udienza in cui devono comparire: il genitore anziano, i figli che hanno presentato il ricorso e gli altri soggetti nominati nella domanda.

Dopo l’esame da parte del soggetto potenzialmente inabile, il giudice può disporre l’inabilitazione in modo urgente e provvisorio laddove ce ne sia necessità. A prescindere da ciò, seguono gli accertamenti con l’ascolto delle persone citate dai richiedenti e le verifiche richieste dal giudice. Se l’inabilitazione viene confermata, il tribunale nomina il curatore, con priorità tra i soggetti più vicini al soggetto, quindi:

  • Coniuge non separato;
  • figli maggiorenni;
  • genitori;
  • persone designate dal testamento del genitore.

Nell’ipotesi di un genitore anziano, è quindi molto probabile che il curatore sia uno dei figli, anche a seconda delle loro capacità e possibilmente della volontà dell’inabilitato. L’incarico di curatela dura massimo 10 anni, ma può essere modificato prima per la revoca dell’inabilitazione (quando ne mancano i presupposti) o la mancata idoneità del curatore.

Il provvedimento di inabilitazione, così come le decisioni del curatore, possono infatti sempre essere impugnate con un ricorso anche dallo stesso inabilitato. La revoca dell’inabilitazione può essere richiesta da tutti i soggetti legittimati, quindi anche dal diretto interessato. Allo stesso modo, se l’inabilitazione non viene riconosciuta ma i figli ritengono che sia necessaria possono contestare la sentenza.

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