La Costituzione tutela all’articolo 36 il diritto irrinunciabile dei lavoratori alle ferie retribuite da intendersi come lo strumento idoneo a garantire il recupero delle energie psico-fisiche spese nel corso della prestazione lavorativa e permettere ai dipendenti di dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare e sociale.
Nel rispetto del dettato costituzionale, la normativa (Decreto legislativo 8 aprile 2003, numero 66) riconosce ad ogni lavoratore un periodo annuo di ferie retribuite dall’azienda non inferiore a quattro settimane, a patto che il dipendente possa far valere un anno intero in forza nella medesima realtà.
In caso contrario, le quattro settimane vengono proporzionalmente ridotte per i mesi di vigenza del contratto.
Gli accordi collettivi, in particolare quelli stipulati a livello nazionale (Ccnl), possono prevedere un monte ore / giorni di ferie annue superiore a quello previsto dalla normativa.
Sempre i contratti collettivi hanno competenza in merito alla definizione di periodi di assenza (sempre retribuiti da parte dell’azienda) ulteriori rispetto alle ferie riconosciute dalla legge o dagli stessi contratti collettivi. In questo caso si parla comunemente di «permessi», i quali possono essere attribuiti per:
- Ridurre le ore lavorabili dai dipendenti (cosiddetti permessi «per riduzione dell’orario di lavoro» o «ROL»);
- Sostituire le festività abolite per legge (cosiddetti permessi «ex-festività»).
Considerata la quantità di istituti che permettono ai dipendenti di assentarsi dal lavoro pur essendo retribuiti, è importante calcolare quante ore di ferie e permessi matura il singolo lavoratore. Analizziamo la questione in dettaglio.
Verificare cosa prevede la contrattazione collettiva
Il primo step necessario per calcolare le ferie e i permessi maturati dal dipendente è capire la quantità di ore di assenza che gli accordi collettivi riconoscono a tale titolo ai lavoratori dipendenti.
In particolare è opportuno comprendere:
- Il monte ore / giorni di ferie spettanti al dipendente a tempo pieno a fronte di un intero anno in forza in azienda;
- Il monte ore / giorni di permessi riconosciuti al lavoratore a tempo pieno a fronte di un intero anno in forza in azienda.
Come anticipato, gli accordi (di norma i contratti collettivi nazionali di lavoro) sono in grado di contemplare:
- Ferie aggiuntive rispetto a quelle minime di quattro settimane;
- Ferie pari a quelle minime di quattro settimane, previste per legge;
- Permessi «ex-festività»;
- Permessi «ROL».
Se la contrattazione collettiva (da intendersi come quella appartenente a tutti i livelli di contrattazione, tanto nazionale quanto territoriale o aziendale) nulla prevede in merito, operano le disposizioni di legge (Decreto legislativo numero 66/2003) che riconoscono quattro settimane di ferie annue, per un lavoratore a tempo pieno in forza per l’intero anno (da gennaio a dicembre).
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Verificare i periodi in forza in azienda
La quantità di ferie e permessi maturabili dal dipendente è legata ai periodi in forza in azienda. Come anticipato, la maturazione è piena se il lavoratore può far valere un contratto di lavoro in vigore per tutti e dodici i mesi dell’anno, da gennaio a dicembre.
In caso contrario, le assenze spettanti devono essere proporzionalmente ridotte, riconoscendo tanti dodicesimi quanti sono i periodi in forza, secondo la seguente formula:
(Ferie - permessi spettanti nell’anno / 12) * mesi in forza.
Di norma sono gli stessi contratti collettivi a definire i criteri da applicare nel caso in cui siano presenti mesi parzialmente in forza. A tal proposito, si assume di norma come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.
Le ferie e permessi, peraltro, devono essere ridotte non solo in virtù dell’assunzione - cessazione in corso d’anno ma, altresì, per eventuali assenze che non ne consentono la maturazione, individuate dalla stessa contrattazione collettiva. Tali possono essere, ad esempio, i periodi di aspettativa non retribuita, assenza ingiustificata, permessi non retribuiti.
Verificare l’orario lavorativo
Dal momento che il monte ore / giorni di ferie e permessi è definito da legge e contrattazione collettiva con riguardo a un lavoratore con orario full-time è necessario chiedersi che tipo di orario si applica al dipendente. Nulla cambia se per il dipendente è previsto un impegno lavorativo a tempo pieno. In tal caso le ferie - permessi maturabili nell’anno sono identiche, in quantità, a quelle previste dalla normativa / contrattazione collettiva.
Al contrario, se il lavoratore ha un orario a tempo parziale, si assume a riferimento la percentuale di part-time e la si moltiplica per la quantità annua di ferie e permessi, secondo la seguente formula:
(Monte ore - giorni annuo di ferie o permessi * percentuale part-time) = quantità di ferie e permessi maturabili dal dipendente.
Ipotizziamo che si voglia determinare quante ore di ferie matura un dipendente con orario part-time 20 ore settimanali. Il contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il tempo pieno a 40 ore settimanali. Pertanto, la percentuale di part-time corrisponde a: (orario contrattuale / orario full-time) * 100.
Nel nostro esempio la percentuale si attesta a: (20 / 40) * 100 = 50%.
A questo punto se il Ccnl prevede 165 ore annue di ferie, il dipendente in parola, in forza da gennaio a dicembre, con part-time al 50%, matura:
165 * 50% = 82,5 ore annue di ferie.
Al contrario, se il lavoratore viene assunto il 1° maggio 2024, questi maturerà nel medesimo anno il seguente monte ore di ferie:
(82,5 / 12) * 8 mesi in forza da maggio a dicembre 2024 = 55 ore annue (6,875 ore mensili).
Se alle ferie aggiungiamo 40 ore di permessi «ROL» la quantità annualmente maturata di questi ultimi è pari a:
40 * 50% = 20 ore.
Considerato che il dipendente è stato assunto il 1° maggio, lo stesso maturerà nel medesimo anno:
(20 ore / 12) * 8 mesi in forza = 13,33 ore di «ROL» (1,667 ore mensili).
Indicazione nel cedolino paga
La percentuale part-time così come le ore / giorni maturati dal mese di gennaio dello stesso anno a titolo di ferie e permessi sono indicati in calce al cedolino paga (da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione del compenso).
In particolare, per le ferie, permessi «ex-festività» e «ROL» sono riportati separatamente le ore / giorni:
- Residui al 31 dicembre dell’anno precedente;
- Maturati dal 1° gennaio dello stesso anno;
- Goduti dal 1° gennaio dello stesso anno;
- Residui all’ultimo giorno del periodo di paga.