Collegamento POS, le sanzioni sono sproporzionate. É allarme

Nadia Pascale

9 Aprile 2026 - 16:07

Manca poco al primo termine per il collegamento POS e registratore di cassa telematico, ma è già allarme per le sanzioni ritenute sproporzionate rispetto all’illecito. Ecco cosa fare.

Collegamento POS, le sanzioni sono sproporzionate. É allarme

Mancato collegamento POS registratore di cassa telematico, è allarme sanzioni sono troppo alte e sproporzionate.
Ultimi giorni prima della scadenza del termine per il collegamento cassa e POS, ma quali sanzioni si applicano a chi non adempie? É Allarme perché molte associazioni denunciano la sproporzione tra inadempimenti e sanzione, la stessa risulta troppo alta. Ecco cosa fare.

Il 20 aprile 2026 è il primo termine utile entro il quale effettuare il collegamento POS registratore di cassa telematico senza rischiare sanzioni. Devono adempiere entro tale termine esercizi commerciali, artigiani e chiunque usi un registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate alla data del 31 gennaio 2026. Per registratori e POS installati successivamente il collegamento tra il POS e il registratore di cassa va effettuato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione.

Ma quali sanzioni si applicano in caso di mancato collegamento tra POS e registratore di cassa? E quali sanzioni si applicano in caso di errori nella trasmissione dei dati? Sono sproporzionate? Ecco cosa sapere.

Sanzione mancato collegamento POS ed errori nella trasmissione dei dati

L’obbligo di collegamento tra POS e registratore di cassa telematico è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2025, i tempi per attuare la norma sono però stati abbastanza lunghi, il collegamento è stato attivato dal 5 marzo 2026 e sono previsti 45 giorni di tempo per adeguarsi. Entro il 20aprile, è quindi necessario provvedere. La misura si inserisce nelle strategie volte a contrastare l’evasione fiscale e prevede una completa tracciabilità di tutti i movimenti di denaro.

La norma prevede una multa di importo compreso tra 1.000 e 4.000 euro per chi non si adegua e di fatto l’inadempimento è facile da rilevare perché alla prima transazione effettuata senza il collegamento si ha un disallineamento che fa emergere l’anomalia. Ricordiamo che le nuove norme prevedono che debba essere sempre indicato anche il mezzo di pagamento utilizzato dall’acquirente.

Nel caso di errori ed eventuali violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici comportano una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna operazione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Non solo, sono previste anche sanzioni accessorie, cioè la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi, che per le recidive sale da due a sei mesi.

Proprio tale sproporzione ha portato nel corso delle audizioni sui testi del DL carburanti e del DL fiscale, che si sono tenute il 7 aprile al Senato, Confartigianato, CNA e Casartigiani a chiedere una revisione delle sanzioni in modo da renderle proporzionate rispetto all’inadempimento.

Proporzionalità sanzioni tributarie in Italia

In realtà si tratta di un vecchio problema dell’Italia, infatti, l’Ue più volte ha richiamato l’Italia all’applicazione del principio di proporzionalità tra sanzioni tributarie e illecito commesso.

Tali costanti richiami hanno effettivamente portato alla modifica dello Statuto del contribuente che ora all’articolo 10 ter (introdotto dal decreto legislativo 219 del 2023) prevede “il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità” Il comma 3 dello stesso articolo recita “il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”.

La necessità di rivedere le sanzioni tributarie, nell’ambito della riforma fiscale ha poi portato all’adozione del decreto Sanzioni entrato in vigore a settembre 2024.

Come effettuare il collegamento POS registratore di cassa

Per effettuare il collegamento tra POS e registratore di cassa per strumenti già in uso al 31 gennaio è necessario collegarsi al sito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate a cui ci accede con SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso si procede alla voce “Gestione collegamenti”, messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, l’esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia dagli operatori finanziari. A questo punto i passi da compiere sono semplici:

  • selezionare l’RT che si intende collegare, dall’elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
  • successivamente selezionare il POS che si intende collegare al RT appena scelto;
  • indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati. Nel caso di selezione di POS fisici oggetto di precedenti collegamenti, l’indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.

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