Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), quali controlli fare per evitare brutte sorprese?

Paolo Ballanti

15 Agosto 2023 - 07:12

Il cedolino dei co.co.co. è per molti aspetti simile a quello dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, imprese e professionisti non devono farsi trarre in inganno. Ecco una serie di controlli necessari

Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), quali controlli fare per evitare brutte sorprese?

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si qualifica come «parasubordinato» in virtù del fatto che si differenzia sia dal lavoro dipendente (in quanto manca il vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro) che da quello autonomo (inteso come esercizio di un’arte o professione) ed imprenditoriale (in quanto manca un’organizzazione di mezzi).

Le differenze tra le collaborazioni ed il lavoro dipendente non devono tuttavia trarre in inganno, dal momento che molti sono i punti di contatto tra le due tipologie contrattuali, in termini di elaborazione paghe. Si pensi, ad esempio, all’obbligo di produzione e consegna al collaboratore del cedolino paga, di stampa del Libro Unico del Lavoro (LUL), oltre al calcolo e alla gestione di contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute fiscali e premi Inail.

Nonostante alcuni aspetti operativi propri del lavoro dipendente, l’elaborazione delle paghe di un collaboratore richiede una serie di controlli specifici, necessari per evitare errori in fase di calcolo del cedolino.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Collaboratori coordinati e continuativi: quali controlli fare per evitare brutte sorprese?

Attenzione alla copertura Inps

I collaboratori coordinati e continuativi beneficiano della copertura Inps - Gestione Separata ai fini previdenziali ed assistenziali.

A differenza dei lavoratori dipendenti, il carico contributivo è suddiviso in:

  • 2/3 a carico del committente;
  • 1/3 a carico del collaboratore.

Il committente è tenuto al versamento dei contributi all’Inps con modello F24 tanto per la parte a suo carico quanto per quella in capo al collaboratore, quest’ultima trattenuta in sede di erogazione del compenso.

Nell’elaborazione del cedolino del co.co.co. è opportuno verificare, innanzitutto, che i contributi siano correttamente ripartiti tra committente e collaboratore, secondo il citato rapporto 2/3 - 1/3.

Non meno importante è il controllo sull’aliquota applicata. Per i collaboratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e nemmeno pensionati l’aliquota complessiva è pari al 35,03% (di cui 11,68% a carico del collaboratore e 23,35% a carico del committente).

Al contrario, per i collaboratori pensionati o già iscritti ad altre forme di previdenza (ad esempio perché lavoratori dipendenti) l’aliquota è pari complessivamente al 24% (di cui 8% a carico del collaboratore e 16% in capo al committente).

Inail: il calcolo è diverso rispetto ai lavoratori dipendenti

Gli elementi di attenzione in materia di contributi devono essere assicurati anche per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo dovuto all’Inail. In tal caso, a differenza dei lavoratori dipendenti, in cui il costo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è interamente a carico dell’azienda, il premio è ripartito:

1/3 a carico del collaboratore;
2/3 a carico del committente;

con quest’ultimo che è tenuto a versare all’Inail, con modello F24, le somme dovute sia per la parte a suo carico che per quella in capo al committente.

Di conseguenza, è necessario verificare che in busta paga venga correttamente ripartito il premio Inail tra collaboratore e committente.

Detrazioni fiscali e bonus Irpef

Le somme corrisposte ai collaboratori coordinati e continuativi appartengono alla categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, disciplinati dall’articolo 50 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917).

Nello specifico, l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), include tra i redditi assimilati «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente».

I compensi spettanti ai co.co.co. essendo qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente possono beneficiare innanzitutto delle detrazioni d’imposta riconosciute, in misura forfettaria, a coloro che per produrre i redditi citati devono sostenere una serie di costi tra cui figurano, ad esempio, i costi di trasporto (auto e / o mezzi pubblici).

Obiettivo della detrazione è quello di diminuire l’Irpef lorda, quest’ultima calcolata in funzione del reddito complessivo totalizzato dal contribuente nel periodo d’imposta.

La stessa detrazione tuttavia, oltre a dover essere rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno, varia in funzione del reddito complessivo del collaboratore, secondo la seguente formula:

  • Reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, detrazione annua pari a 1.880,00 euro;
  • Reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, detrazione annua pari a 1.910 + [1.190 * (28.000 - reddito complessivo) / 13.000];
  • Reddito complessivo tra 28.000 e 50.000 euro, detrazione annua pari a 1.910 * [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000];
  • Reddito complessivo oltre 50.000 euro, detrazione pari a 0.

Con riguardo al primo scaglione, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro ovvero, per i rapporti a termine, a 1.380,00 euro. Peraltro, per i redditi da 25 mila a 35 mila euro l’importo risultante dev’essere aumentato di 65 euro.

In aggiunta alle detrazioni citate, i co.co.co. possono beneficiare anche del bonus Irpef, pari a 1.200,00 euro netti annui (100 euro medi mensili) a patto che il reddito complessivo non ecceda i 15 mila euro.

Al contrario, quanti si collocano tra 15 mila e 28 mila euro hanno diritto al bonus se l’Irpef lorda, determinata sul reddito complessivo, è di ammontare superiore a:

  • Detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente e interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e detrazioni edilizie, riguardanti spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito.

In queste situazioni il bonus, comunque non eccedente i 1.200,00 euro, è riconosciuto per una somma pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

Quanti sono incaricati dell’elaborazione delle buste paga dei collaboratori sono tenuti a verificare che:

  • Vengano riconosciute le detrazioni fiscali ed il bonus Irpef, a meno che il collaboratore non vi rinunci espressamente o ne chieda l’erogazione in sede di conguaglio di fine anno / fine rapporto;
  • Le detrazioni ed il bonus vengano correttamente riproporzionati in ragione dei periodi di lavoro.

Con riguardo al secondo punto, è necessario prestare particolare attenzione in caso di erogazione di un compenso relativo ad un periodo eccedente il mese, ad esempio, bimestre, trimestre, quadrimestre o semestre.

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