Bonus casa, nuovi codici tributo per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Rosaria Imparato

15 Marzo 2022 - 15:44

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Bonus casa e superbonus 110%, con la risoluzione n.12 sono stati istituiti i codici tributo per la cessione del credito e lo sconto in fattura: vediamo le istruzioni per compilare il modello F24.

Bonus casa, nuovi codici tributo per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Bonus casa e superbonus 110%, sono pronti i nuovi codici tributo per usare in compensazione tramite modello F24 i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura praticati.

I codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022, in cui l’Agenzia delle entrate ha pubblicato anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I nuovi codici sono da usare per le comunicazioni delle opzioni all’Agenzia delle entrate dal 17 febbraio 2022 e si riferiscono ai bonus edilizi che seguono:

  • bonus ristrutturazione;
  • ecobonus e superbonus 110%;
  • sismabonus;
  • bonus facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • abbattimento di barriere architettoniche col 110%.

Scendiamo nel dettaglio e vediamo quali sono i nuovi codici tributo e come compilare il modello F24.

Bonus casa, nuovi codici tributo per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Ci sono tre modi per usufruire dei bonus casa (superbonus 110% compreso): come detrazione in dichiarazione dei redditi, tramite sconto in fattura oppure con la cessione del credito (con le dovute eccezioni: le agevolazioni per i mobili e per i giardini possono essere usati solo in detrazione).

La disciplina della cessione dei crediti fiscali è stata recentemente modificata con il decreto Sostegni ter. I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 12 del 14 marzo sono riferiti alle comunicazioni dei bonus edilizi dal 17 febbraio in poi. Per le opzioni comunicate fino al 16 febbraio vanno usati i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.

Risoluzione AdE n. 12 del 14 marzo 2022
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022.

I nuovi codici tributo sono:

  • 7701” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7702” denominato “CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7703” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7704” denominato “CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7705” denominato “CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7706” denominato “CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7707” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7711” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7712” denominato “SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7713” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7714” denominato “SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7715” denominato “SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7716” denominato “SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
  • 7717” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate
effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Codici tributo bonus casa e 110%, le istruzioni per compilare il modello F24

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente con i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, i codici vanno indicati nella colonna “importi a debito versati”.

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della piattaforma cessione crediti disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nella piattaforma i vari tipi di crediti sono identificati dai codici tributo istituiti con la risoluzione in commento. Sulla stessa piattaforma, cessionari e fornitori possono anche cedere i crediti ad altri soggetti (in alternativa alla compensazione).

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023” e così via.

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