I ciclomotori possono circolare anche nelle corsie preferenziali: lo dice la Cassazione

Antonella Ciaccia

25/06/2022

27/06/2022 - 10:17

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Corsie preferenziali aperte ai ciclomotori: i veicoli a due ruote sono incapaci di intralciare il traffico dei mezzi pubblici. La sentenza apre nuove strade ai motorini

I ciclomotori possono circolare anche nelle corsie preferenziali: lo dice la Cassazione

La multa è nulla per tutti i ciclomotori e scooter rilevati sulla corsia destinata ai mezzi pubblici.

Una recente e innovativa interpretazione data dalla giurisprudenza ritiene che non sussista alcuna infrazione per chi va su due ruote sulla corsia preferenziale.

È stata considerata legittima la decisione di accoglimento dell’opposizione a numerosi verbali riferiti a sanzioni amministrative per violazione dell’articolo 7 del Codice della strada riguardanti la circolazione di ciclomotori su strade con corsia preferenziale.

Chi va su due ruote, in ragione delle ridotte dimensioni, non può intralciare il regolare servizio dei mezzi pubblici.

La Corte di Cassazione, investita solo della questione relativa alla ripartizione delle spese del giudizio, con sentenza n. 16801/2022 ritiene legittima una precedente sentenza emessa dal Tribunale di Bologna che, con un ragionamento innovativo, stabiliva che i ciclomotori sono liberi di circolare nelle corsie preferenziali: per le ridotte dimensioni, infatti, i veicoli a due ruote sono incapaci di intralciare il traffico dei mezzi pubblici.

La Cassazione non affronta pertanto direttamente il tema, ma ha riconosciuto la correttezza della scelta del giudice di merito, considerando l’assoluta novità della soluzione giuridica adottata. Nessuna censura, dunque, da parte della Corte Suprema rispetto al ragionamento fatto dai giudici del Tribunale di Bologna, che ora trova una sua conferma in sede di legittimità.

Come si è svolto il fatto

Un utente si rivolse al Giudice di Pace di Bologna per contestare in primo grado 12 verbali di accertamento per la violazione al Codice della Strada.

Il Giudice in quella occasione accolse l’opposizione e annullò i verbali contestati affermando appunto che «del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, posto dalla norma di cui all’articolo 7 del Codice della Strada, non dovessero ritenersi destinatari i conducenti di ciclomotore, in ragione delle ridotte dimensioni del mezzo, inidonee a costituire intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici». Il Giudice di pace ritenne, così, sussistenti «giusti motivi» per compensare le spese di lite.

La parte propose ricorso davanti al Tribunale di Bologna, in relazione al capo relativo alle spese che, a sua volta, integrando la motivazione del primo giudice, ha confermato la decisione di primo grado.

Secondo il Tribunale di Bologna infatti:

[...] la motivazione della sentenza di primo grado si fonda su un’interpretazione dell’art.7 Codice della strada del tutto innovativa, individuandone la ratio nella volontà del legislatore di garantire che i mezzi pubblici possano circolare in maniera spedita senza intralci, intralci che il Giudice di Pace ravvisa soltanto nei veicoli privati a quattro ruote, escludendo quelli a due ruote, in tal modo giungendo ad affermare che sarebbe carente di offensività in generale la circolazione di questi ultimi in tali aree.

E quindi concluse che: il «profilo relativo alla possibilità di circolazione da parte dei ciclomotori/motocicli nelle corsie preferenziali costituisse questione del tutto nuova, tale da giustificare la compensazione stessa».

Il ricorso in Cassazione

Dopo il Giudice di pace di Bologna (sentenza n. 2964/2019) e poi, a seguito del ricorso dell’amministrazione confermata in appello dal locale Tribunale con sentenza n. 257/2021, si è ricorsi in Cassazione.

Gli Ermellini, sempre sulla questione delle spese, hanno riaffermato il principio per il quale l’articolo 92, comma 2, cpc, là dove permette la compensazione delle spese di lite «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza», oppure allorché concorrano altre analoghe «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce una norma elastica da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.

In particolare, come stabilito dalla decisione, integrano le suddette nozioni anche la carenza di un uniforme orientamento interpretativo, l’opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate.

La questione delle corsie preferenziali e dell’accesso a certi tipi di mezzi di circolazione è da tempo dibattuta e sulla stessa non c’è una uniformità di vedute. Questa sentenza crea un precedente importante e un’interpretazione che potrebbe essere abbracciata anche in altre sedi giudiziarie. D’altra parte è sempre più accentuata la tendenza di permettere alle due ruote di circolare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. In molte città è già una realtà consolidata, anche le moto e gli scooter possono circolarvi, ma solo in presenza di una specifica segnaletica che ne autorizzi l’accesso.

Il divieto di circolazione posto dall’articolo 7, comma 4, del codice della strada ovviamente resta vigente ma in sede giurisprudenziale questa nuova interpretazione crea un precedente rilevante per tutti coloro che vorranno ricorrere contro la multa.

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