Per chi prende la Naspi ci sono obblighi simili a quelli previsti nei confronti dei percettori di Reddito di cittadinanza. Ecco perché conviene presentarsi al più presto al centro per l’impiego.
Anche per i percettori di Naspi e Dis-Coll, così come per chi prende il Reddito di cittadinanza, vi è l’obbligo di presentarsi al centro per l’impiego (Cpi) entro un certo termine, con il rischio altrimenti di “pagare” con la decadenza dell’assegno.
Un obbligo previsto da sempre ma spesso disapplicato visto che difficilmente partivano le sanzioni per quei percettori di Naspi che non si presentavano al centro per l’impiego. Tuttavia, con il passaggio al Gol anche nei loro confronti viene previsto un regime sanzionatorio più severo, con l’obbligo quindi di prendere parte a un percorso di politica attiva appositamente ritagliato.
Quindi, dal momento che la legge non ammette ignoranza, è opportuno ricordare che dopo aver presentato domanda di Naspi c’è il dovere di presentarsi al centro per l’impiego competente sul territorio così da poter avviare la politica attiva che, almeno negli obiettivi, dovrebbe portare a ottenere un nuovo impiego.
Cosa fare dopo la domanda di Naspi
Alla domanda per l’indennità di disoccupazione Naspi il richiedente dichiara anche la sua immediata disponibilità al lavoro. Nel dettaglio, quella che viene riconosciuta come Did, attesta lo stato di disoccupazione e permette all’interessato di fruire dei percorsi offerti dai centri per l’impiego, affiancati dalle agenzie per il lavoro, per favorire l’incrocio tra domanda e offerta.
Con la stipula della Did, quindi, si dichiara:
- di essere attualmente privi di lavoro;
- di non essere iscritti ad altri centri per l’impiego del territorio nazionale;
- di essere interessati allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla fruizione dei servizi di politica attiva messi a disposizione dai centri per l’impiego.
Generalmente non è un obbligo per il disoccupato, lo diventa qualora percepisca un’indennità di disoccupazione oppure il Reddito di cittadinanza.
Se come anticipato la stipula della Did avviene già al momento dell’invio della domanda di Naspi, la convalida va effettuata necessariamente presso il centro per l’impiego competente sul territorio. Nel dettaglio, dopo aver presentato la domanda, il percettore di Naspi ha tempo 15 giorni per recarsi al Cpi e convalidare la Did; nella stessa sede verrà fatto firmare poi il patto di servizio o lavoro, con il beneficiario che prenderà parte al programma Gol con tutte le sanzioni che ne competono.
Laddove il beneficiario non si presenta volontariamente al Centro per l’impiego sarà quest’ultimo a convocarlo. Tuttavia, consigliamo di non attendere la convocazione ma di presentarvi volontariamente al Cpi competente sul territorio, specialmente laddove sia trascorso molto tempo dall’invio della domanda: potrebbe essere, infatti, che la convocazione ci sia stata ma che non l’abbiate ricevuta. Quindi, per evitare spiacevoli inconvenienti, che come vedremo di seguito possono comportare la decadenza della Naspi, consigliamo di presentarvi al centro per l’impiego se non lo avete già fatto così da informarvi sul vostro stato e su quali saranno le prossime tappe del percorso.
Cosa fare dopo la convalida della Did
Dopo la stipula del patto di servizio personalizzato, i disoccupati si mettono a disposizione del centro per l’impiego che li supporterà nella ricerca di un nuovo lavoro con iniziative di orientamento e formazione a cui sarà obbligatorio prendere parte.
Nel dettaglio, nel caso di chi prende Naspi e Dis-coll obblighi e sanzioni vengono definite dall’articolo 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. Ad esempio, la mancata presentazione alle convocazioni per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, come pure per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, è prevista:
- prima assenza: decurtazione di un quarto di una mensilità;
- seconda assenza: decurtazione di una mensilità;
- terza assenza: decadenza della presentazione.
Le stesse sanzioni si applicano in caso di mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro.
Invece, la mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione viene così sanzionata:
- prima assenza: decurtazione di una mensilità;
- seconda assenza: decadenza della prestazione.
La prestazione decade, invece, in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
Quando l’assenza è giustificata
Tuttavia, le suddette sanzioni si applicano solamente in assenza di un giustificato motivo. A tal proposito, è il ministero del Lavoro con la nota n. 39/0003374 del 4 marzo 2016 a chiarire quali sono le ragioni che giustificano l’assenza. Nel dettaglio, non si rischia nulla nei casi di:
- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Solitamente buona usanza è quella di comunicare l’assenza, inviando la documentazione che accerta il giustificato motivo, entro e non oltre il giorno successivo all’appuntamento.
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