Ecco in quali casi gli studenti hanno diritto all’insegnante di sostegno e qual è la procedura per richiederlo.
L’insegnante di sostegno è una figura essenziale per tutelare il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità, determinante anche per quanto riguarda la personalizzazione del progetto formativo e l’inclusione sotto tutti i punti di vista. Non a caso, l’insegnante di sostegno è un docente che ha acquisito competenze specifiche per adattare l’insegnamento a seconda delle personali necessità di ogni studente, permettendo così l’apprendimento sereno e il raggiungimento degli obiettivi scolastici richiesti allo studente, facendo al contempo da mediatore rispetto al contesto complessivo.
L’insegnante di sostegno è inoltre preparato in diversi campi utili, tra cui l’informatica, fondamentale per alcuni metodi didattici e la gestione di situazioni di crisi, per esempio in caso di disturbi relazionali o comportamentali, ma anche per adattare la didattica alle disabilità sensoriali e cognitive. In questo compito è coadiuvato dal corpo docente della classe, di cui fa parte a tutti gli effetti.
La figura dell’insegnante di sostegno svolge un importante ruolo di supporto alle famiglie e ovviamente allo studente stesso, lavorando in maniera tale da garantire la continuità del percorso scolastico e il suo completamento, nel rispetto delle attitudini e delle esigenze dell’alunno. Gli insegnanti di sostegno, infatti, accompagnano gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, perciò la legge prevede la consultazione tra i professionisti nei vari passaggi scolastici e in ogni caso al cambiamento dell’insegnante.
Chi ha diritto all’insegnante di sostegno e come richiederlo
Secondo la legge, hanno diritto all’insegnante di sostegno gli alunni disabili ai sensi della legge n. 104/1992, in particolare gli studenti in “stato di handicap” o “stato di handicap in situazione di gravità”. La commissione medica dell’Asl territorialmente competente effettua questa valutazione, tenendo particolarmente conto delle difficoltà che la patologia implica nella vita scolastica dell’alunno, tanto nell’apprendimento quanto nella socialità.
In particolare, i genitori (o l’alunno maggiorenne) devono fare richiesta per l’insegnante di sostegno presso l’Unità operativa di neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva dell’Asl di competenza. La richiesta, corredata da tutta la documentazione rilevante e soprattutto da quella attestante la disabilità dell’alunno, è fondamentale per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno e il riconoscimento delle ulteriori misure dedicate all’apprendimento degli allievi con disabilità.
L’attestazione deve poi essere depositata presso l’istituto scolastico il prima possibile, possibilmente prima dell’inizio dell’anno scolastico. Non è ovviamente impossibile presentare la richiesta in un momento successivo, tanto che ci sono tempistiche predefinite entro cui la commissione medica è tenuta a procedere ai verbali urgenti e alla loro validazione.
È sempre la legge a definire il monte orario minimo da assegnare a ogni studente, che viene poi distribuito dall’istituto scolastico a seconda delle necessità dei diversi studenti. In particolare, in caso di disabilità non grave è richiesto un rapporto di 1:4. In presenza di disabilità con connotazione di gravità il rapporto sale a 1:1, vale a dire l’intero orario scolastico. Il calcolo deve essere effettuato a seconda dell’orario settimanale adottato dall’istituto o da quello previsto per lo studente nello specifico, laddove differente, tenendo comunque conto della diagnosi funzionale e dal piano educativo personalizzato.
Gli studenti con handicap ai sensi della legge n. 104/1992 hanno anche diritto, laddove necessario, all’integrazione di figure professionali esterne nella vita scolastica, compresi professionisti privati, oltre all’assistente di base e all’assistente per l’autonomia e la comunicazione laddove previsti nel piano educativo personalizzato. Quest’ultimo individua anche l’eventuale necessità di trasporto gratuito, insieme alle condizioni necessarie per la progettazione didattica e l’integrazione dello studente.
Non hanno diritto all’insegnante di sostegno, né alle altre misure citate, gli studenti con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) senza disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, che devono comunque essere tutelati dalla scuola affinché sia garantita la possibilità di apprendimento, con modalità idonee alle proprie esigenze specifiche.
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