Chi è, cosa fa e come diventare curatore speciale del minore

Giorgia Dumitrascu

20 Novembre 2025 - 16:31

Affidi, conflitti, violenze domestiche: quando serve un curatore speciale del minore, chi lo paga e in quali casi viene nominato dal giudice.

Chi è, cosa fa e come diventare curatore speciale del minore

Se un minore è protagonista di un contenzioso famigliare, non basta che i genitori siano presenti, può servire una tutela indipendente. In questi casi può essere nominato il curatore speciale del minore, una figura giuridica che assume una responsabilità concreta nei casi più critici del diritto di famiglia.

Curatore speciale del minore: che cos’è davvero?

Il curatore speciale del minore è la figura che interviene se il bambino o il ragazzo ha bisogno di una tutela distinta da quella dei genitori o del tutore (art. 78 c.p.c.; art. 321 c.c.)

“Il curatore speciale del minore è un avvocato nominato dal giudice quando c’è un conflitto di interessi con i genitori o manca una rappresentanza adeguata, per rappresentare il minore nel procedimento civile o minorile”.

La Riforma Cartabia (D. lgs. n. 149/2022, art. 473-bis.8 c.p.c.) ha reso questa figura in un vero cardine del nuovo rito famiglia.

“Il ruolo del curatore serve a dare voce al minore in casi delicati, perchè ogni scelta processuale segua l’interesse esclusivo del figlio, senza interferenze, pressioni o conflitti familiari”.

Occorre distinguere il curatore speciale del minore da ruoli che spesso vengono confusi. Il curatore “semplice” è un istituto che riguarda adulti incapaci o persone con limitata capacità d’agire; non si applica ai minorenni. Invece, il tutore sostituisce i genitori quando la responsabilità genitoriale manca o è sospesa. L’avvocato del minore è ancora un’altra cosa, è un difensore tecnico, nominato quando l’ascolto del minore richiede assistenza qualificata o quando il ragazzo, specie dai 14 anni in su, chiede di avere un proprio legale.

Cosa significa “curatore speciale”?

Il termine indica un rappresentante nominato dal giudice con un mandato limitato e mirato. La “specialità” del ruolo non è un’aggiunta retorica, significa che il curatore non esercita una rappresentanza generale, ma interviene solo per lo specifico procedimento o per lo specifico atto in cui il minore rischia di rimanere privo di tutela effettiva.

Quando viene nominato il curatore speciale del minore

La nomina del curatore speciale del minore non è una scelta discrezionale del giudice, in alcuni casi è obbligatoria.

“Il curatore speciale interviene se il minore rischia di non essere rappresentato in modo adeguato, oppure se c’è un conflitto di interessi con i genitori o con il tutore”.

Nomina obbligatoria: quando il giudice deve intervenire

La nomina è obbligatoria se la mancata rappresentanza autonoma del minore comprometterebbe la sua tutela processuale. È obbligatoria nei seguenti casi:

  • decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 473-bis. 8 co. 3, c.p.c.), se nel procedimento è chiesta la decadenza di uno o di entrambi i genitori, il minore non può essere rappresentato da chi rischia una misura così grave;
  • allontanamento urgente ex art. 403 c.c., quando il minore è allontanato dalla famiglia per “grave pregiudizio”, il procedimento che segue richiede la presenza di un curatore speciale che rappresenti esclusivamente il suo interesse;
  • affidamento etero-familiare (l. n. 184/1983), se il giudice dispone, o valuta di disporre, un affidamento familiare non consensuale, la legge impone una rappresentanza distinta da quella dei genitori;
  • grave pregiudizio o impossibilità di rappresentanza, anche in assenza di una richiesta di decadenza, la nomina è necessaria se emergono elementi che rendono i genitori inidonei a rappresentare il figlio, abuso, trascuratezza grave, dipendenze, condotte manipolatorie, rifiuto di cooperare con i servizi sociali.

Nomina facoltativa: conflitto di interessi e scelte patrimoniali

Ci sono situazioni in cui la nomina può essere disposta dal giudice quando la rappresentanza dei genitori non garantisce imparzialità:

  • separazioni e divorzi altamente conflittuali se i genitori utilizzano il minore nelle dinamiche di conflitto, oppure quando le loro richieste sono in evidente contrasto con l’interesse del figlio, si configura un conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c.;
  • decisioni patrimoniali rilevanti (art. 321 c.c.) accettazione di un risarcimento, gestione di un’eredità, vendita o acquisto di beni intestati al minore, apertura di investimenti, se i genitori non vogliono o non possono compiere l’atto, o se l’atto li coinvolge personalmente, la nomina del curatore speciale serve a garantire imparzialità;
  • contrasti sul percorso educativo o sanitario scelta della scuola, terapie mediche, trasferimenti: quando la posizione dei genitori è inconciliabile, il giudice può nominare un curatore per esprimere una posizione autonoma e neutrale.

Conflittualità tra genitori: quando il curatore diventa indispensabile

La conflittualità esasperata è uno dei principali motivi di nomina. Non è necessario che vi sia violenza o grave pregiudizio, basta che il comportamento dei genitori renda impossibile prendere decisioni condivise e coerenti. In questi casi, il giudice tutela il minore assegnandogli un rappresentante autonomo, capace di riportare la valutazione sul suo interesse reale e non sulle dinamiche dei genitori.

Nullità degli atti se la nomina manca

Se in un procedimento in cui la nomina è obbligatoria il giudice non provvede, il processo è esposto a un vizio grave, gli atti sono nulli, perché manca un soggetto che la legge considera essenziale.

Cosa fa il curatore speciale del minore?

Il curatore speciale del minore è la figura che porta nel processo la voce del minore se i genitori non possono farlo o quando la loro posizione non è compatibile con l’interesse del figlio.

“Le sue funzioni combinano poteri processuali, poteri sostanziali e responsabilità dirette, sempre guidate dal principio di agire nell’interesse esclusivo del minore”.

Il curatore speciale si costituisce in giudizio autonomamente, formula istanze, memorie, richieste istruttorie e partecipa alle udienze esprimendo una posizione distinta da quella dei genitori. Non “affianca” le parti, diventa parte attiva e indipendente, con la possibilità di proporre ricorsi, opporsi alle richieste altrui e sollecitare provvedimenti urgenti a tutela del minore.
Un aspetto centrale del suo ruolo è l’ascolto del minore (art. 315-bis c.c.) regolato dall’art. 80 c.p.c.. Il curatore speciale deve assicurare che il minore sia ascoltato in modo adeguato all’età e alla maturità, riferire fedelmente al giudice le sue opinioni.

Quali sono i poteri sostanziali del curatore speciale del minore?

I poteri sostanziali riguardano tutto ciò che va oltre la semplice presenza in giudizio. Il curatore può:

  • chiedere o opporsi ad atti che incidono direttamente sulla vita del minore, come terapie, cambi scolastici o decisioni educative;
  • formulare proposte pratiche al giudice basate sulle valutazioni dei servizi sociali o sugli incontri con il minore;
  • compiere atti patrimoniali nell’interesse del figlio quando autorizzato, ad esempio accettare un risarcimento o gestire un’eredità;
  • sollecitare interventi di protezione se emergono rischi per il minore.

Se un genitore è coinvolto nello stesso incidente da cui nasce un risarcimento per il figlio, il curatore gestisce l’accettazione; se i genitori litigano sulla terapia da intraprendere, il curatore fornisce un parere neutrale basato su relazioni mediche; se il minore rifiuta incontri con uno dei due genitori, il curatore illustra al giudice le ragioni senza filtri.

Qual è il ruolo del curatore speciale nel processo penale?

Il curatore speciale del minore opera principalmente nel processo civile e minorile. Nel processo penale, interviene solo in casi particolari, se il minore è parte offesa, quando manca la rappresentanza dei genitori o quando i genitori sono indagati/imputati per reati commessi proprio ai danni del minore. È una competenza residuale, la funzione resta la stessa, tutelare l’interesse del minore in modo imparziale.

Chi può diventare curatore speciale dei minorenni?

Può diventare un curatore speciale del minore solo un avvocato regolarmente iscritto all’albo.

“Il curatore esercita poteri processuali che richiedono competenze tecniche e responsabilità proprie della professione forense”.

L’accesso al ruolo avviene tramite l’iscrizione a elenchi tenuti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati (COA). Di norma si richiedono alcuni anni di anzianità professionale, spesso almeno cinque anni di iscrizione all’albo, l’assenza di sanzioni disciplinari rilevanti e una formazione qualificata e documentata in materia minorile. In molti fori è richiesto anche di dimostrare un numero minimo di procedimenti trattati in materia di famiglia o tutela minorile, proprio per garantire un livello adeguato di esperienza pratica.

Curatore speciale del minore: nomina e compensi

La nomina può avvenire:

  • d’ufficio, quando il giudice rileva un conflitto di interessi o un’ipotesi di nomina obbligatoria prevista dall’art. 473-bis.8 c.p.c.;
  • su istanza di una delle parti, ad esempio di un genitore che ritiene di non poter rappresentare il minore in modo imparziale o che segnala la necessità di una figura autonoma;
  • su richiesta del minore che ha compiuto 14 anni, conforme alle aperture della Riforma Cartabia e al principio di ascolto del minore sancito dall’art. 315-bis c.c.
    In tutti i casi, il provvedimento di nomina individua il professionista, ne definisce gli ambiti e può specificare poteri particolari quando sono necessari per proteggere l’interesse del minore.

Chi paga il compenso del curatore speciale del minore?

Il compenso può essere coperto in diversi modi:

  • tramite patrocinio a spese dello Stato, quando il minore ha diritto all’assistenza gratuita;
  • con liquidazione diretta del giudice, che stabilisce l’importo secondo i parametri forensi;
  • a carico delle parti, quando il giudice ritiene che siano i genitori o le parti coinvolte a dover sostenere la spesa;
  • con misure di riparto, nei procedimenti complessi in cui si valuta la posizione di ciascun genitore.

Se nominato curatore in un procedimento di decadenza, il compenso sarà quasi sempre coperto dal patrocinio, perché il minore è parte processuale autonoma. Se invece la nomina riguarda un atto patrimoniale (accettazione di un risarcimento, autorizzazione a vendere un immobile), il giudice può disporre che il compenso sia liquidato sul patrimonio del minore o posto a carico del genitore responsabile dell’atto.

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