La Certificazione Unica (CU) 2023 rappresenta il documento che i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate contenente il dettaglio dei redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi corrisposti nel 2022.
La CU dev’essere altresì rilasciata ai percettori dei redditi interessati, entro la medesima data per l’invio all’AE: il 16 marzo 2023.
Fanno eccezione le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
In tal caso la trasmissione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) entro il 31 ottobre 2023.
In sede di elaborazione e controllo della CU possono emergere alcuni errori in sede di calcolo delle imposte nel corso dell’anno 2022. Analizziamo in dettaglio quali.
Certificazione Unica: i mancati controlli dell’azienda possono costare caro al dipendente
Detrazioni per carichi di famiglia
In sede di invio delle CU il sistema di controllo del file telematico può segnalare che il lavoratore ha fruito delle detrazioni per familiari a carico, pur in assenza della compilazione del quadro relativo agli stessi, in cui vengono riportati:
- Relazione di parentela;
- Codice fiscale;
- Mesi a carico;
- Se trattasi di figli minori di tre anni;
- La percentuale di ripartizione delle detrazioni tra i genitori;
- Detrazione 100% per affidamento mesi;
- Mesi detrazione figli per gennaio e febbraio 2022;
- Mesi detrazione figli da marzo 2022 (per figli di età pari o superiore a 21 anni);
- Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.
Di norma, in questi casi, ci troviamo di fronte ad un errore nell’anagrafica del dipendente interessato, all’interno del programma paghe.
L’errore in questione può verificarsi, ad esempio, per quei lavoratori che, in un primo tempo, hanno fruito delle detrazioni fiscali e, successivamente, hanno rinunciato alle stesse comunicandolo all’azienda.
In casi come questo è necessario:
- Disattivare i dati dei familiari a carico in modo che gli stessi non vengano importati in Certificazione Unica;
- Disattivare le opzioni per la fruizione delle detrazioni in parola.
Nel caso in cui si proceda al primo passaggio, ma non al secondo, si corre il rischio di incorrere nell’errore sopra citato in sede di invio delle CU.
In queste ipotesi il contribuente è tenuto a restituire le detrazioni non spettanti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche).
Al contrario, i dati dei familiari a carico potrebbero essere assenti in Certificazione Unica ma il dipendente ha effettivamente richiesto l’applicazione delle detrazioni. Qui il problema si risolve:
- Compilando in CU il prospetto relativo ai familiari a carico;
- Inserendo nell’anagrafica del dipendente nel programma paghe i dati relativi ai familiari a carico.
Ricordiamo che in CU:
- L’importo totale delle detrazioni spettanti per coniuge e familiari a carico dev’essere indicato nel punto 362;
- Il punto 363 ospita la detrazione per famiglie numerose che ha trovato capienza nell’Irpef lorda;
- Nel punto 364 dev’essere riportato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta a seguito dell’incapienza della detrazione per famiglie numerose rispetto all’Irpef lorda;
- Nel punto 365 va indicato l’importo del credito appena citato, relativo all’anno d’imposta 2022 (mesi di gennaio e febbraio) che non è stato riconosciuto;
- Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose, dev’essere riportato nel punto 366 l’ammontare di detto credito recuperato.
Fruizione del bonus Irpef come dipendente e co.co.co.
I lavoratori dipendenti e taluni soggetti assimilati, aventi un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro, hanno diritto al trattamento integrativo detto anche bonus Irpef.
Tra i soggetti assimilati cui spetta il bonus figurano i collaboratori coordinati e continuativi.
Il trattamento integrativo spetta, per ciascun periodo d’imposta, in misura complessivamente pari a:
- 1.200 euro annui a fronte di un reddito complessivo pari o inferiore a 15 mila euro;
- Differenza (comunque in misura non superiore a 1.200 euro) tra la somma di una serie di detrazioni (interessi su mutui contratti sino al 31 dicembre 2021, rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito) e l’imposta lorda;
a prescindere da quanti rapporti ha totalizzato il contribuente.
Può accadere che il lavoratore dipendente abbia anche un rapporto di co.co.co. Si pensi ad esempio a quanti percepiscono un compenso in qualità di amministratori.
Dal momento che il bonus spetta a condizione che il reddito complessivo non sia superiore ad una certa soglia, di norma l’azienda:
- Riconosce il bonus unicamente nel rapporto di lavoro dipendente;
- Esclude l’erogazione del bonus nel rapporto di co.co.co.
In sede di conguaglio di fine anno i compensi percepiti come collaboratore vengono sommati a quelli da lavoratore dipendente, rideterminando così l’Irpef lorda, le detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico e, appunto, il trattamento integrativo.
Se questa procedura non viene rispettata, l’azienda può rendersi conto, in sede di controllo delle CU:
- Di non aver effettuato il conguaglio unico tra lavoro dipendente e parasubordinato;
- Di aver riconosciuto il bonus Irpef due volte.
La situazione, in questi casi, si risolve direttamente in dichiarazione dei redditi, con il lavoratore costretto a dover restituire il trattamento integrativo percepito in eccesso se non addirittura l’Irpef.
Il controllo del trattamento integrativo in CU avviene con riguardo ai punti da 390 a 403.
Addizionali regionali e comunali non trattenute
In sede di inserimento dell’anagrafica nel programma paghe può accadere che il campo relativo al codice catastale del comune non sia correttamente valorizzato.
In queste ipotesi, se l’azienda non si accorge dell’assenza delle addizionali regionali e comunali in busta paga, l’errore può essere rilevato in sede di Certificazione Unica, nell’ambito dei controlli normalmente previsti.
Il contribuente dovrà farsi carico delle addizionali regionali e comunali non trattenute in busta paga direttamente in dichiarazione dei redditi.
In CU, infatti, le addizionali sono indicate:
- Nel punto 23, con riguardo alle addizionali regionali 2021 trattenute nel 2022;
- Nel punto 24, addizionali regionali 2022 relative ai rapporti cessati (trattenute nel 2022);
- Nel punto 25, saldo 2021 dell’addizionale comunale trattenuto nel 2022;
- Nel punto 26 acconto 2022 dell’addizionale comunale (trattenuto nel medesimo anno);
- Nel punto 28 l’addizionale comunale 2022 già trattenuta nel medesimo anno con riguardo ai rapporti cessati;
- Nel punto 29, l’acconto addizionale comunale 2023 da trattenere nell’anno corrente.