Cedolare secca, scadenza secondo acconto 2020: chi paga il 30 novembre e a chi spetta la proroga

Rosaria Imparato

27/11/2020

27/11/2020 - 17:20

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Cedolare secca, la proroga della scadenza del secondo acconto è stata annunciata dal MEF col comunicato stampa del 27 novembre: vediamo chi sono i beneficiari del rinvio e chi, invece, paga il 30 novembre.

Cedolare secca, scadenza secondo acconto 2020: chi paga il 30 novembre e a chi spetta la proroga

Cedolare secca, la scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi è stato prorogato al 10 dicembre dal comunicato stampa del MEF del 27 novembre 2020.

Il MEF, visti i tempi stretti, prova ad anticipare le novità che saranno contenute nel decreto Ristori quater.

Anche per la cedolare secca è prevista una proroga al 30 aprile 2021, ma solo per determinate categorie di partita IVA, in ottemperanza alle disposizioni del decreto Agosto.

Vediamo dunque chi paga la cedolare secca il 30 novembre, chi invece usufruisce della proroga e come si effettua il versamento di quanto dovuto.

Secondo acconto cedolare secca 2020: chi usufruisce della proroga?

A stabilire i termini e i soggetti beneficiari della proroga del termine per il versamento della cedolare secca (ma anche delle altre imposte sui redditi) è stato il decreto Agosto.

La scadenza è prorogata al 30 aprile 2021 per i soggetti indicati all’art. 98, comma 1, del decreto Agosto, ovvero i soggetti per cui si applicano gli ISA e le partite IVA in regime forfettario.

Il requisito rimane quello del calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il comunicato stampa MEF del 27 novembre 2020 fa slittare la scadenza del secondo acconto del 30 novembre per tutti, passando al 10 dicembre 2020.

Inoltre, si estende la proroga lunga al 30 aprile 2021 per le partite IVA non ISA, ovunque localizzate, con calo di fatturato o corrispettivi del 33% e ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro.

Cedolare secca, scadenza secondo acconto: chi paga il 30 novembre 2020

Il 30 novembre 2020 cade la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, e dunque è il termine ultimo anche per pagare il secondo acconto della cedolare secca per i soggetti che non possono usufruire della proroga predisposta, ovvero dipendenti e pensionati.

Ma chi paga la cedolare secca? I contribuenti interessati sono dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali, ma anche imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali.

La scadenza del 30 novembre interessa ai contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020).

Cedolare secca, come pagare il secondo acconto 2020 in scadenza il 30 novembre

La cedolare secca si paga con modello F24, scegliendo una tra le seguenti modalità in via telematica:

  • utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;
  • attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • tramite l’home banking del proprio istituto di credito;
  • con un intermediario abilitato.

I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Il codice tributo con cui compilare il modello F24 è:

  • 1841 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.

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