Cattivi odori dal vicino, quando è reato e come denunciare?

Ilena D’Errico

27 Agosto 2023 - 17:37

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I cattivi odori provenienti dal fondo vicino possono costituire un reato, ecco quando e come denunciare.

Cattivi odori dal vicino, quando è reato e come denunciare?

I cattivi odori, al pari dei rumori, rientrano tra le possibili immissioni provenienti dal fondo vicino e come tali non devono superare la normale tollerabilità. Questo significa che se gli odori dovessero presentarsi in maniera eccessiva il vicino può chiedere la cessazione in sede di giudizio e anche un risarcimento, se ha riportato dei danni.

In pochi si aspettano, però, che in alcuni casi la provenienza di cattivi odori dal vicino implica perfino un reato che pertanto può essere denunciato alle Forze dell’ordine. Vediamo quando i cattivi odori dal vicino sono un reato e come denunciare.

Cattivi odori dal vicino, quando è reato

Il possibile reato integrato dalla provenienza di cattivi odori dal fondo vicino è quello di getto pericoloso di cose, individuato dall’articolo 674 del Codice penale e punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare questo reato non riguarda esclusivamente i materiali tossici o dannosi per la salute ma, più in generale, tutto ciò che può “offendere o imbrattare o molestare persone”.

Il reato di getto pericoloso, inoltre, non riguarda solo i rifiuti in senso stretto, ma anche le emissioni di gas, vapori e fumi. Ecco perché questo reato è strettamente correlato ai cattivi odori, ma soltanto quando potenzialmente dannosi per l’incolumità pubblica.

Affinché i cattivi odori costituiscano il reato di getto pericoloso di cose è quindi necessario che siano presenti due elementi:

  • Il superamento della soglia di stretta tollerabilità;
  • la ripetuta frequenza delle immissioni.

Il concetto di stretta tollerabilità è dedotto da numerose sentenze della Corte di Cassazione, che considerano la normale tollerabilità individuata dal Codice civile una soglia troppo elastica per tutelare l’incolumità delle persone. Ai fini del reato è infatti sufficiente che i cattivi odori siano in grado di arrecare molestie agli altri. Per esempio, si ha molestia quando si è costretti a tenere le finestre chiuse tutto il giorno e non è possibile evitare altrimenti il fastidio (evitabile invece con accorgimenti del vicino).

Ovviamente, le “molestie olfattive” sono tali soltanto se non afferiscono a un episodio isolato ma attengono invece ad azioni frequenti, altrimenti verrebbe meno la definizione di molestia. La valutazione della soglia è comunque rimessa al giudice, che tiene conto dei vari elementi in gioco e principalmente degli effetti (anche solo potenziali) sulla vita del vicino.

Trattandosi di un reato posto a tutela dell’incolumità pubblica, oltretutto, non è necessario che si verifichi un danno, ma è sufficiente che sia solo potenziale. La presenza di un danno è invece indispensabile per il risarcimento. Riguardo alle tipologie di cattivi odori non ci sono limiti particolari, per esempio tra quelle affrontate dalla giurisprudenza si citano:

  • Frittura;
  • detersivi;
  • allevamento di cani poco pulito;
  • combustibile per motori accesi.

Il reato è commesso anche per negligenza, ovvero quando il vicino ha agito in buona fede ma non ha adottato le precauzioni necessarie per limitare i danni agli altri.

Come denunciare i cattivi odori provenienti dal vicino

Il reato di getto pericoloso di cose è procedibile d’ufficio, questo comporta che può essere denunciato da qualsiasi persona lo scopra e non soltanto da quelle offese direttamente. Allo stesso tempo, bisogna ricordare che non esistono strumenti in grado di compiere rilevazioni sui cattivi odori, né tanto meno di valutarli.

Di conseguenza, per provare l’effettiva molestia degli odori e in genere la loro esistenza non resta che affidarsi alle dichiarazioni testimoniali. Oltretutto, può essere utile in questo caso tentare di far cessare il comportamento molesto attraverso una diffida al vicino di casa, utile in un secondo momento per provare il fatto e il suo perpetrarsi nel tempo.

Ad ogni modo, per sporgere denuncia è sufficiente recarsi presso le Forze dell’ordine e raccontare i fatti, oralmente o per iscritto. Nella denuncia può essere indicato il presunto colpevole, se conosciuto, o altrimenti si può procedere contro ignoti. La denuncia non può in nessun caso essere ritirata e il cittadino ha diritto a riceverne una ricevuta, essenzialmente una copia del verbale firmato.

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