Cassa integrazione, novità: incentivi alle aziende che rinunciano

Teresa Maddonni

16/09/2020

12/04/2021 - 15:24

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Cassa integrazione: le novità contenute nel decreto Agosto riguardano le aziende che vi rinunciano e che pertanto possono ottenere degli incentivi sotto forma di sgravi contributivi. Vediamo come funziona.

Cassa integrazione, novità: incentivi alle aziende che rinunciano

Cassa integrazione arrivano novità con il decreto Agosto e che riguardano le aziende che decidono di rinunciare alla proroga ulteriore di 18 settimane prevista dal testo e fino al 31 dicembre 2020. La novità riguarda anche le aziende che hanno già ottenuto la cassa integrazione a maggio e giugno come si legge nel testo definitivo.

Uno scostamento di Bilancio che vale 25 miliardi e un decreto Agosto n.104/2020 che emana e proroga misure che aiutino lavoratori e imprese. L’incentivo per le aziende che rinunciano alla cassa integrazione si affianca all’esonero contributivo per sei mesi alle aziende che assumono a tempo indeterminato, il cosiddetto bonus assunzioni del decreto Agosto.

Il decreto Agosto prevede anche il blocco dei licenziamenti e la proroga dei contratti a termine. Vediamo le novità sulla cassa integrazione e in che misura vengono concessi gli incentivi con il decreto Agosto.

Cassa integrazione, novità: incentivi alle aziende se rinunciano

La novità per la cassa integrazione è rappresentata dagli incentivi concessi alle aziende che rinunciano e richiamano i dipendenti. A stabilirlo l’articolo 3 del decreto Agosto recante l’“Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.”

“1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.”

Alle aziende che non accedono alla proroga della cassa integrazione, che l’hanno ottenuta nei mesi di maggio e giugno 2020, per un periodo massimo di quattro mesi ed entro il 31 dicembre 2020 è riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a eccezione dei premi dovuti a INAIL.

Cassa integrazione, novità: revoca incentivi

Il decreto Agosto introduce delle novità sulla cassa integrazione con gli incentivi per le aziende, ma allo stesso tempo stabilisce quando avviene la revoca degli stessi. Sempre al sopraccitato articolo 3 ai commi 2 e 3 si legge quanto segue:

“2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all’articolo 14. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall’esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1.”

Dunque nel caso in cui il datore di lavoro che ottiene l’esonero dei contributi, vale a dire gli incentivi per aver rinunciato alla cassa integrazione, violi il divieto di cui all’articolo 14 del decreto Agosto, vale a dire il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, perde quanto ottenuto. Il blocco dei licenziamenti vale infatti per tutto il periodo della cassa integrazione.

L’esonero contributivo viene revocato con efficacia retroattiva e il datore di lavoro non potrà richiedere la cassa integrazione.

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