Cassa integrazione: tutti i casi in cui spetta l’esonero contributivo

Teresa Maddonni

08/09/2020

11/09/2020 - 08:48

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La cassa integrazione è prorogata con il decreto Agosto. Per chi rinuncia alla proroga è previsto l’esonero contributivo per quattro mesi da usare entro il 31 dicembre. Vediamo tutti i casi in cui spetta.

Cassa integrazione: tutti i casi in cui spetta l’esonero contributivo

La cassa integrazione prevista dal decreto Agosto è strettamente legata all’esonero contributivo previsto dallo stesso.

In questo articolo cerchiamo di illustrare tutti i casi in cui l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 3 del decreto n.104/2020 viene riconosciuto, il che equivale a dire entro quando è necessario aver fatto domanda di cassa integrazione e per quali periodi per poter rientrare nell’agevolazione di quatto mesi.

Per datori di lavoro privati, escluso il settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 18 settimane di cassa integrazione (9+9) introdotte dal decreto Agosto fino al 31 dicembre, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi per quattro mesi.

Vediamo nel dettaglio tutti i casi in cui, pur avendo fatto ricorso alla cassa integrazione l’esonero contributivo è riconosciuto.

Cassa integrazione: l’esonero contributivo

Cassa integrazione: prima di vedere nel dettaglio tutti i casi in cui è possibile avere l’esonero contributivo tenendo conto della data in cui è stata fatta richiesta dell’ammortizzatore sociale e per quali periodi, vediamo cosa dice il decreto Agosto all’articolo 3.

Nel dettaglio si tratta chiaramente di un incentivo alle aziende che rinunciano alla nuova proroga di cassa integrazione a condizione che l’abbiano richiesto per i periodi precedenti di maggio e giugno pertanto il dl n.104/2020 riconosce:

“l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.”

L’esonero contributivo è così riconosciuto per quattro mesi, può essere utilizzato entro il 31 dicembre ed essere cumulato con altre agevolazioni.

Cassa integrazione: i casi in cui si può avere l’esonero contributivo

La cassa integrazione è stata prorogata di 18 settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 come da articolo 1 del decreto n.104 del 14 agosto, in vigore dal 15 dello stesso mese.

Nel dettaglio, sulla scia di quanto osservato dal noto Consulente del Lavoro Enzo De Fusco, esistono dei casi in cui l’esonero contributivo viene riconosciuto che tiene conto della presentazione della domanda di cassa integrazione fatta e per quali periodi e a fare da spartiacque la data di entrata in vigore del decreto Agosto. Nel dettaglio l’esonero contributivo spetta:

  • per le domande di cassa integrazione fatte entro il 14 agosto per periodi precedenti al 13 luglio;
  • per le domande di cassa integrazione fatte entro il 14 agosto per periodi a cavallo del 13 luglio;
  • per le domande di cassa integrazione fatte entro il 14 agosto per periodi tutti successivi al 12 luglio;
  • per le domande di cassa integrazione fatte dal 15 agosto per periodi a cavallo del 12 luglio.

L’esonero contributivo non è dovuto invece nel caso di domanda di cassa integrazione dal 15 agosto per periodi tutti successivi al 12 luglio.

Vediamo che a fare da spartiacque è la data del 15 agosto in cui la proroga della cassa integrazione entra effettivamente in vigore con il decreto n.104/2020. L’esonero contributivo infatti non è dovuto a chi sfrutta la proroga.

Per capire nel dettaglio questo aspetto è bene ricordare che il decreto agosto stabilisce che “i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia n.d.r), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.”

Vediamo per chiarezza questo aspetto che lega la domanda di cassa integrazione e la nuova proroga.

Cassa integrazione: domanda e periodi di imputazione

Per capire nel dettaglio quali periodi la cassa integrazione deve coprire per ottenere l’esonero contributivo e quando la domanda deve essere stata presentata perché ciò avvenga, è necessario illustrare anche in quali casi le settimane richieste si imputano alla prime 9 settimane introdotte dal decreto Agosto. Riassumiamo i casi, sempre secondo l’interpretazione e analisi del Consulente del Lavoro, nel seguente schema:

  • per le domande di cassa integrazione presentate dopo il 15 agosto per periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio, le settimane a partire dal 13 luglio stesso si imputano alle prime 9 settimane del decreto Agosto;
  • per le domande di cassa integrazione presentate prima del 15 agosto o dopo questa data per settimane che si collocano tutte dopo il 12 luglio, tutte le settimane si imputano alle prime 9 settimane del decreto Agosto;
  • per le domande di cassa integrazione relative al mese di giugno, in scadenza al 31 luglio, slittate al 31 agosto, che riguardano periodi anche successivi al 12 luglio, le settimane dopo il 13 luglio si imputano alle prime 9 settimane del decreto Agosto.

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