Cassa integrazione per il caldo, le regole Inps aggiornate al 2025

Simone Micocci

22 Luglio 2025 - 14:51

La cassa integrazione può essere richiesta anche se fa troppo caldo. Ecco per quale temperature e in che condizioni ambientali.

Cassa integrazione per il caldo, le regole Inps aggiornate al 2025

Il caldo eccessivo può determinare la sospensione o la riduzione temporanea dell’attività lavorativa, dando diritto alla richiesta di cassa integrazione ordinaria o di altri strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. A ricordarlo è l’Inps che con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 ha fornito indicazioni operative valide anche per l’estate 2025, segnata da nuove ondate di calore che stanno investendo l’intero territorio nazionale.

Il documento chiarisce le modalità con cui le imprese possono accedere agli ammortizzatori sociali in caso di stop o rallentamento dell’attività dovuto alle temperature elevate, specificando i criteri, le causali ammesse e la documentazione necessaria per presentare la domanda.

L’obiettivo è duplice: da un lato tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di colpi di calore, dall’altro sostenere le imprese che, in condizioni climatiche estreme, si trovano nell’impossibilità di proseguire regolarmente la produzione.

Oltre alla cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), le istruzioni si estendono anche all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (Fis) o dai Fondi di solidarietà bilaterali, oltre che alla Cisoa per i lavoratori agricoli.

L’Inps ribadisce che la richiesta può essere effettuata anche in presenza di temperature percepite superiori ai 35 gradi, considerando anche fattori come il tasso di umidità e la tipologia di attività svolta, sia all’aperto che in ambienti chiusi privi di sistemi di raffreddamento.

Cos’è la cassa integrazione ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per industria ed edilizia è quello strumento che va a integrare (in caso di parziale riduzione delle attività) o a sostituire (quando invece c’è la totale sospensione delle attività) la retribuzione dei lavoratori interessati. La riduzione, o la sospensione, deve essere causata da eventi transitori - come il troppo caldo appunto, ma anche per situazioni temporanee di mercato - che non possono essere imputabili né all’impresa né ai dipendenti.

La cassa integrazione può essere corrisposta per un periodo di massimo 13 settimane continuative, con la possibilità di prorogarne il termine fino a un massimo complessivo di 52 settimane (come stabilito ai sensi dell’articolo 12, commi 1-4, del d.lgs n. 148 del 2015). Per poter essere riconosciuta la cassa integrazione il lavoratore deve possedere, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni (calcolati dalla presentazione della domanda di Cigo).

Per le domande presentate con la causale “evento meteo” per temperature elevate o per ordine della pubblica autorità, l’Inps precisa che non è richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva, né il versamento del contributo addizionale. Inoltre, l’informativa sindacale può avvenire anche successivamente all’inizio della sospensione, salvo diversi obblighi in caso di proroga oltre le 13 settimane per alcuni settori.

Quando si può richiedere la cassa integrazione per troppo caldo

L’Inps ha fissato una soglia minima oltre la quale è possibile fare richiesta di cassa integrazione ordinaria in quanto il troppo caldo impedisce all’azienda di lavorare in certi orari.

Nel dettaglio, vale quando le temperature reali superano i 35 gradi. L’Istituto precisa tuttavia che anche temperature inferiori a 35 gradi possono giustificare l’intervento, qualora la temperatura percepita risulti superiore, tenendo conto di fattori come il tasso di umidità, l’esposizione al sole, l’uso di tute o dispositivi di protezione, o la presenza di macchinari che generano calore.

È inoltre possibile fare richiesta del suddetto strumento quando le temperature percepite - rilevate anch’esse dai bollettini meteo - sono superiori alla suddetta soglia. Quindi, potrebbe essere che la temperatura reale sia di 30 gradi ma con 36 gradi percepiti: anche in tal caso sarà ammessa la richiesta di Cigo.

Inoltre, spiega l’Inps, la cassa integrazione ordinaria può essere comunque riconosciuta - indipendentemente dalla temperatura reale e percepita - quando è il responsabile della sicurezza a disporre lo stop in quanto ritiene che il troppo caldo possa rappresentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Anche le lavorazioni svolte in ambienti chiusi possono rientrare nella tutela, qualora non siano dotati di sistemi di ventilazione o raffreddamento, per cause non imputabili all’azienda.

Per quali lavoratori si può richiedere la cassa integrazione sopra i 35 gradi

La temperatura che supera i 35 gradi può rappresentare quindi una ragione per la richiesta di cassa integrazione ordinaria ma solo per quelle attività che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • si svolgono in luoghi in cui non è possibile proteggersi dal sole;
  • comportano l’utilizzo di materiale o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Molto, quindi, dipende dal tipo di attività svolta. Potrebbe succedere, ad esempio, che dentro la stessa azienda ci siano lavoratori che nonostante le alte temperature possono comunque continuare a lavorare e altri che invece sono costretti a fermarsi (almeno negli orari di punta) e che quindi, su richiesta del datore di lavoro, andranno a percepire la cassa integrazione.

Di esempi potremmo farne diversi: si pensi a chi lavora per il rifacimento del manto stradale, come pure chi è impegnato in opere di edilizia in luoghi non proteggibili dal sole (un conto, infatti, è lavorare all’interno di un’abitazione, un altro è farlo all’esterno come può essere sul tetto di una costruzione).

Cosa deve fare l’azienda

Per l’azienda sarà sufficiente produrre ordinaria domanda di cassa integrazione indicando le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nonché i lavoratori interessati. Sarà sufficiente specificare la tipologia di lavorazione che si doveva effettuare in quella giornata (oppure orari) senza produrre alcuna dichiarazione attestante la temperatura.

Non è necessario allegare i bollettini meteo, in quanto l’Inps li acquisisce d’ufficio.

Tuttavia, è importante che la relazione tecnica sia redatta in modo completo, specificando non solo l’evento meteorologico ma anche la descrizione dell’attività lavorativa sospesa e delle condizioni operative dei lavoratori. Per rafforzare l’istanza, è possibile fare riferimento anche alla mappa del rischio da caldo disponibile sul sito worklimate.

Per maggiori informazioni potete consultare il messaggio Inps che trovate in allegato di seguito.

Messaggio numero 2736 del 26-07-2024
Clicca qui per scaricare

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