Ecco come si divide il ricavato tra figli e coniuge del defunto se la casa dell’eredità viene venduta.
Vendere la casa del defunto è il modo più semplice e veloce per dividere l’eredità. Se i figli e il coniuge superstite riescono a condividere questa decisione è più conveniente, perché in caso di disaccordo è assai probabile che il tribunale imponga comunque la vendita giudiziale, con il conseguente deprezzamento del bene. Non dimentichiamo, inoltre, che le quote di proprietà possono essere acquistate anche da uno degli eredi. In ogni caso, la vendita della casa ereditaria potrebbe servire anche dopo tempo dalla morte del defunto, per sfruttare un immobile in disuso per esempio.
È quindi fondamentale sapere quanto spetta a ogni figlio e, se presente, al coniuge superstite in assenza di specifiche disposizioni del testamento, senza considerare possibili diritti d’abitazione da definire prima della vendita. Ovviamente per le case in comproprietà, la divisione del ricavato si deve riferire alla quota dell’immobile rientrante nell’eredità, quindi quella appartenente al defunto.
Ecco cosa prevede la legge.
Regole generali
I figli hanno sempre diritto all’eredità, al di là di casi particolari, e concorrono soltanto con il coniuge superstite (anche se separato, purché non abbia ricevuto l’addebito della separazione). Questi familiari fanno anche parte degli eredi legittimari, poiché hanno diritto a una quota minima dell’eredità che non può essere negata loro nemmeno dal testamento (che può essere quindi impugnato).
Se non è il testatore a prevederlo, quindi, non ci sono altri eredi oltre ai figli e al coniuge. Oltretutto, i figli hanno tutti gli stessi diritti successori, indipendentemente dal fatto che siano nati o meno dal matrimonio, anche se adottivi. Quando il defunto non lascia figli, però, l’eredità viene divisa tra il coniuge, i genitori, i fratelli e le sorelle. Vediamo di seguito le regole attraverso qualche esempio concreto. Ovviamente, si prendono come riferimento le norme generali. In caso di divisione già avvenuta può essere che figli e coniuge abbiano una quota di proprietà sull’immobile non corrispondente a quella ereditaria, quindi è quello il parametro per spartire il ricavato della compravendita.
Figlio unico (e coniuge)
La casistica del figlio unico è la più semplice in assoluto. In assenza del coniuge superstite (e di testamento) ha diritto all’intera eredità, quindi anche al 100% del ricavato dalla vendita della casa o comunque della quota di proprietà del defunto. Altrimenti, l’eredità è divisa al 50% tra il figlio e il coniuge superstite.
Supponendo però che il defunto abbia nominato altri eredi con il testamento, il figlio e il coniuge hanno comunque diritto alla legittima e possono farlo valere in sede giudiziale. In assenza di coniuge, la quota di legittima del figlio unico è del 50%, in caso contrario entrambi hanno diritto a ⅓ . Supponiamo che la casa venga venduta a 100.000 euro, spettano:
- 100.000 euro al figlio unico se non ci sono coniuge né testamento;
- 50.000 euro al figlio e 50.000 euro al coniuge senza testamento;
- almeno 33.333 euro ciascuno (a coniuge e figlio) se vengono nominati altri eredi.
Due, tre o più figli (e coniuge)
I figli hanno diritto alla stessa quota ereditaria, quindi in assenza del coniuge e di altri eredi testamentari, entrambi i figli hanno diritto al 50% del ricavato della compravendita. Se i figli sono tre ognuno di loro ha diritto a ⅓, se sono quattro a ognuno spetta il 25% e così via. In presenza di più figli, il coniuge ha però diritto a ⅓ dell’eredità, pertanto la prole deve dividersi in parti uguali quanto rimanente.
Se vengono però nominati altri eredi dal testamento, bisogna tenere conto delle quote di legittima spettanti. Queste ultime corrispondono a ¼ dell’eredità per il coniuge e al 50% diviso in parti uguali tra i figli. Questi ultimi hanno però diritto, in assenza del coniuge, a ⅔ dell’eredità divisa in parti uguali.
Pensiamo che la casa ereditata venga venduta a 300.000 euro, le quote spettanti ognuno sarebbero le seguenti:
- 150.000 euro a entrambi i figli (senza coniuge né testamento);
- 100.000 euro a ognuno dei tre figli (senza coniuge né testamento);
- 75.000 euro a ognuno dei quattro figli (senza coniuge né testamento);
- 100.000 euro al coniuge e 100.000 ciascuno ai due figli (senza testamento);
- 100.000 euro al coniuge e 66.666 euro ciascuno ai tre figli (senza testamento);
- 100.000 euro al coniuge e 50.000 euro ciascuno ai quattro figli (senza testamento);
- almeno 100.000 euro ciascuno ai due figli oppure 66.666 euro per ognuno dei tre figli se ci sono altri eredi ma non il coniuge;
- almeno 50.000 al coniuge e 150.000 euro divisi in parti uguali tra i figli in presenza di altri eredi.
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Soltanto il coniuge
L’assenza del coniuge può derivare dalla morte, dal fatto che il defunto non si fosse mai sposato o anche semplicemente dalla rinuncia all’eredità, senza possibilità di subentro per rappresentazione. Il coniuge non ha diritti successori, se non previsti dal testamento, anche quando divorziato o saparato con addebito a carico del superstite. In ogni caso, il testamento potrebbe anche prevedere misure diverse da quelle imposte dalla legge, che gli eredi sono liberi di non contestare.
Il coniuge superstite, se non ci sono figli, ha diritto almeno alla metà della somma. In assenza di testamento eredita ⅔ della vendita, la cui parte restante spetta a genitori e fratelli del defunto. Se la casa ereditata viene venduta a 100.000 euro il coniuge ha diritto almeno a 50.000 euro. In assenza di testamento e altri eredi gli spetta l’intera somma di 100.000 euro, mentre in presenza dei genitori e/o dei fratelli del defunto, riceve 66.666 euro.
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