Il cartello che vieta la pubblicità in buca ha valore legale?

Ilena D’Errico

14 Aprile 2024 - 23:14

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Ecco quando il cartello che vieta la pubblicità in buca ha valore legale e cosa rischia chi consegna volantini e depliant.

Il cartello che vieta la pubblicità in buca ha valore legale?

La stragrande maggioranza delle abitazioni ha un cartello affisso che vieta di lasciare pubblicità in buca e molto spesso continua comunque a trovare volantini e depliant insieme alla propria corrispondenza. Si potrebbe pensare che chi consegna i volantini viola apertamente il divieto, ma si tratta di un’abitudine così diffusa che in molti pensano semplicemente che il cartello non ha alcun valore legale. Ecco cosa prevede la legge.

Il cartello che vieta la pubblicità ha valore legale?

Come anticipato, la maggior parte degli edifici abitati prevede un divieto riguardo a volantini e depliant pubblicitari e nonostante ciò molti continuano a trovare questi oggetti in buca, eppure il cartello che vieta la pubblicità ha valore legale ed è vincolante. Ciò significa che c’è una vera e propria violazione da parte di chi ha inserito i volantini in buca, o meglio, della società committente.

Bisogna infatti ricordare che sono i proprietari a poter disporre, quasi del tutto liberamente, dei propri beni e possono anche vietare azioni che risultano fastidiose o che semplicemente non apprezzano. Così come il proprietario di casa può vietare l’accesso ad altri soggetti, può anche vietare loro di lasciare oggetti nelle aree di pertinenza dell’abitazione. Sono incluse le buche, ma anche l’androne, le scale e il pianerottolo. Per le aree in comproprietà, tuttavia, è chiesto il consenso unanime.

I divieti espressi dai proprietari dell’edificio sono quindi giuridicamente vincolanti, sia quando si tratta dai cartelli sul portone che riguardano l’intero edificio, sia quando provengono dai singoli proprietari degli appartamenti che posizionano i cartelli sulla porta di casa o sulla singola cassetta postale.

Come difendersi?

Appurato che il cartello che vieta la pubblicità è del tutto valido, resta il problema di impedire concretamente la consegna di volantini e simili oggetti, dato che il divieto non sembra essere un deterrente adeguato. Se il cartello ha valore legale, tuttavia, è perché la legge prevede anche dei mezzi di tutela. In particolare, i proprietari possono sporgere una querela per molestia o disturbo delle persone, ma anche per violazione della privacy.

La differenza dipende dalle modalità con cui la comunicazione pubblicitaria avviene, mentre il primo reato è più generico, la violazione della privacy si integra quando il soggetto non autorizzato tratta i dati di proprietari o inquilini (ad esempio leggendo i nomi presenti al completo sulle cassette postali o davanti alle abitazioni). In questi casi, è quindi possibile anche fare un ricorso o una segnalazione al Garante della Privacy.

Cosa rischia chi consegna i volantini?

Le responsabilità ricadono sulla società che ha commissionato il volantinaggio e non sui soggetti terzi che lo hanno eseguito manualmente, a meno che questi ultimi non abbiano omesso di seguire le istruzioni ricevute o abbiano mancato di rispettare i divieti. Riguardo a questo tipo di pubblicità è infatti molto comune l’affidamento a soggetti terzi, impiegati per commissioni e senza vincoli di subordinazione, ma questo non può essere un escamotage per aggirare i divieti.

Le conseguenze cambiano a seconda dell’azione intrapresa dalle parti lese. Il reato di molestie è punito dall’articolo 660 del Codice penale con l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a 516 euro, mentre la violazione della privacy ha sanzioni variabili a seconda delle circostanze specifiche, che aumentano in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante.

Eventualmente, i proprietari potrebbero anche chiedere un risarcimento, ma dovrebbero poter dimostrare il danno patito dal “volantinaggio selvaggio” e superare così la presunzione di tenuità del fatto. Ciò è più semplice quando la pubblicità riguarda sempre la stessa attività commerciale, ma bisogna sapere che il riconoscimento del risarcimento per questo tipo di illeciti non è affatto frequente.

Come deve essere il cartello per avere valore legale?

In assenza di specifico divieto non si configura alcuna violazione nelle pratiche commerciali, anche considerando che il volantinaggio non può essere vietato da altri rispetto ai padroni di casa. Non servono formule particolari, “questo condominio non intende ricevere pubblicità in buca” o anche solo “no pubblicità” o “no volantini” sono tutte dichiarazioni che esprimono il divieto in modo inequivocabile. È però opportuno segnalare che le violazioni saranno perseguite legalmente.

Non servono formalità, l’unico criterio importante è che il cartello sia deciso dal proprietario. Nel condominio, infatti, per posizionare il cartello sul portone serve l’approvazione dell’assemblea all’unanimità, senza cui i condomini possono porre il divieto soltanto fuori dalla propria abitazione o sulla propria buca delle lettere. La stessa modalità vale anche per chi vive in affitto e può comunque vietare la consegna di volantini limitatamente alle aree esclusive.

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