Cartelle con debiti fino a mille euro: meglio rottamazione o stralcio?

Rosaria Imparato

23 Gennaio 2023 - 17:28

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Nella domanda per la rottamazione rientrano anche le cartelle con debiti sotto i mille euro, che rientrano nello stralcio automatico della tregua fiscale: cosa conviene fare?

Cartelle con debiti fino a mille euro: meglio rottamazione o stralcio?

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato le Faq relative alla nuova rottamazione delle cartelle. Ci sono importanti novità per chi ha debiti iscritti a ruolo sotto i mille euro, che rientrano potenzialmente nello stralcio automatico previsto dalla tregua fiscale.

Le Faq sono state pubblicate il 20 gennaio, insieme alle istruzioni per presentare domanda per accedere alla definizione agevolata. Infatti, se lo stralcio (quindi la cancellazione) dei debiti di importo inferiore a mille euro avviene in automatico, per accedere alla rottamazione quater bisogna presentare apposita domanda entro la scadenza del 30 aprile.

Cartelle con debiti sotto i mille euro: le Faq della Riscossione su rottamazione e stralcio

La Faq n. 14 della Riscossione è quella dedicata ai debiti iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro. L’AdeR specifica che la legge di Bilancio 2023 non preclude la possibilità di accedere alla rottamazione quater anche per debiti già ricompresi in precedenti rottamazioni. In tal caso, continua la Riscossione, la “Comunicazione” che l’Agenzia invierà entro il 30 giugno 2023 terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

Quindi, il contribuente con debiti sotto i mille euro (rientranti nello stralcio) possono presentare domanda di accesso alla rottamazione quater, ed evitare (se la richiesta va a buon fine) di pagare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023.

Stralcio cartelle sotto i mille euro: quali debiti vengono cancellati

La tregua fiscale della legge di Bilancio 2023 delimita lo stralcio delle cartelle alla data del 31 marzo 2023 dei singoli debiti affidati all’Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dal 1° gennaio 2023, giorno in cui la legge di Bilancio è entrata in vigore, ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, lo stralcio:

  • riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La scelta di applicare o meno lo stralcio delle cartelle spetta agli Enti, e quindi ai Comuni. Quelli che decidono di non applicare l’annullamento parziale devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Quali debiti rientrano nella rottamazione quater?

Rientrano nella definizione agevolata tutti i carichi affidati all’AdeR nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

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