Calcolo IMU 2019: formula ed esempio numerico

Francesco Oliva

25/11/2019

25/11/2019 - 16:19

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Calcolo IMU 2019: tutte le istruzioni per calcolare il saldo dell’imposta sulla casa in scadenza il 16 dicembre. Guida completa con aliquota, formula e tutte le principali esenzioni e riduzioni.

Calcolo IMU 2019: formula ed esempio numerico

Calcolo IMU 2019: vediamo come fare per calcolare il saldo dell’imposta in scadenza il 16 dicembre.

Calcolare il saldo IMU è semplice per i contribuenti che si sono già cimentati con aliquote, esenzioni e riduzioni nel corso del mese di giugno, quando l’appuntamento riguardava la scadenza della prima rata.

L’importo dovuto è pari alla metà del totale dell’imposta, anche se bisogna prestare particolare attenzione a possibili conguagli e novità. Sarà in sede di versamento del saldo che bisognerà confrontarsi con le nuove delibere dei Comuni che, per effetto dell’eliminazione del tetto delle aliquote, potrebbero portare alla cattiva sorpresa di aumenti dell’imposta dovuta.

Per questo è bene riepilogare di seguito come fare il calcolo del saldo IMU 2019, la cui scadenza è fissata come di consueto al 16 dicembre.

Calcolo IMU 2019: formula e coefficienti immobile

Per il calcolo Imu 2019 è necessario prendere come riferimento i seguenti coefficienti dell’immobile:

Categoria catastale Coefficiente Tipologia di immobile
Da A/1 a A/11 (escluso A/10) 160 abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi
A10 80 Uffici o studi privati
Da B1 a B8 140 Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli
C/1 55 Negozi e botteghe
C/2, C/6, C7 160 Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie
C/3, C/4, C/5 140 Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari
Da D/1 a D/10 (escluso D/5) 65 Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, fabbricati e locali per esercizi sportivi

Una volta determinata la base imponibile si potrà procedere al calcolo dell’Imu sulla base delle aliquote di riferimento.

Elementi fondamentali, come per il calcolo TASI, sono quindi:

  • la rendita catastale;
  • la categoria catastale e la tipologia di immobile;
  • il coefficiente attribuito all’immobile.

Per effettuare il calcolo della base imponibile Imu si deve quindi applicare la seguente formula:

rendita catastale * 5% * coefficiente immobile

L’imposta IMU da versare verrà ottenuta poi moltiplicando tale base imponibile per l’aliquota di riferimento.

Calcolo IMU 2019: aliquota di riferimento

L’aliquota ordinaria IMU 2019 stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% ed i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%, salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%.

Per le abitazioni principali non esenti ovvero le abitazioni di lusso e le ville (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

La legge, inoltre, prevede una detrazione fissa di euro 200, con facoltà per il Comune di elevarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Le aliquote IMU 2019 sono consultabili nell’apposita pagina istituzionale messa a disposizione sul sito del MEF.

Calcolo IMU 2019: esenzioni e riduzioni previste dalla legge

Diverse sono le agevolazioni fiscali previste in materia di IMU.

A decorrere dal 2014, per esempio, l’IMU non è più dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Altri casi di esenzione dall’IMU sono indicati nell’articolo 9, comma 8, primo e secondo periodo, del D. Lgs. n. 23/2011, il quale, oltre a prevedere l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, richiama le ipotesi già previste per l’ICI dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) e i) del D.Lgs. n. 504 del 1992.

In relazione, in particolare, ai terreni agricoli, contemplati alla lett. h) di tale art. 7, in virtù dell’art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, a decorrere dall’anno 2016 sono esenti i terreni agricoli:

  • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (se accanto all’indicazione del comune è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale);
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Anche nel 2019 si potrà poi fruire dello sconto del 50% sul valore IMU TASI da versare entro entro il prossimo 16 dicembre. L’agevolazione in oggetto è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e trova applicazione solo ed esclusivamente per i proprietari di seconda casa che possiedono determinati requisiti.

Tali requisiti sono, in particolare, i seguenti:

  • l’immobile deve essere concesso da un parente in linea retta entro il primo grado (quindi tra genitori e figli);
  • l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
  • l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
  • il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.

Calcolo IMU 2019 e modalità di pagamento

Il versamento IMU deve avvenire entro la data di scadenza del 16 dicembre tramite modello F24, oppure bollettino postale da intestare al conto corrente numero 1008857615.

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