Il tribunale ha condannato un’azienda italiana a pagare 45mila euro di risarcimento a dodici operai interinali per coprire tutti i buoni pasto non erogati.
Una storica sentenza del Tribunale di Monza ha rivoluzionato la concezione del welfare aziendale e riacceso i riflettori sui diritti dei lavoratori in somministrazione. I giudici hanno condannato un’azienda del territorio monzese a risarcire con un totale di 45 mila euro dodici operai interinali. I lavoratori erano stati ingiustamente esclusi dall’erogazione dei buoni pasto.
La svolta non risiede soltanto nella sanzione pecuniaria inflitta alla società, ma soprattutto nel principio di diritto stabilito dal magistrato: i buoni pasto non sono legati alla fruizione o meno della pausa pranzo strutturata, ma rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il benessere psico-fisico complessivo del lavoratore.
Vediamo nel dettaglio che cosa è successo a Monza, quali sono le motivazioni del giudice e perché questa decisione rappresenta una svolta per migliaia di lavoratori precari e interinali nel nostro Paese.
La rivolta dei buoni pasto a Monza
La vicenda nasce dalla mobilitazione di dodici operai assunti tramite agenzia interinale e impiegati presso uno stabilimento produttivo della Brianza. Nonostante operassero fianco a fianco con i colleghi assunti direttamente dall’azienda utilizzatrice, svolgendo le medesime mansioni e rispettando gli stessi turni di lavoro, i dodici dipendenti hanno subito per anni una palese disparità di trattamento economico e di welfare. A loro non sono mai stati erogati i buoni pasto previsti dalla normativa contrattuale.
I sindacati avevano da tempo siglato un accordo aziendale che prevedeva l’erogazione dei buoni pasto per il personale. L’azienda, tuttavia, applicava tale beneficio in modo restrittivo ed escludeva sistematicamente i lavoratori somministrati. Davanti a questa discriminazione prolungata, gli operai hanno deciso di unire le forze e promuovere un’azione legale coordinata per richiedere l’arretrato dei ticket mai percepiti.
Il Tribunale di Monza ha dato pienamente ragione ai lavoratori, quantificando il danno complessivo in 45 mila euro. La cifra dovrà essere versata dall’azienda per coprire il controvalore dei buoni pasto illegittimamente negati nel corso degli anni.
I buoni pasto non dipendono dalla paura pranzo
Gli argomenti difensivi più comuni utilizzati dalle imprese per negare il ticket si basano sul nesso causale tra l’orario lavorativo e l’effettivo consumo del pasto. Spesso si crede che il buono non spetti se il turno si esaurisce senza una pausa formale o se l’orario non copre le fasce canoniche del pranzo o della cena.
Il giudice del lavoro di Monza ha però smontato questa interpretazione restrittiva, allineandosi all’orientamento della Cassazione. Nella motivazione della sentenza viene chiarito che il buono pasto ha una duplice natura:
- ha una funzione assistenziale, è cioè una misura di welfare introdotta per agevolare il lavoratore e attenuare i costi legati alla conciliazione tra vita professionale e privata;
- ha una funzione di tutela della salute e del benessere, ovvero serve a tutelare il benessere generale del dipendente.
Questo benessere è legato all’esecuzione stessa della prestazione lavorativa, a prescindere dal minuto esatto in cui si decide di consumare il cibo. I buoni pasto spettano per ogni giornata di lavoro effettivamente svolta, in presenza delle condizioni contrattuali. Non possono essere revocati o negati basandosi sull’organizzazione interna dei turni operata unilateralmente dal datore di lavoro.
Il principio di non discriminazione dei lavoratori interinali
Uno degli aspetti più interessanti di questa sentenza è la tutela della somministrazione del lavoro. Il decreto legislativo 81/2015 stabilisce il principio di parità di trattamento, secondo il quale i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello assunti direttamente dall’azienda utilizzatrice. La discriminazione sui buoni pasto attuata dall’azienda di Monza violava proprio questo principio.
Spesso le imprese tendono a considerare i benefit legati alla contrattazione di secondo livello (gli accordi aziendali) come un’esclusiva del personale interno. La sentenza di Monza ribadisce con forza che la parità di trattamento è totale e si estende a tutti gli elementi del welfare aziendale integrativo, inclusi i servizi sostitutivi di mensa.
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