Bonus frontalieri nel decreto Rilancio: cosa prevede

Teresa Maddonni

14/08/2020

21/03/2023 - 21:06

condividi

I frontalieri entrano nel decreto Rilancio e viene loro riconosciuto un bonus grazie a un emendamento al testo poi convertito nella legge n.77/2020. Viene introdotto l’articolo 103-bis. Vediamo cosa prevede.

Bonus frontalieri nel decreto Rilancio: cosa prevede

Un bonus per i lavoratori frontalieri con un emendamento al decreto Rilancio che ha modificato il testo con l’introduzione di un articolo totalmente nuovo, il 103-bis.

Un bonus frontalieri che viene dopo il mancato riconoscimento agli stessi, in ultimo con il decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020, del bonus 600 euro altresì riconosciuto a professionisti, Co.co.co , stagionali e tutta un’altra serie di nuovi beneficiari.

I frontalieri non trovano spazio nel comma 8 dell’articolo 84 del decreto n.34/2020 che convertito dedica loro un apposito articolo.

Il bonus, per la precisione nel testo si parla di contributo, è riconosciuto ai frontalieri vale a dire quei lavoratori che residenti in Italia svolgono la propria attività lavorativa in Paesi limitrofi o confinanti, in Svizzera per esempio.

Vediamo allora cosa prevede il testo dell’articolo 103-bis del decreto Rilancio convertito che viene aggiunto subito dopo l’articolo che riguarda l’emersione di rapporti di lavoro nero, e come funziona il bonus per i frontalieri.

Bonus frontalieri nel decreto Rilancio: requisiti

I frontalieri entrano finalmente nel decreto Rilancio con un emendamento approvato e che ha modificato il testo con l’introduzione di un nuovo articolo. Il testo stabilisce anche i requisiti per ottenere un bonus che andrà a interessare questa categoria di lavoratori.

Nel dettaglio l’articolo 103-bis di nuova introduzione stabilisce che viene autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 6 milioni di euro per l’erogazione di contributi ai lavoratori frontalieri. L’articolo individua coloro che possono ottenere il contributo o il bonus i frontalieri e che sono:

  • residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionale;
  • che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all’Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali.

I frontalieri inseriti con emendamento approvato nel decreto Rilancio per ottenere il bonus devono anche essere:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati;
  • titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020;
  • privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (vale a dire ammortizzatori sociali quali Naspi e DIS-COLL o anche cassa integrazione e bonus 600 euro).

Ma qual è l’importo previsto per il bonus dei frontalieri introdotto nel decreto Rilancio convertito in legge?

Bonus frontalieri nel dl Rilancio: quale importo?

Il bonus riconosciuto ai frontalieri nel decreto Rilancio convertito dovrebbe avere un importo che possiamo immaginare, al fine del riconoscimento di pari dignità con gli altri lavoratori tutelati per l’emergenza, di una cifra pari a 600 euro.

Ovviamente il testo dell’articolo 103-bis non specifica se ci sarà il bonus 600 euro, d’altronde per edicolanti, lavoratori domestici e operai agricoli il bonus riconosciuto è stato di 500 euro.

Il testo che modifica il decreto Rilancio come abbiamo visto non parla dell’importo se non nel definire il limite di spesa di 6 milioni di euro.

Il comma 2 stabilisce che:

“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.”

Il decreto Rilancio è stato convertito in legge entro il 18 luglio 2020 pertanto entro 30 giorni dalla data di conversione dovrebbe essere emanato il decreto attuativo del bonus per i frontalieri con importo e criteri con il quale potrà essere attribuito.

Il succitato articolo 103-bis al comma 3 stabilisce che:

“Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.”

Argomenti

# Lavoro

Iscriviti a Money.it