Detrazioni edilizie 2026, conta solo chi sostiene la spesa. La guida alle novità dell’Agenzia delle Entrate su fatture, bonifici e pagamenti.
Con la risposta all’Interpello n. 119/2026 l’Agenzia delle Entrate sancisce un principio che potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle ristrutturazioni edilizie per i contribuenti. Ad avere diritto alla detrazione è chi sostiene la spesa, anche senza una fattura intestata e anche in caso di futuri traslochi.
Le nuove certezze sulle agevolazioni fiscali fissano regole che si distaccano dai formalismi per fare propri principi basati sull’economia: le detrazioni edilizie spettano a chi paga i lavori. Non conta a chi è intestata la fattura ma solo l’effettivo pagamento.
Da questa interpretazione scaturiscono anche direttive specifiche che permettono di gestire correttamente bonifici e fatture e delinea i requisiti richiesti all’abitazione principale, alle pertinenze e alle autorimesse.
L’interpello
Un ufficiale delle Forze Armate ha acquistato a gennaio 2026 un immobile insieme a sua moglie con un mutuo ipotecario e i due coniugi hanno richiesto le agevolazioni prima casa. A marzo 2026 l’immobile è stato sottoposto a ristrutturazione per la quale l’istante vuole fruire della detrazione prevista per l’abitazione principale.
Gli interventi, presumibilmente dovrebbero concludersi a maggio 2026, data entro la quale l’immobile sarà utilizzato dalla coppia come abitazione principale. L’istante ha già avviato le procedure per poter richiedere il bonus ristrutturazione e ha provveduto a pagare le fatture degli interventi e dei materiali intestate alla moglie.
Nel mese di giugno 2026, però, sarà trasferito presso un’altra sede per due anni e la famiglia prenderà dimora in un’altra casa, ma essendo militare gli è consentito di mantenere la residenza nell’immobile di proprietà pur vivendo in un’altra casa.
La domanda posta è se concedendo l’immobile in locazione dal 2026 per i due anni di assenza, potrà continuare a fruire del bonus ristrutturazione maggiorato al 50% per l’abitazione principale.
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La risposta delle Entrate
Con la circolare 8/E del 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che per poter fruire della maggiorazione nella detrazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 è necessario che il contribuente
’’risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente’’, e che ’’l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale’’.
Se l’immobile non è adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Viene inoltre chiarito che se si accede alla maggiorazione rispettando i requisiti, la maggiorazione spetta anche per i successivi periodi di imposta anche se l’immobile non è più destinato ad abitazione principale.
Se l’istante, quindi, al termine dei lavori destina l’immobile ad abitazione principale ha diritto, per le spese sostenute nel 2026, alla detrazione maggiorata al 50%.
Detrazione anche senza intestazione della fattura
Nell’Interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce che con la circolare 17/E del 26 giugno 2023 è stato precisato che
qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.
Diventa, quindi, ininfluente che la fattura emessa dalla ditta riporti il nome di un altro soggetto (la moglie) perché il beneficio fiscale spetta a chi ha sostenuto realmente la spesa.
Con queste precisazioni l’amministrazione tributaria fa comprendere che anche i pagamenti disgiunti non rappresentano un problema e la detrazione è riconosciuta anche se il bonifico tracciabile è stato ordinato da un conto corrente che non risulta intestato all’intestatario della documentazione. Affinché il coniuge che ha pagato possa scaricare la spesa, è necessario che sul documento di spesa originale venga annotata espressamente la percentuale di spesa sostenuta da chi chiede la detrazione
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