Si ha diritto a una detrazione per la spesa di realizzazione o di acquisto di parcheggi, rimesse, posti auto e box. Vediamo come funziona il bonus e a chi spetta.
Che bonus spetta per chi acquista o ristruttura un box o un posto auto? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato a febbraio 2026 la nuova guida aggiornata sulle ristrutturazioni edilizie e un capitolo dedicato riguarda proprio box e posti auto.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono previste importanti agevolazioni fiscali che possono riguardare sia lavori effettuati sulla singola unità immobiliare, sia lavori su parti comuni del condominio.
L’agevolazione più utilizzata e più conosciuta è senza dubbio il bonus ristrutturazioni, regolato dall’articolo 16-bis del Tuir che prevede una detrazione Irpef delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, di manutenzione ordinaria pari a:
- 50% per gli interventi realizzati sull’abitazione principale;
- 36% per quelli realizzati sulle seconde case.
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Bonus box auto 2026
La detrazione prevista dal bonus ristrutturazioni spetta anche per l’acquisto e la realizzazione di box o posti auto pertinenziali.
La detrazione al 50% o al 36% è riconosciuta, nello specifico:
- per la realizzazione di parcheggi, autorimesse e posti auto (anche di proprietà comune) a patto che sia creato un vincolo di pertinenza con l’unità immobiliare;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali realizzati dall’impresa costruttrice, ma in questo caso la detrazione spetta solo per le spese di realizzazione che devono essere comprovate da apposita documentazione rilasciata dal venditore.
Quando si parla di realizzazione di parcheggi o posti auto si intendono solo le nuove costruzioni; la detrazione, infatti, non spetta in caso di semplice ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso di locali esistenti..
Vendita box pertinenziale, cosa succede alla detrazione?
Nel caso si decida di vendere il box auto, il posto auto o il parcheggio pertinenziale per il quale si sta fruendo della detrazione, il proprietario venditore può continuare a fruire delle quote residue, a patto che lo indichi espressamente nell’atto di vendita. Senza questa indicazione le detrazioni residue dovranno essere fruite da chi acquista a patto che il box acquistato sia destinato a pertinenza di un’unità abitativa.
Costruzione e acquisto box, quando spettano le detrazioni
Come abbiamo detto, la detrazione per la costruzione del box auto spetta solo ne caso in cui lo stesso sia una pertinenza di un immobile abitativo. Il beneficio fiscale è riconosciuto solo per le spese di realizzazione, anche se la costruzione è realizzata in economia: in questo caso le spese devono essere documentate dal pagamento dei bonifici e dal titolo abilitativo da cui risulti il vincolo di pertinenza.
La detrazione per l’acquisto spetta solo per le spese che riguardano la realizzazione del posto auto, del box o del parcheggio che devono essere dimostrate con attestazione del costruttore. Il beneficio fiscale è subordinato a specifiche condizioni:
- si deve essere proprietari (o deve esserci un patto di vendita) del parcheggio;
- deve esserci un vincolo di pertinenza con una unità abitativa di proprietà (se il parcheggio è in costruzione c’è l’obbligo di creare un vincolo di pertinenza);
- i costi imputabili alla realizzazione del parcheggio, del box o del posto auto devono essere documentati dall’impresa costruttrice.
In caso di acquisto contestuale di abitazione e pertinenza, la detrazione per l’acquisto del box è sempre limitata alla sola spesa di realizzazione che deve essere documentata e specificata.
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