Bonus bici 2020, con quali documenti si ottiene il rimborso?

Rosaria Imparato

29 Ottobre 2020 - 16:29

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Bonus bici 2020, il rimborso si ottiene solo con fattura e scontrino parlante: vediamo quali dati devono contenere questi documenti per essere validi.

Bonus bici 2020, con quali documenti si ottiene il rimborso?

Bonus bici 2020, quali documenti sono necessari per ottenere il rimborso del 60% della spesa sostenuta?

Il bonus mobilità è una delle nuove agevolazioni fiscali del decreto Rilancio. Per dare il via ai rimborsi bisogna attendere il 3 novembre, quando verrà messa online la piattaforma del Ministero dell’Ambiente.

Nel frattempo, facciamo il punto sui documenti indispensabili affinché si ottenga il rimborso del 60% della spesa sostenuta per comprare biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini, hoverboard e segway, e anche per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa.

Per ora non è specificato nelle FAQ del Ministero dell’Ambiente, ma visto che il bonus è destinato ai maggiorenni residenti (non domiciliati) nei capoluoghi di Regione e Provincia anche sotto i 50.000 abitanti, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti) può darsi che al momento dell’acquisto il venditore possa chiedere la carta d’identità per verificare la residenza.

Un’altra opzione è che si debba autodichiarare la propria residenza, e in seguito vengano effettuati i relativi controlli per l’erogazione del bonus.

Bonus bici 2020, i documenti necessari per il rimborso: fattura o scontrino parlante

Il decreto Rilancio pone le linee guida per il bonus bici, ma è il Ministero dell’Ambiente a esporre le modalità con cui ottenere il rimborso.

Il bonus bici è infatti è un incentivo per la mobilità sostenibile, che consiste in un contributo che arriva fino a 500 euro per coprire il 60% della spesa sostenuta per comprare, anche usati:

  • biciclette, sia tradizionali che a pedalata assistita;
  • handbike;
  • veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini, hoverboard, segway;
  • servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Fino a che la piattaforma del Ministero dell’Ambiente non sarà operativa ci troveremo nella cosiddetta Fase 1 dell’acquisto (valida in modo reatroattivo dal 4 maggio 2020), e quindi sarà necessario fare attenzione di essere in possesso di determinati documenti.

Per scongiurare tentativi di truffa online, le FAQ del Ministero dell’Ambiente (così come il decreto attuativo) specificano come giustificativo di spesa va conservata la fattura.

È valido anche lo scontrino parlante, ovvero quello in cui vengono esplicitati tutti i dettagli dei beni acquistati, quindi natura, qualità e quantità dell’operazione e del codice fiscale del cliente.

Un esempio di scontrino parlante è quello rilasciato dalle farmacie: i dettagli in esso contenuti servono per le detrazioni mediche nella dichiarazione dei redditi.

Bonus bici 2020, rimborso anche per gli acquisti online dall’estero. Occhio ai dati della fattura

Buone notizie per chi ha acquistato (o ha intenzione di farlo) online. Bisogna fare una precisazione: fino al 3 novembre, quindi finché non sarà online la piattaforma del Ministero dell’Ambiente, si può acquistare da qualsiasi negozio online, purché venga emessa la fattura (che va poi allegata all’istanza di rimborso).

Da quando la piattaforma sarà online e operativa scatterà la Fase 2 del bonus bici, e si potrà acquistare solo presso i rivenditori accreditati.

Inoltre, l’acquisto online può essere effettuato anche da un’azienda estera, ma occhio ai dati della fattura: devono essere gli stessi delle fatture italiane.

Le fatture italiane contengono le seguenti voci:

  • la data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • il numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore (anche se soggetto estero attribuito al rappresentante o all’identificazione dirette o alla stabile organizzazione);
  • nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario;
  • il codice fiscale del cessionario;
  • il corrispettivo dell’operazione e la relativa IVA.

La presenza di queste voci nella fattura emessa dall’azienda estera è fondamentale, altrimenti non si avrà diritto al rimborso del 60% della spesa sostenuta.

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