Nel 2026 che bonus spettano agli invalidi per l’auto? Di cosa si ha diritto quando si compra un veicolo e dopo l’acquisto? Vediamo cosa prevede la normativa per il 2026.
Bonus auto per disabili anche nel 2026, ma che agevolazioni, sconti e benefici spettano agli invalidi per i veicoli oltre alle detrazioni e l’Iva agevolata? Tutte le misure riconosciute agli invalidi e ai titolari della legge 104 non sono legate al veicolo, ma alla propria mobilità.
Le agevolazioni più importanti vanno ricercate in quelle fiscali legate all’acquisto dell’auto per il disabili. In questo caso, infatti, la normativa riconosce a determinate categorie di invalidi:
- detrazione al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo, nuovo o usato, fino a un limite di 18.075,99 euro ogni quadriennio;
- applicazione dell’Iva al 4% (invece che al 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate per il disabile.
Quelli appena citati, probabilmente, sono i benefici più corposi a livello economico, ma è da considerare che ai disabili spettano anche diverse altre agevolazioni non legate per forza all’acquisto della vettura. Vediamo nello specifico quali sono e con quali requisiti spettano.
Quando spettano i bonus auto disabili 2026?
Tutti i benefici legati all’auto, ai veicoli e alla mobilità non spetta a tutti i titolari di Legge 104, ma a particolari categorie di invalidi e nello specifico:
- non vedenti (articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001) e sordi (legge n. 381 del 26
maggio 1970); - persone con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992);
- persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992);
- persone con ridotte o impedite capacità motorie.
I veicoli sui quali si può beneficiare dei bonus riassunti in questo articolo sono indicati nella seguente tabella:
| VEICOLO | DESTINAZIONE |
|---|---|
| autovetture | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
| autoveicoli per il trasporto promiscuo | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
| autoveicoli specifici | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
| autocaravan | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
| motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeri |
| a motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
| motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
Bonus auto disabili: esenzione pagamento bollo
A chi è stata riconosciuta la legge 104 spetta anche un’altra agevolazione, ovvero l’esenzione dal pagamento del bollo auto.
I veicoli che beneficiano dell’agevolazione sono quelli con gli stessi limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’Iva al 4%:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un caregiver.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione può essere applicata solo a uno di essi. Sarà il disabile stesso a indicare la targa del veicolo per cui vuole usufruire dell’agevolazione che gli spetta al momento della presentazione dei documenti.
Per fruire dell’esenzione il disabile deve presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista solo per il primo anno.
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, quindi l’interessato non dovrà di nuovo presentare istanza e inviare tutta la documentazione.
Nel momento in cui non dovessero più esserci le condizioni per avere diritto all’agevolazione, ad esempio in caso di vendita dell’automobile, l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio presso cui aveva fatto richiesta di esenzione.
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, quindi è bene informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Esenzione pagamento passaggio di proprietà nel bonus disabili
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
Solo i veicoli dei non vedenti e dei sordi costituiscono eccezione e non possono ottenere l’esenzione.
L’esenzione è prevista sia per la prima iscrizione al Pra di un veicolo nuovo, sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un mezzo di trasporto usato.
L’agevolazione va richiesta solo al Pra territorialmente competente e ricordiamo che spetta anche qualora il veicolo fosse intestato al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Contrassegno parcheggio per disabili
Le agevolazioni che riguardano l’auto non si fermano all’acquisto del veicolo e al pagamento del bollo auto, ma come abbiamo visto continuano anche durante il possesso della vettura visto che esistono benefici anche per la riparazione.
Proprio per questo appare necessario parlare di un’altra agevolazione prevista per il disabile che guida o per il caregiver che lo trasporta: il contrassegno che permette la sosta nelle aree riservate e al tempo stesso di parcheggiare su strisce blu, gratuitamente, se gli appositi parcheggi previsti sono occupati.
Il contrassegno in questione, inoltre, consente anche parcheggiare nelle Ztl, Zsl e Ztc, nonché nelle zone in cui la sosta è vietata (a patto che non si intralci la circolazione).
Questo beneficio è riservato, però, solo a determinate categorie di invalidi e nello specifico:
- non vedenti;
- persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione (anche temporanea a causa di infortunio);
- persone con totale assenza di autonomia funzionale che hanno necessità di continua assistenza e al contempo di recarsi in specifici luoghi di cura o riabilitazione.
I bonus auto disabili in breve
Nella seguente tabella riassumiamo quelli che sono i benefici previsti in base alla patologia invalidante e la dicitura presente sul verbale di invalidità:
| REQUISITO MEDICO LEGALE | BENEFICIO | VERBALE | invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381) | contrassegno invalidi | invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità | ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) | benefici per veicoli con adattamento | handicap | ||
| non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) | contrassegno invalidi | invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità | ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) | benefici per veicoli con adattamento | handicap | |||||
| disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile | ||||||||
| invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile/ handicap/ disabilità | ||||||||
| non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità | ||||||||
| sordità (art. 50 della legge 342/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | sordità |
Riepilogo agevolazioni per acquisto veicolo
Nella seguente tabella riepiloghiamo le agevolazioni per l’acquisto di un veicolo con agevolazioni per i disabili:
| PERSONA CON DISABILITÀ | OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO | CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ |
con impedite o ridotte capacità motorie permanenti| SI l’adattamento deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui la persona con disabilità è affetta e risultare dalla carta di circolazione| Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori|
| con grave limitazione alla capacità di deambulazione| NO| Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore|
| pluriamputato| NO| Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione|
| con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento| NO| Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità psichica o mentale grave. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988)|
| con sindrome di Down titolare dell’indennità di accompagnamento| NO| Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di Down. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988)|
| non vedente (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) |NO| Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra|
| sordo (sordità dalla nascita o preverbale)| NO| Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.|
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