Il decreto 1° maggio introduce un nuovo pacchetto di bonus per le assunzioni. Le nuove agevolazioni sostituiscono anche le proroghe precedentemente adottate. Ecco cosa cambia per il bonus ZES.
Torna il bonus assunzioni ZES, nel decreto 1° maggio previste nuove misure per chi assume al Sud, ecco cosa cambia e cosa, invece, resta immutato.
Il decreto 1° maggio (decreto legge 62 del 2026) introduce, in sostituzione dei pecedenti bonus assunzioni, nuovi sgravi contributivi. Si tratta di 4 misure: bonus assunzioni donne, bonus assunzioni under 35, bonus stabilizzazione e bonus assunzioni ZES.
Ecco nel dettaglio il bonus assunzioni ZES, come funziona e quando richiederlo.
Bonus assunzioni ZES nel decreto 1° maggio
La prima cosa da sottolineare è che per il bonus assunzioni ZES è introdotta una nuova condizione di accesso: la retribuzione erogata non può essere inferiore al salario «giusto» come definito nel decreto 1° maggio.
I datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni possono ottenere un esonero contributivo totale. In particolare è previsto in favore delle imprese uno sgravio contributivo fino al 100% per un importo mensile massimo di 650 euro.
Nello sgravio contributivo non è compreso il premio Inail.
Il bonus può essere richiesto per le assunzioni di personale destinato ad unità produttive ubicate nelle regioni della Zes Unica Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Incremento occupazionale, ecco le novità nel bonus assunzioni ZES
Rispetto al passato vi sono diverse novità. Ad esempio, nella precedente versione in caso di incremento occupazionale, il datore di lavoro poteva ottenere il 100% dello sgravio contributivo, mentre nel caso in cui non si realizzasse incremento occupazionale lo sgravio restava al 70%. Tale doppio regime risulta ora eliminato. Ne consegue che si ottiene il 100% dello sgravio, ma deve esservi incremento occupazionale. In caso contrario saltano gli incentivi.
L’incremento occupazionale deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Restano dubbi sulla disciplina transitoria, cioè sulla possibilità di accedere allo sgravio per i datori di lavoro che avevano assunto entro il 30 aprile 2026, facendo affidamento sulla disciplina prevista dal decreto Milleproroghe, e che hanno, di conseguenza, assunto senza rispettare il vincolo dell’incremento occupazionale. Potranno tali datori di lavoro avvalersi dello sgravio al 70%?
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Ecco chi può fruire del bonus assunzioni ZES
Resta il vincolo legato alla dimensione aziendale: il bonus ZES spetta ai datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti (nel mese dell’assunzione) e che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, assumono lavoratori e lavoratrici presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
L’assunzione deve, inoltre, riguardare lavoratori che abbiano superao i 35 anni di età.
L’aiuto non è cumulabile con altri aiuti per le assunzioni, fatta eccezione per la maxi deduzione fiscale.
Nel decreto 1° maggio non è previsto un decreto attuativo della misura. Ne consegue che l’aiuto può essere fruito fin da subito senza attendere ulteriori disposizioni.
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