Per il datore di lavoro che perde lavoratrici e lavoratori per maternità, paternità, congedo parentale vi è lo sgravio contributivo. Ecco come funziona il bonus assunzione per sostituzione maternità.
Bonus assunzioni per la sostituzione maternità, congedo parentale, paternità: la normativa prevede sgravi contributivi per chi sceglie di sostituire i lavoratori e le lavoratrici assenti dal lavoro per la maternità, paternità o per la fruizione del congedo parentale.
Per le donne è spesso difficile entrare nel mondo del lavoro perché numerosi datori di lavoro considerano un “peso” la gestione delle future eventuali maternità. Per eliminare questo gap che penalizza l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro e tutelare la famiglia, il legislatore ha previsto delle misure di tutela anche per il datore di lavoro. Le stesse sono contenute nel decreto legislativo 151 del 2001, Il Testo Unico delle disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Ecco quali sono i bonus assunzioni per la sostituzione di donne in maternità e genitori in congedo parentale.
Sgravio contributivo per sostituzione maternità, paternità e congedo parentale: beneficiari
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per le donne in maternità è di 5 mesi, può capitare che vi siano esigenze particolari che portano tale periodo di astensione ad allungarsi, ad esempio gravidanza a rischio che può portare la donna a uscire prima dall’azienda. Terminato il periodo di maternità vi è l’obbligo per il datore di lavoro di reintegrare la lavoratrice e il divieto di licenziamento della lavoratrice fino al compimento di un anno del bambino.
Questo implica che il datore di lavoro può avere la necessità di sostituire la lavoratrice con un altro lavoratore contratto a tempo determinato. In questo caso è possibile avvalersi di uno sgravio contributivo per la sostituzione della lavoratrice/lavoratore.
L’articolo 4 del decreto legislativo 151 del 2001 prevede uno sgravio al 50% per:
- aziende con meno di 20 dipendenti;
- che effettuino assunzioni a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, di lavoratori in sostituzione dei dipendenti assenti perché in congedo di maternità, paternità o parentale.
Se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall’agenzia interinale le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Limiti sgravio contributivo sostituzione maternità
Per il datore di lavoro vi è importante notizia, infatti, lo sgravio contributivo può essere fatto valere a partire da un mese prima rispetto all’inizio del congedo. In particolare è possibile avvalersi dell’agevolazione anche per il periodo di affiancamento precedente alla vera e propria sostituzione della lavoratrice/lavoratore.
Il beneficio spetta alle aziende con meno di 20 dipendenti. La Circolare 117 del 2000 dell’INPS ha chiarito che nel computo non deve essere considerato il lavoratore assente nel caso in cui in sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; in tal caso, infatti, sarà computato il sostituto e l’apprendista.
Nel computo devono essere considerati, invece, i lavoratori part-time, in proporzione all’orario di lavoro svolto.
Lo sgravio contributivo pari al 50% si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Come richiedere il bonus assunzione per sostituzione maternità
Il datore di lavoro per assumere personale in sostituzione di personale in maternità o congedo parentale deve accedere al cassetto previdenziale ed effettuare la richiesta con il codice autorizzazione “9R”.
Deve, quindi, autocertificare che l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratrice o lavoratore in astensione per maternità, paternità o congedo parentale e che la forza occupazionale aziendale, all’atto dell’assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità.
Inps: sgravio per sostituzione maternità anche con mansioni diverse e contratto part time
L’INPS con il messaggio 93 del 2001 ha sottolineato che, affinché l’assunzione possa essere considerata in sostituzione, e quindi beneficiare dello sgravio contributivo del 50%, non è necessaria l’equivalenza delle qualifiche tra sostituito e sostituto. Il datore di lavoro può, infatti, riorganizzare la distribuzione dei compiti e dei ruoli all’interno dell’azienda in assenza di un lavoratore.
L’agevolazione è utilizzabile anche quando il nuovo assunto non è adibito alle stesse mansioni del sostituito in quanto le mansioni svolte da quest’ultimo sono state assegnate ad altro dipendente già in forza presso il datore di lavoro.
Il datore di lavoro, inoltre, per la sostituzione di un lavoratore a tempo pieno può assumere anche più lavoratori part-time, purché la somma dell’orario di lavoro sia pari o inferiore all’orario di lavoro svolto dal lavoratore sostituito.
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