Bonus affitto neoassunti, i chiarimenti delle Entrate su detrazione e rimborso

Patrizia Del Pidio

21 Maggio 2025 - 12:03

Oltre al bonus affitto e al rimborso delle spese di manutenzione, il lavoratore neoassunto ha diritto a godere anche delle detrazioni fiscali sull’affitto e sulla ristrutturazione?

Bonus affitto neoassunti, i chiarimenti delle Entrate su detrazione e rimborso

Con la circolare n.4 del 16 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul bonus per l’affitto e la manutenzione della casa da riconoscere ai neoassunti. La detrazione delle spese di affitto può essere fruita insieme al bonus? Sul bonus si deve calcolare l’Irpef? Su cosa possono contare realmente i neoassunti per quel che riguarda la casa?

Il bonus affitto, già compreso normalmente nei fringe benefit aziendali, è rafforzato dalla Legge di Bilancio 2025 per i neoassunti che spostano la propria residenza per lavoro. Normalmente, infatti, il bonus esente da tassazione varia da 1.000 a 2.000 (in caso di assenza o presenza di figli a carico). Per i neoassunti la Manovra ha introdotto una novità e ampliato il limite a 5.000 euro per l’esenzione dalla tassazione.

Bonus neoassunti, i requisiti

Per aver diritto al fringe benefit sull’affitto e sulle spese sostenute per la manutenzione della casa nel limite di 5.000 euro l’anno esentasse, il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti:

  • essere stato assunto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • avere un reddito da lavoro dipendente riferito al 2024, che non ha superato i 35.000 euro;
  • aver trasferito la propria residenza nel Comune della sede di lavoro (distante almeno 100 km dal Comune in cui aveva precedentemente la residenza).

Per il lavoratore che è in possesso di tutti questi requisiti è possibile percepire il fringe benefit per l’affitto, nel limite dei 5.000 euro l’anno, per 24 mesi dalla data di assunzione.

Per chi fruisce del fringe benefit per l’affitto sono riconosciute anche le detrazioni sui canoni di locazione generalmente previste dalla normativa? A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con la circolare sopra menzionata.

Bonus affitto e detrazioni

Il lavoratore neoassunto (nel 2025) oltre al bonus affitto erogato dal datore di lavoro può fruire anche delle detrazioni forfettarie riconosciute a chi vive in affitto dall’articolo 16 del Tuir. Le stesse possono essere richieste, in sede di dichiarazione dei redditi, solo a patto che il bonus erogato dal datore di lavoro non copra interamente il costo del canone di affitto. Solo se parte del canone di locazione rimane in carico al lavoratore neoassunto, quest’ultimo ha diritto anche alle detrazioni sulle spese di affitto.

Ristrutturazione e detrazioni

Il fringe benefit del datore di lavoro (sempre nel limite totale dei 5.000 euro già menzionati) potrebbe rimborsare al lavoratore neoassunto parte della spesa sostenuta per la manutenzione della casa. Se tale spesa, però, rientra in quelle che possono dar diritto al bonus ristrutturazione e alla detrazione spettante, anche in questo caso è necessario fare una distinzione.

La parte di spesa di manutenzione rimborsata dal datore di lavoro non può essere considerata nel totale di quelle che danno diritto alla detrazione per bonus edilizie, ma il lavoratore neoassunto potrà godere della detrazione al 50% sulla restante parte di spesa che resta a suo carico. Per comprendere meglio questo passaggio facciamo un esempio pratico di un lavoratore neoassunto che decide di installare i condizionatori in casa.

Per la spesa che sostiene, di 7.000 euro, il datore di lavoro tramite il fringe benefit, rimborsa 2.500 euro. Il lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo potrà chiedere la detrazione al 50% solo su 4.500 euro, ovvero la parte di spesa che ha realmente sostenuto e che non gli è stata rimborsata dal datore di lavoro.

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