I benefici “prima casa” devono essere riconosciuti agli italiani residenti all’estero. L’acquisto può avere a oggetto un immobile situato nel comune in cui si è frequentato un percorso di studio.
Si possono avere i benefici “prima casa” legati all’acquisto di un’abitazione anche se si vive all’estero e si è iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)? A chiarire i limiti è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 312 del 15 dicembre 2025.
L’acquisto di un’abitazione prevede il versamento di diverse imposte:
- Imposta di registro:
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale;
- Iva (se si acquista da impresa costrittrice o comunque da società).
Allo stesso tempo, prevede l’applicazione di riduzioni di imposta per l’acquisto della “prima casa”, affinché si possa ottenere tale agevolazione devono verificarsi delle condizioni, tra queste vi sono condizioni specifiche previste per chi si trasferisce all’estero per motivi di lavoro.
Ecco in quali casi si possono versare meno tasse per l’acquisto di una casa anche se residenti all’estero.
Residenti all’estero: in quali casi si possono avere i benefici “prima casa”?
L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 prevede che possa ottenere i benefici “prima casa” colui che si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. L’acquisto agevolato può avvenire nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
La circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E ha chiarito che possono accedere al beneficio le persone che:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile (è ricompresa ogni tipo di attività anche senza remunerazione e il quinquennio non deve essere inteso per forza in senso continuativo);
- l’immobile può essere acquistato nel comune di nascita, in quello di residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
Acquisto “prima casa” agevolato nel comune in cui è svolto il percorso di studio, ecco perché
Nella specifica ipotesi di soggetto residente all’estero per motivi di lavoro, per poter ottenere i benefici “prima casa” non è richiesto l’impegno a trasferire la residenza nel comune in cui viene acquistato l’immobile a uso abitativo o che lo destini ad abitazione principale. Ciò a differenza di quanto accade normalmente per i soggetti residenti in Italia.
Il Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV, ha ulteriormente specificato che per “attività senza remunerazione” deve intendersi anche l’attività di studio.
Nel caso esaminato l’Istante dichiara che intende acquistare un immobile in un ’’comune in cui ha svolto l’intero percorso scolastico’’ comprendente anche l’università. Non si tratta del comune di ultima residenza. L’Istante precisa, inoltre, di non essere attualmente proprietario, né in forma esclusiva né in comproprietà, di alcun immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
In sintesi, un soggetto italiano residente all’estero per motivi di lavoro può acquistare un’abitazione in Italia e ottenere le agevolazioni “prima casa”:
- senza necessità di trasferire la residenza in Italia;
- può acquistare l’immobile in un qualunque comune in cui per almeno 5 anni abbia concentrato la sua attività, ad esempio studio, lavoro o residenza;
- non deve trattarsi per forza dell’ultimo comune di residenza o attività.
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